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Sentenza

Sentenza n. 11795/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensiva, del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma in data 4 luglio 2025 e notificato in data 23 marzo 2026;d

Giustizia amministrativa202605968

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale per lavoro, con conseguente diniego dell’autorizzazione all’ingresso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso, deducendo che le carenze riscontrate dall’Amministrazione fossero imputabili al datore di lavoro, divenuto irreperibile dopo il suo ingresso in Italia, e non al lavoratore. Ha inoltre sostenuto che avrebbe dovuto essere valutata la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il provvedimento era motivato dall’assenza di una valida asseverazione, non essendo stata compilata da un professionista rientrante nell’art. 1 della l. n. 12/1979 o da un’organizzazione datoriale comparativamente più rappresentativa, dalla mancata dimostrazione del requisito economico del datore di lavoro, dalla carenza del requisito alloggiativo e della relativa documentazione, dall’assenza della dichiarazione al Centro per l’Impiego e dal parere negativo della Questura ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 394/1999.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il ricorrente non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti contestati dall’Amministrazione. Il Collegio ha affermato che, al momento dell’ingresso in Italia, devono sussistere tutti i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario, anche se le verifiche amministrative siano state posticipate per accelerare l’ingresso. Il lavoratore straniero non vanta, dopo l’ingresso, un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno quando risultino originariamente mancanti i presupposti legittimanti; la buona fede e il legittimo affidamento non impediscono quindi la revoca, anche perché il nulla osta reca l’avvertenza della possibile revoca in caso di successiva verifica negativa. La revoca è stata qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti. Il TAR ha escluso che potesse essere rilasciato un permesso per attesa occupazione, poiché mancavano ab origine i requisiti, in particolare un valido rapporto con il datore di lavoro; diversamente, il requisito reddituale del datore perderebbe efficacia e si favorirebbero elusioni del sistema dei flussi programmati. Ha inoltre valorizzato il parere negativo della Questura ex art. 31 del d.P.R. n. 394/1999. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 1 l. n. 12/1979

    Individua i professionisti abilitati alla predisposizione dell’asseverazione rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti del datore di lavoro.

  • art. 31 d.P.R. n. 394/1999

    Il parere negativo della Questura nei confronti del datore di lavoro è stato considerato elemento ostativo alla permanenza dei presupposti per il nulla osta.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro può integrare una decadenza o una revoca sanzionatoria quando l’Amministrazione accerti, anche successivamente all’ingresso, l’originaria mancanza dei requisiti necessari per l’instaurazione del rapporto di lavoro; in tal caso l’esercizio del potere è vincolato.
  • Il posticipo dei controlli sui requisiti, previsto per rendere più celere l’ingresso dei lavoratori stranieri, non comporta il consolidamento del nulla osta né attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno se i requisiti mancavano ab origine.
  • La buona fede del lavoratore straniero e il suo eventuale legittimo affidamento non impediscono la revoca del nulla osta quando il provvedimento informi espressamente della possibilità di revoca in caso di verifica negativa dei requisiti.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è dovuto quando manchino originariamente i requisiti per l’ingresso e, in particolare, non sia dimostrata la validità del rapporto di lavoro con il datore originario; diversamente, verrebbe svuotata di effetto la previsione dei requisiti economici e si eluderebbe il sistema dei flussi programmati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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