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Sentenza

Sentenza n. 2487/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del Decreto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma in data 8 febbraio 2024, di cui è venuto a conoscenza mediante accesso sul portale, tramite SPID, lo stesso 8 febbraio 2024, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in data 15 agosto 2020 dal sig. -OMISSIS- in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.

Giustizia amministrativa202403957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare presentata in favore del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma che aveva respinto la domanda di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020. Il rigetto era motivato dall'insussistenza del reddito imponibile richiesto per il secondo lavoratore indicato nella procedura. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; la violazione e falsa applicazione dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020 e del d.m. 27 maggio 2020; l'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, nonché contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il ricorrente ha sostenuto che il datore di lavoro aveva presentato una sola domanda, relativa a lui, e che l'indicazione di un secondo lavoratore era derivata da un errore materiale del CAF, riguardante peraltro una diversa posizione e un diverso datore di lavoro. Ha inoltre documentato che il datore di lavoro era affetto da handicap grave e aveva alle proprie dipendenze un unico lavoratore addetto alla propria assistenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza riferita al solo ricorrente. Il Collegio ha ritenuto decisiva la condizione di handicap grave del datore di lavoro, documentata in atti. L'art. 9, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020 esenta dalla verifica dei requisiti reddituali il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità limitative dell'autosufficienza quando la dichiarazione di emersione riguarda un unico lavoratore addetto alla sua assistenza. Pertanto, anche a prescindere dall'errore del CAF e dalla ricostruzione amministrativa della presunta duplicazione delle domande, il requisito reddituale non poteva essere posto a fondamento del rigetto con riferimento all'istanza relativa al solo ricorrente. La precedente ordinanza cautelare di rigetto non ha impedito un diverso esito all'esame approfondito del merito, alla luce della documentazione successivamente prodotta. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    Disciplina la procedura di emersione da lavoro irregolare applicabile alla domanda oggetto del giudizio.

  • art. 103, comma 6, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 16 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

    Rimette al decreto ministeriale la determinazione dei limiti reddituali e delle modalità di dettaglio della procedura di emersione.

  • art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020

    Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilitò che ne limitino l'autosufficienza, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

    Stabilisce i requisiti reddituali ordinari per le domande relative a lavoratori addetti all'assistenza domestica o alla persona.

  • art. 9, comma 5, d.m. 27 maggio 2020

    La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

    Prevede l'esenzione dalla verifica reddituale quando il datore di lavoro non autosufficiente presenta la dichiarazione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza; tale esenzione è stata ritenuta applicabile al caso concreto.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La sua violazione è stata dedotta dal ricorrente per l'omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma la decisione è stata fondata sull'applicazione dell'esenzione dal requisito reddituale prevista dall'art. 9, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione da lavoro irregolare, il requisito reddituale ordinariamente richiesto al datore di lavoro non si applica quando il datore è affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e la dichiarazione riguarda un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.
  • L'esenzione dal requisito reddituale prevista per il datore di lavoro non autosufficiente deve essere valutata in relazione alla domanda effettivamente riferibile a un unico lavoratore di assistenza; un'erronea indicazione di ulteriori nominativi non può giustificare il rigetto senza un adeguato accertamento della reale riferibilità e consistenza delle domande.
  • Quando l'amministrazione fonda il rigetto di una domanda di emersione sull'insussistenza del reddito del datore di lavoro, deve considerare la documentata condizione di patologia o disabilità del datore e verificare previamente se ricorrono i presupposti dell'esenzione prevista dall'art. 9, comma 5, del d.m. 27 maggio 2020.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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