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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07040/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di una contribuente, qualificata come socia al 100% di una società a ristretta base partecipativa, con i quali l’Ufficio le ha imputato a titolo di reddito di capitale, per gli anni d’imposta 2004 e 2005, utili extracontabili ritenuti distribuiti in suo favore in conseguenza della rideterminazione del reddito imponibile della società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente. In appello, l’Ufficio aveva chiesto la riunione con il giudizio, pendente in secondo grado, relativo agli avvisi societari IRES e aveva sostenuto la correttezza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci nelle società di capitali a ristretta base. La CTR ha rigettato l’appello con motivazione estremamente laconica, richiamando il diverso giudizio relativo agli atti societari e affermando che, essendo la controversia sul socio 'collegata' e 'subordinata' a quella sugli avvisi societari, il rigetto dell’appello nel primo giudizio comportava il rigetto anche nel secondo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente/per relationem alla decisione resa in altro giudizio, senza autonoma valutazione dei motivi di gravame; (2) violazione dell’art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della causa pregiudicante; (3) violazione dell’art. 2909 c.c., in via subordinata, per l’uso improprio del preteso giudicato o dell’esito dell’altro processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d’appello per motivazione apparente: la CTR si è limitata a richiamare l’esito di un diverso giudizio, peraltro non definitivo e poi anche successivamente annullato in sede di legittimità, senza esporre un’autonoma e verificabile valutazione dei motivi di appello e delle difese delle parti. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo e del terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza d’appello è nulla se la motivazione è solo apparente e non consente di comprendere l’iter logico seguito dal giudice; non è sufficiente un richiamo apodittico a decisioni rese in altro giudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale'; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve esistere in modo non meramente apparente; la sua mancanza o apparenza integra violazione del minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato per l’interpretazione della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in senso restrittivo.

  • art. 295 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo poi assorbito, relativa alla sospensione necessaria per pregiudizialità.

  • art. 2909 c.c.

    Norma richiamata nel motivo subordinato poi assorbito, in tema di efficacia del giudicato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è valida solo se il giudice fa propri i contenuti richiamati dopo autonoma valutazione critica e rende percepibili, in modo chiaro e completo, le ragioni della decisione.
  • In appello, il giudice deve confrontarsi con i motivi di gravame e spiegare perché li ritiene infondati; non basta un rinvio generico o l’adesione apodittica a un altro provvedimento.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile, non anche alla mera insufficienza.
  • Quando due giudizi sono collegati da rapporti di pregiudizialità o dipendenza, il giudice non può sostituire l’analisi autonoma del processo pendente con un mero rinvio all’esito dell’altro processo, specie se non definitivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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