Sentenza del 01/02/2021 n. 211 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di cartella di pagamento per €51.376,61 relativa alla terza rata dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del 2010 di un terreno edificabile. La contribuente ha contestato l'importo sostenendo che la terza rata non era dovuta perché compensabile con quanto già versato in occasione di una precedente rivalutazione del medesimo terreno effettuata nel 2004 (seppure con diversa estensione).
La decisione
La Commissione d'appello (Tribunale tributario di grado superiore) ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado che aveva invece dato ragione alla contribuente. Ha confermato la cartella di pagamento: l'imposta iscritta a ruolo è dovuta. La Corte ha osservato che, secondo la giurisprudenza (Cass. civ. 24057/2014 e conferme successive), la possibilità di compensare direttamente l'imposta già versata con quella dovuta per una successiva rivalutazione è stata introdotta dall'art. 7 del d.l. 70/2011 e non ha efficacia retroattiva; prima di tale norma era ammesso il rimborso, ma solo dopo il versamento integrale dell'imposta dovuta a seguito della seconda rivalutazione, e il rimborso non poteva eccedere l'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione. Perciò, non essendo stata eseguita l'integrale prestazione prevista per la rivalutazione del 2010, la contribuente non poteva ottenere la compensazione richiesta e l'imposta è risultata dovuta. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 36-bis
Norma formale che disciplina l'iscrizione a ruolo delle somme accertate dall'Amministrazione finanziaria: qui utilizzata per giustificare l'iscrizione a ruolo dell'imposta sostitutiva oggetto della cartella.
Legge 448/2001, art. 7 (rivalutazione dei beni)
Disciplina la procedura e l'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni; la controversia riguarda l'imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione del terreno.
Decreto-legge 70/2011, art. 7
Secondo la giurisprudenza citata, questa norma ha introdotto la possibilità di detrarre/compensare l'imposta già versata in occasione di una precedente rivalutazione con quella dovuta per una successiva rivalutazione; la norma non ha efficacia retroattiva, quindi non si applica ai casi antecedenti alla sua entrata in vigore.
Legge 212/2000, art. 8 (Statuto del contribuente)
Riferita nella motivazione per escludere che la compensazione potesse essere applicata prima dell'intervento del 2011 richiamando i limiti delle norme allora vigenti; nel caso specifico si è ritenuto non applicabile il meccanismo di compensazione invocato sulla base di tale norma.
Cassazione civile, sent. 24057/2014 (e conf. 1683/2016)
Giurisprudenza decisiva interpretata nel senso che: 1) è ammessa la possibilità di una nuova rivalutazione del bene; 2) la compensazione tra imposta già versata e imposta dovuta per nuova rivalutazione è stata espressamente introdotta solo dal d.l. 70/2011 e non è retroattiva; 3) prima del 2011 era possibile solo il rimborso, che presuppone il versamento integrale dell'imposta e non può eccedere quanto dovuto in base all'ultima rivalutazione; 4) tale disciplina evita che il contribuente possa ottenere indebiti risparmi modificando scelte precedenti.
Massime di principio
- Se un contribuente ha effettuato più rivalutazioni sullo stesso bene, verificare la data delle rivalutazioni rispetto all'entrata in vigore del d.l. 70/2011: la compensazione automatica tra imposte è applicabile solo se prevista dal regime vigente al momento rilevante (dopo il 2011); per rivalutazioni anteriori va considerato il regime storico.
- Prima dell'intervento normativo del 2011 il rimborso per doppia imposizione era possibile ma subordinato al pagamento integrale dell'imposta relativa alla seconda rivalutazione; il rimborso non poteva eccedere l'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione.
- La semplice richiesta di compensazione senza versamento integrale della nuova imposta può determinare un indebito vantaggio: se si è già ottenuto (o richiesto) un rimborso relativo a una precedente rivalutazione, l'Amministrazione può pretendere l'integrale pagamento della nuova imposta prima di restituire quanto versato.
- In situazioni analoghe è importante produrre documentazione che attesti identità del bene, date e portata delle rivalutazioni, e presentare tempestivamente la domanda di rimborso o istanza amministrativa prevista; valutare l'opportunità di richiamare la normativa vigente al momento della rivalutazione più recente.
- Conoscere la giurisprudenza rilevante (es. Cass. 24057/2014) è fondamentale per prevedere l'esito: i tribunali tendono ad applicare la regola della non retroattività delle agevolazioni/compensazioni introdotte successivamente e a privilegiare il principio che il rimborso presuppone il pagamento.
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