Sentenza n. 987/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7509/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7509/2024, relativa all'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti pubbliche)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7509/2024, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione, in favore di ciascuna, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante emissione di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'attribuzione concreta. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 novembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria dell'8 luglio 2025, e l'Amministrazione non aveva adempiuto. È stato quindi chiesto di accertare l'inottemperanza, ordinare al Ministero di eseguire il titolo entro un termine, nominare un commissario ad acta, applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e porre le spese a carico dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza civile e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante pagamento delle somme spettanti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina del dirigente della Direzione generale competente o di un funzionario delegato quale commissario ad acta. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato, precisando che, dopo tale scadenza, spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il relativo ausiliario è tenuto agli adempimenti con le modalità telematiche indicate nella motivazione. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.;
La norma consente di attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e, ai sensi del comma 4, lett. e), di applicare una penalità di mora e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La penalità di mora può essere determinata dal giudice dell'ottemperanza per incentivare l'Amministrazione all'esecuzione del titolo; nel caso concreto è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia, con applicazione degli artt. 55, 56 e 71 richiamati nella sentenza.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
La norma è richiamata quale base per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
La norma disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
La richiesta di liquidazione del compenso deve essere presentata entro il termine previsto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza di ottemperanza e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, tale circostanza risulti documentalmente attestata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza e applicare contestualmente una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e sino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato con successivo provvedimento secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la funzione di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutata o limitata da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
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