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Sentenza

Sentenza n. 9323/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del provvedimento ANAC di annotazione nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, d.lgs n. 50/2016.

Giustizia amministrativa202305674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento dell'ANAC relativo all'annotazione nel casellario informatico, chiedendone l'annullamento. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con dichiarazione del 20 marzo 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, determinando una sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., in ragione della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non vi è stata una pronuncia sulla legittimità dell'annotazione ANAC né sui motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate, ritenendo equa tale soluzione in considerazione dell'andamento e dell'esito in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016

    Costituisce la base normativa del provvedimento ANAC di annotazione nel casellario informatico impugnato; la sentenza non ne esamina il merito.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale disposizione processuale applicabile alla definizione della controversia in rito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento della decisione di oscurare le generalità e gli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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