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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27533/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati contestati: (1) partecipazione e organizzazione di un'associazione finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina tra Tunisia e Italia (acquisto e manutenzione di natanti, base logistica a San Teodoro di Marsala, ripartizione di ruoli e partecipazione ai viaggi), e capi relativi ai trasporti e al favoreggiamento. Il ricorrente ha denunciato due vizi principali: (a) errata qualificazione giuridica e insufficiente motivazione sulla gravità indiziaria in relazione al capo 1), sostenendo che i fatti configurerebbero al più un concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) e non un'associazione (art. 416 c.p.), non sussistendo l'accordo stabile e l'affectio societatis; (b) vizio in ordine alle esigenze cautelari, contestando l'inidoneità della motivazione che escludeva gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e rilevando il decorso del tempo dagli ultimi fatti (ultimo reato fine ottobre 2020) senza condotte sintomatiche di pericolosità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato: ha ritenuto sufficiente e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria in ordine al reato associativo (art. 416 c.p.), valorizzando gli elementi indicati (finanziamento e manutenzione dei mezzi, partecipazione a viaggi, base logistica, ripartizione di ruoli, intercettazioni e il favoreggiamento della fuga di migranti). Ha confermato la scelta della misura cautelare più grave (custodia in carcere), ritenendo congrua la valutazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari anche con controllo elettronico, osservando che il braccialetto è uno strumento e non una diversa misura cautelare autonoma. Ha inoltre chiarito che la circostanza aggravante del "numero di persone" (art. 112 n.1 c.p.) può concorrere con la contestazione dell'associazione senza violare il divieto di bis in idem quando è riferita a reati-fine distinti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La decisione non dispone la liberazione dell'indagato e comporta gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte condivide la valutazione che l'insieme degli elementi indiziari (finanziamento e manutenzione dei mezzi, base logistica, ripartizione dei ruoli, intercettazioni, partecipazione ai viaggi) è compatibile con l'esistenza di un accordo associativo stabile e con l'affectio societatis richiesta per il reato associativo.

  • art. 112 n. 1 cod. pen.

    L'aggravante del numero di partecipanti può essere applicata in relazione ai reati-fine dell'associazione e non genera violazione del divieto di bis in idem se riferita a fattispecie diverse dall'istituto associativo; la circostanza contribuisce ad aggravare la pericolosità quando innestata su reati monosoggettivi o a concorso necessario.

  • art. 4 comma 1 legge n. 146/2006

    art. 4, comma 1, legge n. 146/2006

    La circostanza aggravante in esame era stata esclusa dal Tribunale di riesame limitatamente al capo 1); la Cassazione non ha accolto il ricorso che mirava a rivedere la valutazione complessiva confermata dal Tribunale.

  • art. 12, comma 4-bis TU Imm.

    art. 12, comma 4-bis, Testo Unico sull'immigrazione

    Per i delitti di favoreggiamento dell'immigrazione illegale l'art. 12, comma 4-bis introduce una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, cui il giudice deve comunque dare adeguata motivazione; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione di tale presunzione nel caso concreto.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    art. 275-bis cod. proc. pen.

    Il braccialetto elettronico è strumento tecnico di controllo applicabile alla misura degli arresti domiciliari e non una misura cautelare autonoma; la decisione di escluderne l'impiego può essere desunta dalla valutazione sull'inidoneità del regime domiciliare a prevenire il pericolo di reiterazione.

  • art. 125, 273, 292, 299 cod. proc. pen.

    art. 125, art. 273, art. 292 (comma 1 e comma 2 lett. c), art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamati nella critica sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari: il giudice deve valutare la gravità indiziaria (art. 273) e motivare sulle esigenze cautelari (art. 292); il tempo trascorso non rileva di per sé ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari ma deve essere valutato nel caso concreto; art. 299 disciplina la revoca/sostituzione della misura.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    I motivi invocati nel gravame in punto di esigenze cautelari e di vizio di motivazione sono stati analizzati e ritenuti non fondati secondo i parametri previsti per il sindacato di legittimità.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    La pronuncia non comporta automaticamente la liberazione; sono previsti adempimenti procedurali in caso di decisioni che incidono sulla custodia cautelare.

Massime di principio

  • La configurabilità del reato associativo (art. 416 c.p.) richiede l'accertamento, anche indiziario, di un accordo stabile e dell'affectio societatis: finanziamento sistematico, base logistica, ripartizione di ruoli e partecipazione ripetuta alle attività sono elementi idonei a comprovare tale accordo.
  • La mera entità temporale o il numero limitato di viaggi non escludono, di per sé, la sussistenza di un'associazione: bisogna valutare la qualità dell'organizzazione (mezzi dedicati, modifiche dei natanti, compiti specializzati, disponibilità logistica).
  • La circostanza aggravante relativa al numero di persone (art. 112 n.1) può concorrere con la contestazione dell'associazione e con la qualificazione dei reati-fine senza configurare duplicazione punibile, se applicata a profili diversi della responsabilità.
  • Per reati previsti dal TU Imm. con presunzione di esigenze cautelari (art. 12, comma 4-bis), il giudice può fondare la custodia su tale presunzione ma deve comunque fornire una motivazione adeguata sulle concrete esigenze cautelari, specie in presenza di posizione apicale dell'indagato e di contatti continui con il sodalizio.
  • Il braccialetto elettronico è uno strumento di controllo e non una misura cautelare autonoma; l'esclusione del suo utilizzo può essere implicita nella valutazione che ritiene inadeguati gli arresti domiciliari a prevenire la reiterazione del reato.
  • Il decorso del tempo tra i fatti e l'adozione della misura non determina automaticamente l'attenuazione delle esigenze cautelari: è necessaria una motivazione specifica se si vuole far valere la rilevanza del tempo trascorso.
  • Le intercettazioni ambientali e telefoniche, unitamente a riscontri oggettivi (acquisto/uso di mezzi, basi logistche, manutenzione), costituiscono elementi forti di gravità indiziaria quando delineano un'organizzazione stabile e ruoli distinti.

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