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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35884/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., proposta contro il rigetto di un incidente di esecuzione volto alla revoca di una confisca. Il ricorrente contestava che l'atto fosse stato erroneamente qualificato come una nuova istanza ripetitiva e che la Corte di appello non avesse effettuato il necessario riesame e l'udienza contraddittoria richiesta per l'opposizione, omettendo di valutare specifiche doglianze circa l'esistenza di altre fonti reddituali del padre e l'errata valutazione delle somme a disposizione del nucleo familiare.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando che l'atto proposto era una opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p. e non una nuova istanza; ha rilevato l'errore del giudice dell'esecuzione nel dichiarare inammissibile l'opposizione per ripetitività senza fissare l'udienza e senza il necessario contraddittorio. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio da svolgersi con piena libertà valutativa e nel rispetto dell'obbligo di instaurare il contraddittorio e fissare udienza, salvo diversa valutazione di inammissibilità fondata su motivi previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento della doglianza per violazione di norme di diritto processuale in cassazione; invocato per censurare la corretta qualificazione e il trattamento dell'impugnazione.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    L'opposizione prevista da questa norma, nel contesto della confisca, richiede che il giudice dell'esecuzione possa rivedere il provvedimento e che l'atto di opposizione non sia considerato una nuova istanza ma un impulso al riesame nel medesimo procedimento.

  • art. 676, cod. proc. pen.

    "il giudice dell'esecuzione, quando decide in ordine alla confisca, procede a norma dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen."

    Stabilisce che nelle decisioni sulla confisca il giudice dell'esecuzione deve adottare la procedura dell'art. 667, comma 4, con la conseguente possibilità di proporre opposizione davanti allo stesso giudice.

  • art. 666, cod. proc. pen.

    Richiamato dall'art. 667, comma 4: impone l'obbligo del contraddittorio e la fissazione dell'udienza per la trattazione dell'opposizione, salvo che l'opposizione si dichiari inammissibile per le sole cause previste dall'art. 666, comma 2; la mancata fissazione dell'udienza comporta nullità.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 1, n. 47383 del 29/11/2024 Rv. 287292; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015 Rv. 265538

    La giurisprudenza richiamata conferma che l'opposizione ex art. 667, comma 4 non è impugnazione autonoma ma segmento del procedimento che richiede pieno contraddittorio e che eventuali ricorsi vanno riqualificati per garantire il riesame da parte del giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • L'opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p. contro provvedimenti relativi alla confisca non va qualificata come una "nuova istanza" ma come un atto che impone il riesame nel medesimo procedimento con instaurazione del contraddittorio.
  • Il giudice dell'esecuzione, salvo accertata inammissibilità ai sensi di legge, è obbligato a fissare udienza ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; la mancata fissazione dell'udienza può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Nel riesame di questioni di confisca l'opposizione può riproporre argomentazioni già svolte se finalizzate a contestare errori motivazionali del provvedimento originario; ciò non integra automaticamente ripetitività ostativa dell'azione.
  • Un'errata qualificazione formale dell'atto da parte del giudice (ad esempio definire come nuova istanza ciò che è un'opposizione) costituisce vizio procedurale rilevante e può giustificare la cassazione con rinvio per nuovo giudizio.
  • In casi simili, il rimedio corretto è la riapertura del contraddittorio e il nuovo esame, non il rifiuto automatico di riesaminare questioni già valutate, salvo l'esistenza di elementi nuovi che giustifichino una diversa trattazione.

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