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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44204/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione contro la conferma in appello di condanne per rissa aggravata. I motivi principali: vizi di motivazione e richiesta di rivalutazione delle prove; domanda di riconoscimento della scriminante della legittima difesa (secondo i ricorrenti erano vittime di un'aggressione iniziale); carenza di prova della condotta individuale di ciascun imputato e riferimenti ai danni materiali riscontrati; contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, della applicabilità dell'art. 131-bis (particolare tenuità del fatto) e della sospensione condizionale della pena. Per Feraru e Costache, censura specifica per motivazione generica e non ancorata al compendio istruttorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Petru Ovidiu Sandu, Roxana Constandache, Elena Gavriloiu, Constantin Sandu e Dumitru Ionel Dichel, ritenendo che i motivi, in larga parte, chiedessero una rivalutazione del merito o fossero privi di specificità, e ha confermato la correttezza della motivazione circa l'assenza della scriminante della legittima difesa e circa il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale. Ha invece annullato con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Darius Alin Feraru e Madalin Catalin Costache, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo generico e non collegato al compendio probatorio la loro responsabilità, rendendo necessario un nuovo giudizio. Per i ricorsi dichiarati inammissibili, è stata disposta la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti del ricorso per cassazione in relazione alle deduzioni di merito

    Il ricorso era limitato nei motivi come previsto dalla disposizione; le censure che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione

  • art. 530 comma 3 cod. proc. pen.

    effetto della dichiarazione di responsabilità quando emergono cause di giustificazione

    La dichiarazione dell'imputato da sola non è sufficiente a fondare la scriminante che imponga una sentenza assolutoria; serve prova autonoma e convincente

  • art. 131-bis cod. pen.

    particolare tenuità del fatto

    La Corte territoriale ha valutato logicamente la gravità degli esiti del fatto e ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per l'entità del danno e la dinamica del reato

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena

    Valutazione della gravità del fatto e dei presupposti per le attenuanti ai fini della dosimetria della pena

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    principi per la determinazione ed applicazione della pena

    La graduazione della pena e l'applicazione di aumenti o diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili se non per illogicità o arbitrarietà

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze della pronuncia di inammissibilità in termini di spese e sanzioni

    La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con l. 18 dicembre 2020, n. 176

    trasmissione delle conclusioni scritte del P.G.

    Previsione procedurale applicata per l'invio delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale nella istruttoria della cassazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: i ricorsi che mirano a riconsiderare le risultanze istruttorie sono inammissibili salvo profili di illogicità palese della motivazione
  • La sola dichiarazione dell'imputato non è sufficiente a fondare la scriminante della legittima difesa ai sensi dell'art. 530 co. 3 c.p.p.; è necessaria prova autonoma e elementi concreti che dimostrino la natura difensiva della condotta
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche o della sospensione condizionale della pena deve essere motivato dal giudice di merito, ma non è richiesto un esame esaustivo di ogni elemento; è sufficiente riferimento agli elementi ritenuti decisivi
  • La valutazione della responsabilità individuale richiede che la Corte d'appello argomenti in modo specifico e collegato al compendio probatorio; motivazioni generiche sulla collettività dei partecipanti possono essere causa di annullamento
  • La determinazione della pena e la sua graduazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e possono essere sindacate in Cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrarietà
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile in Cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni verso la Cassa delle ammende

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