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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4203/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la responsabilità per i reati di ricettazione (art. 648 c.p., ipotesi richiamata nel secondo comma) e simulazione di reato, rideterminando la pena. La difesa ha contestato: 1) carenza di prova del dolo specifico (consapevolezza della provenienza illecita dei documenti ricevuti); 2) mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve della ricettazione (art. 648, comma 2) e delle attenuanti di cui all'art. 62 n.4 c.p. (speciale tenuità del danno); 3) vizi di motivazione e errori nel calcolo della pena (inclusa la continuazione) e contrasto tra dispositivo e motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che il ricorso non si collegasse efficacemente al motivo di inammissibilità della sentenza impugnata (l'appello di parte era stato dichiarato generico e inammissibile in appello) e che, comunque, i motivi proposti fossero infondati. Sul merito la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui il dolo della ricettazione può essere provato anche attraverso elementi indiretti (fra cui l'omessa o non plausibile indicazione della provenienza della cosa), e ha ritenuto coerente la valutazione di merito che ha inferito la conoscenza dell'illiceità dal possesso di più carte d'identità non liberamente commerciabili e dalla mancanza di giustificazioni plausibili. Ha escluso l'ipotesi lieve della ricettazione in considerazione della portata complessiva del fatto e del potenziale utilizzo illecito dei documenti; ha invece confermato il riconoscimento, limitato, dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n.4 c.p. (ma non in senso da configurare la lieve entità del reato). Ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi sulla determinazione e sul calcolo della pena (alcuni già non dedotti in appello) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p. (ricettazione), comma 2

    L'ipotesi lieve della ricettazione va valutata complessivamente: non è sufficiente il solo basso valore economico della cosa; la 'particolare tenuità' richiede una marginalità assoluta dell'offensività, considerando modalità dell'azione, personalità dell'agente e vantaggio tratto dalla ricettazione

  • art. 62 n.4 c.p. (attenuante comune - speciale tenuità?)

    L'attenuante comune per danno di speciale tenuità è valutata nel contesto fattuale; può essere riconosciuta in modo limitato con riferimento al valore oggettivo intrinseco del bene, ma non equivale automaticamente all'esclusione della lieve entità del reato se altri elementi indicano rilevanza criminosa

Massime di principio

  • La consapevolezza della provenienza illecita nella ricettazione può essere provata anche per via indiziaria: il possesso di beni non liberamente commerciabili e la mancata o non plausibile giustificazione della loro provenienza sono elementi idonei a dimostrare il dolo
  • L'ipotesi lieve (art. 648, comma 2) richiede una valutazione complessiva che consideri modalità, personalità dell'agente e vantaggio: non è ancorata esclusivamente al valore economico della cosa
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. va apprezzata con riferimento al contesto fattuale e al valore obiettivo della cosa; il suo riconoscimento non implica automaticamente la configurazione della lieve entità del reato
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e coerenti con le decisioni precedenti: un appello generico o reiterativo può essere dichiarato inammissibile e precludere successivi rilievi in cassazione
  • Errori materiali o di calcolo della pena rilevabili nel dispositivo possono essere emendati in sede esecutiva; se il ricorso è inammissibile per motivi procedurali, la Corte di Cassazione non procede alla rettifica sostanziale

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