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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10352/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società agricola)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del consorzio titolare della tutela dell'IGP "Aceto Balsamico di Modena" volta a ottenere l'inibitoria dell'uso, da parte di una società agricola concorrente e della distributrice, della denominazione "Aceto Balsamico" per un prodotto ritenuto comparabile e non conforme al disciplinare dell'IGP. In primo grado e in appello le domande sono state respinte, sul rilievo che il segno usato dal convenuto non conteneva l'indicazione geografica protetta "Modena", presentava invece una diversa e specifica provenienza geografica e non risultava idoneo, nel suo complesso, a evocare in modo diretto e univoco l'IGP tutelata. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 13, par. 1, lett. b), Reg. UE n. 1151/2012, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente preteso, per integrare l'evocazione, un rimando al luogo di origine nel segno contestato o in un suo elemento, e avrebbe escluso l'illecito in presenza di una chiara indicazione di diversa provenienza; 2) ulteriore violazione della stessa norma per avere ritenuto che la precisa indicazione della diversa provenienza escluda l'evocazione; 3) errata interpretazione della sentenza CGUE nella causa C-432/18 e del considerando 10 del Reg. CE n. 583/2009, sostenendo che quel precedente riguardasse solo l'impiego diretto o indiretto del nome registrato, non l'evocazione; 4) violazione degli artt. 12 e 115 c.p.c. e vizio motivazionale, per asserito travisamento del sondaggio prodotto, che secondo il ricorrente dimostrerebbe l'associazione mentale del pubblico tra il prodotto contestato e l'IGP protetta. Il ricorrente ha anche chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sull'interpretazione dell'art. 13, par. 1, lett. b), del regolamento e del considerando 10 del regolamento di registrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'istanza di riunione con altro ricorso, poi ha esaminato i motivi dichiarandoli tutti infondati. Ha affermato che la tutela dell'IGP "Aceto Balsamico di Modena" riguarda la denominazione composta nel suo complesso e non si estende ai singoli termini non geografici, comuni e generici, come "aceto" e "balsamico". Ha chiarito che, ai fini dell'evocazione ex art. 13, par. 1, lett. b), Reg. UE n. 1151/2012, il criterio decisivo resta il nesso diretto e univoco tra segno contestato e prodotto protetto, percepibile dal consumatore medio come richiamo alla merce tutelata, ma nel caso concreto tale nesso è stato escluso dalla Corte territoriale sulla base dell'insieme degli elementi del prodotto, tra cui la diversa indicazione di provenienza e l'assenza di elementi idonei a richiamare Modena. Ha inoltre precisato che il precedente CGUE C-432/18 non è stato mal letto dalla Corte d'appello, perché quel giudizio chiariva l'ambito di protezione della denominazione composta e la non proteggibilità dei termini individuali non geografici, non già una diversa regola sull'evocazione. Infine, ha ritenuto inammissibile/infondata la censura sul sondaggio, perché in realtà mirava a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove e non integrava un travisamento sindacabile nei limiti denunciati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, par. 1, lett. b), Reg. (UE) n. 1151/2012

    La nozione di evocazione richiede che il segno contestato produca nel consumatore medio un nesso diretto e univoco con il prodotto protetto; la tutela non si estende ai singoli termini non geografici, comuni o generici, della denominazione composta.

  • art. 13, par. 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1151/2012

    Richiamato per distinguere l'impiego diretto o indiretto del nome registrato dalla fattispecie di evocazione di cui alla lettera b), che segue regole proprie.

  • art. 13, ultimo comma, Reg. (UE) n. 1151/2012

    Se la denominazione protetta contiene un nome considerato generico, l'uso di tale nome generico non è contrario alla tutela della lettera a) o b).

  • Reg. CE n. 583/2009

    La protezione è conferita alla denominazione composta "Aceto Balsamico di Modena"; i singoli termini non geografici possono essere usati sul territorio dell'Unione nel rispetto delle norme applicabili.

  • artt. 29 e 30 d.lgs. 30/2005

    Richiamati come disciplina interna delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, quale conferma del collegamento tra segno protetto e provenienza geografica.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formulate ai nn. 3, 4 e 5 sono state scrutin ate e respinte perché non sussisteva la violazione di legge dedotta né un vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sul sondaggio è stata ricondotta alla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, e non a un travisamento sindacabile come dedotto.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice valuta le prove secondo prudente apprezzamento, salvo le prove legali; il sondaggio prodotto non è stato ritenuto prova legale vincolante.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per precisare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorre, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 12 c.p.c.

    Citato dal ricorrente nel quarto motivo, ma non ritenuto violato in relazione ai fatti di causa.

Massime di principio

  • La tutela dell'IGP o della DOP riguarda anzitutto la denominazione protetta nel suo complesso; i singoli termini non geografici, se comuni o generici, non sono monopolizzabili per il solo fatto di essere inclusi nella denominazione registrata.
  • Per integrare l'evocazione ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. b), del regolamento sui regimi di qualità, occorre che il segno contestato sia idoneo a richiamare nella mente del consumatore medio, in modo diretto e univoco, il prodotto protetto; il giudizio va compiuto in concreto, valutando l'insieme degli elementi del segno e della presentazione commerciale.
  • La presenza di una chiara indicazione di diversa provenienza geografica non esclude automaticamente l'evocazione, ma è un elemento che può essere considerato nel complessivo apprezzamento del segno e del suo impatto percettivo.
  • Un precedente della Corte di giustizia relativo all'impiego diretto o indiretto del nome registrato può essere utilizzato per chiarire l'ambito di protezione della denominazione composta e la non proteggibilità dei termini generici, ma non va confuso con una pronuncia specifica sulla diversa fattispecie dell'evocazione.
  • La valutazione dell'attendibilità e della decisività di un sondaggio o di altra prova atipica spetta al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire tale apprezzamento con una diversa lettura del materiale istruttorio, salvo i ristretti casi di travisamento oggettivo o omesso esame nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieMarchiImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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