Sentenza n. 329/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2437 del 2025: della sentenza n. 169/2025 del Tribunale di Asti Sez. Lavoro, pubblicata il 21.3.2025, passata in giudicato per decorso del termine breve di impugnazione. quanto al ricorso n. 2754 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza n. 469/2025 del Tribunale di Torino Sez. Lavoro, pubblicata il 18.2.2025, passata in giudicato per decorso del termine breve di impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, con omesso pagamento delle somme liquidate a titolo di carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Due docenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi, rispettivamente, su una sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, e su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, entrambe passate in giudicato per decorso del termine breve di impugnazione. Le ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle somme riconosciute nei titoli giudiziali. Le sentenze sono state prodotte in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione dei ricorsi era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza ai giudicati.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai soli fini della trattazione e della redazione di un'unica sentenza, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo. Ha accolto entrambe le domande di ottemperanza, ritenendo integrati i presupposti processuali e sostanziali: esistenza di titoli giudiziali passati in giudicato, loro regolare produzione e notificazione, decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e mancata contestazione dell'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate nei titoli entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha imposto alle ricorrenti di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha applicato una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza al Ministero e fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inadempimento, fino al momento di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
art. 4, co. 1 del predetto DM
È stato richiamato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, costituiscono presupposti sufficienti l'esistenza del titolo giudiziale, la sua regolare produzione e notificazione all'amministrazione, il decorso infruttuoso del termine previsto dalla legge per l'adempimento e l'effettiva mancata esecuzione.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, attribuendogli il compimento degli atti necessari all'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute; essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo oppure con l'efficacia della nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
- La riunione di ricorsi aventi identica motivazione e dispositivo può essere disposta per esigenze di trattazione e definizione seriale senza alterare l'autonomia delle singole decisioni, anche ai fini della liquidazione distinta delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 423/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 424/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 feb 2026Sentenza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →