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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20968/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato in via definitiva per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e aveva chiesto la revisione della sentenza definitiva, deducendo come prova nuova una consulenza tecnica sull'etilometro utilizzato per l'accertamento del tasso alcolemico. Secondo la difesa, l'apparecchio sarebbe stato privo di valida omologazione, sottoposto a revisioni irregolari e inattendibile nei risultati, anche per possibile contaminazione orale e per anomalie nella tracciabilità dello strumento. La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la revisione ritenendo che tali profili non integrassero prova nuova, perché già discussi o comunque conoscibili nel processo di cognizione, e aveva applicato la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione: si è sostenuto che il difetto di funzionamento dell'apparecchio e il libretto metrologico acquisito solo in sede di consulenza costituivano prova nuova; che i risultati dell'alcoltest sarebbero inutilizzabili o comunque inattendibili; che la motivazione era contraddittoria sul punto della consultabilità del libretto; e che la condanna alla Cassa delle ammende era immotivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello nel negare la sussistenza di una prova nuova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché i rilievi sull'omologazione e sulla regolarità dell'etilometro erano già stati dedotti nel giudizio di merito e la consulenza difensiva avrebbe potuto essere espletata anche prima. Ha inoltre giudicato manifestamente infondato il motivo sulla condanna alla Cassa delle ammende, poiché l'inammissibilità del ricorso giustificava la sanzione ex art. 634 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p.

    Le prove nuove rilevanti ai fini della revisione comprendono quelle sopravvenute, scoperte dopo la sentenza definitiva o non acquisite nel giudizio precedente, purché idonee a introdurre nel processo la rappresentazione di un fatto capace di superare il giudicato.

  • art. 634 c.p.p.

    In caso di inammissibilità della richiesta di revisione può disporsi la condanna del richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 606 c.p.p.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato come norma sulla motivazione dei provvedimenti, ma le censure difensive sono state reputate infondate.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla dedotta inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest; la Corte non ha accolto la censura perché ha escluso la novità della prova, non affrontando un'autonoma inutilizzabilità processuale.

  • art. 391-bis c.p.p.

    Richiamato per sostenere che gli accertamenti difensivi erano astrattamente praticabili già nella fase di cognizione.

  • art. 186 Cod. strada

    Norma incriminatrice della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza oggetto della condanna definitiva.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • In tema di revisione, la "prova nuova" ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p. non coincide con qualsiasi nuova argomentazione difensiva: occorre un elemento probatorio non acquisito o non valutato nel giudizio di cognizione e idoneo a introdurre un fatto potenzialmente decisivo.
  • Non integra prova nuova ciò che ripropone questioni già dedotte e trattate nel processo di merito, anche se venga riformulato attraverso una consulenza tecnica successiva o una diversa lettura di documenti già conoscibili.
  • La mera possibilità di svolgere accertamenti difensivi già nella fase di cognizione esclude, di regola, la novità della prova in sede di revisione.
  • Argomenti con valenza solo esplorativa o ipotetica, che prospettano possibili anomalie dello strumento di accertamento senza dimostrarle compiutamente, non sono sufficienti a fondare la revisione.
  • La condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende può essere disposta in caso di inammissibilità della revisione quando il ricorrente non risulti versare in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRevisioneImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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