Sentenza n. 4508/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 1570/2025, pubblicata in data 31.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 1570/2025, pubblicata il 31 dicembre 2025, passata in giudicato, che ha riconosciuto € 2.000 per la carta del docente relativa agli anni scolastici 2019/2020-2022/2023 e un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il TFR per l'illegittima reiterazione di contratti a termine dall'a.s. 2016/2017 al 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro n. 1570/2025, passata in giudicato e notificata, lamentando che il Ministero non avesse corrisposto le somme riconosciute. Ha chiesto di ordinare l'esecuzione del titolo, di nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia e di condannare l'Amministrazione alle spese. Il titolo quantificava in € 2.000 il credito per la carta elettronica del docente, mentre per il risarcimento da reiterazione illegittima dei contratti a termine fissava il criterio di sei mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, senza indicare la somma finale. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha adeguatamente contrastato la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l'inottemperanza del Ministero. Ha ritenuto che anche la parte risarcitoria del titolo fosse eseguibile: benché non recasse un importo finale, indicava tutti i parametri necessari a determinarlo con una mera operazione matematico-contabile, senza nuovi accertamenti riservati al giudice della cognizione. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, quantificando correttamente le somme secondo il titolo, detraendo gli eventuali pagamenti parziali e verificando capitale residuo e interessi quanto a misura e decorrenza secondo il titolo e la legge; l'importo calcolato dalla ricorrente non vincola definitivamente l'Amministrazione. Ha nominato, per il caso di inutile decorso del termine e su istanza della creditrice, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con 120 giorni per determinare il residuo e adottare gli atti necessari; ha escluso un compenso commissariale. Il TAR ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800 oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e rimborso del contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, quando la pretesa sia documentata e l'Amministrazione non vi abbia dato adempimento.
art. 36 d.lgs. 165/2001
Difatti, la sentenza ha quantificato il risarcimento dovuto dal Ministero, in applicazione dell’art. 36 D.Lgs. 165/2001, in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il criterio risarcitorio fissato dal titolo ai sensi dell'art. 36 consente di determinare l'importo in sede esecutiva quando la quantificazione richieda soltanto un calcolo matematico-contabile.
artt. 1283 e ss. c.c.
l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
In sede di ottemperanza l'Amministrazione deve determinare il capitale residuo e gli interessi applicando i parametri del titolo e della legge, verificandone misura e decorrenza; il calcolo proposto dal creditore non è di per sé definitivo.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Per avviare il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo, occorre che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, riconosciuto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per adempiere.
art. 93 c.p.c.
condanna l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La distrazione delle spese può essere disposta in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
quest’ultima va condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate negli importi indicati in dispositivo, determinati anche tenuto conto della serialità del contenzioso in materia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
La condanna alle spese consegue all'inadempimento non controverso al momento della proposizione del ricorso; la liquidazione può tenere conto della serialità del contenzioso e le spese possono essere distratte al difensore antistatario.
Massime di principio
- Un titolo giudiziale che non indica l'importo finale del credito è comunque suscettibile di ottemperanza quando fissa tutti i parametri necessari a determinarlo mediante una mera operazione matematico-contabile, senza ulteriori accertamenti riservati al giudice della cognizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il calcolo delle somme proposto dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo i parametri del titolo e della legge, considerando misura, decorrenza ed eventuali pagamenti parziali.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento e decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
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