Cassazione Civile, Ordinanza n. 17780/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000, fondato su indagini bancarie. Il giudice di rinvio aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, rideterminando il reddito accertato al netto delle somme già versate per condono tombale e, soprattutto, al netto di costi ritenuti presuntivamente necessari per produrre i maggiori ricavi, calcolati in percentuale sulla base delle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, in un accertamento presuntivo basato su indagini bancarie, non è consentito riconoscere forfettariamente costi non provati dal contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha ribadito che la deduzione forfettaria dei costi di produzione è ammessa solo nell'accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973; invece, nell'accertamento analitico o analitico-presuntivo, incluso quello da indagini bancarie, incombe sul contribuente l'onere di provare l'esistenza e l'inerenza dei costi deducibili relativi ai maggiori ricavi o compensi. Poiché la CTR aveva riconosciuto costi in modo meramente presuntivo, senza prova effettiva del loro sostenimento, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
nelle indagini bancarie costituisce base dell'accertamento presuntivo, ma non consente al giudice di riconoscere automaticamente costi non provati dal contribuente
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
l'unico caso in cui è ammessa la deduzione forfettaria percentuale dei costi di produzione è l'accertamento induttivo puro
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, la deduzione forfettaria dei costi di produzione può essere riconosciuta dall'Amministrazione o dal giudice soltanto quando l'accertamento sia induttivo puro; negli accertamenti analitici o analitico-presuntivi il contribuente deve provare l'esistenza dei costi deducibili.
- Nel caso di accertamento fondato su indagini bancarie, il riconoscimento dei costi non può avvenire sulla base di mere percentuali o stime riferite ad annualità pregresse, ma richiede prova concreta dell'effettivo sostenimento dei costi e della loro riferibilità ai maggiori ricavi accertati.
- Quando il giudice di merito si discosta da tali principi e ammette costi in via presuntiva senza prova del contribuente, la sentenza è viziata per violazione della disciplina sull'accertamento e va cassata con rinvio.
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