Ordinanza n. 402/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Delibera del CPGT n.-OMISSIS-/2025/IV dell’8/10/2025 (nota di pubblicazione MEF – CPGT – RR -OMISSIS-del 08/10/2025) e relativi “ALLEGATO B) Graduatoria Unica - Bando N. 1/2025”, “ALL. S) Elenco – PC (CGI) – RAVENNA”, “ALL. V) Elenco – PC (CGI) – ROVIGO” e “ALL. W) Elenco – PC (CGI) – SIRACUSA”, inerenti il “concorso per l’assegnazione di diverso incarico, riservato ai componenti in servizio nelle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per la copertura dei posti vacanti di presidente, presidente di sezione e vicepresidente di sezione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado” nella parte in cui è attribuito al Dott.-OMISSIS- il punteggio errato, deteriore e non utile alla nomina di 19.500; - della conseguente Delibera del CPGT n.-OMISSIS-/2025/IV dell’8/10/2025 ((nota di pubblicazione MEF – CPGT – RR -OMISSIS- del 08/10/2025), con cui si è provveduto alla assegnazione degli incarichi e alla nomina dei vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui non vi figura l’odierno ricorrente; - ove necessario, della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.-OMISSIS- del 16 aprile 2024, in quanto richiamata nella citata delibera -OMISSIS-/25, nella parte in cui si pronunzia in materia di punteggi da attribuire ai magistrati tributari transitati ai sensi della L. 130/2022; - ove necessario, del Bando di concorso n. 1/2025, adottato con Delibera CPGT n. -OMISSIS-/2025/IV dell’11 marzo 2025 (nota di pubblicazione MEF – CPGT – RR -OMISSIS- del 13/3/2025), ove interpretato nel senso della non integrale valutazione dei servizi resi dai suddetti magistrati tributari con il previsto coefficiente di maggiorazione del punteggio; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e conseguente assegnazione degli incarichi e nomina dei vincitori del concorso per incarichi nelle Corti di giustizia tributaria, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio a un candidato e alla mancata nomina del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria unica e gli atti di assegnazione degli incarichi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sostenendo che a un altro candidato fosse stato attribuito un punteggio errato, deteriore e comunque non utile alla nomina, pari a 19,500 punti, e che, per effetto di tale valutazione, egli non figurasse tra i vincitori. Ha inoltre censurato, ove necessario, una precedente delibera del Consiglio di Presidenza e il bando di concorso, nella parte in cui sarebbero stati interpretati nel senso di non valutare integralmente i servizi prestati dai magistrati tributari transitati ai sensi della legge n. 130/2022, applicando il previsto coefficiente di maggiorazione del punteggio. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare della loro efficacia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha escluso di poter definire le censure in sede cautelare mediante una sommaria delibazione, reputando necessario un adeguato approfondimento delle questioni dedotte. Non ha quindi concesso né negato espressamente la sospensione degli atti sulla base di una valutazione compiuta del fumus boni iuris. Quanto al pregiudizio prospettato, il Collegio ha ritenuto sufficiente assicurare una ravvicinata trattazione del merito, fissando l'udienza pubblica per il 27 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha ritenuto necessario un approfondimento incompatibile con la sommaria delibazione cautelare.
legge n. 130/2022
È richiamata con riferimento al transito dei magistrati tributari e alla controversa valutazione dei servizi prestati ai fini del punteggio concorsuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le censure poste a fondamento di una domanda cautelare richiedono un adeguato approfondimento non compatibile con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, il giudice può rinviare l'esame sostanziale alla fase di merito senza adottare una misura sospensiva immediata.
- La ravvicinata fissazione dell'udienza di merito può costituire una misura idonea a fronteggiare il pregiudizio cautelare dedotto, quando il giudice non ritenga possibile procedere a una compiuta valutazione delle censure nella fase sommaria.
- La compensazione delle spese della fase cautelare è ammissibile in presenza di giuste ragioni indicate dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 76/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 80/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →