Cassazione Civile, Ordinanza n. 23184/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal secondo licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente già reintegrato da una precedente sentenza non ancora eseguita. La società contestava al lavoratore di essersi reso irreperibile e di non aver consentito l’effettivo reinserimento in azienda, non comunicando la propria nuova collocazione presso altra società e non avendo informato il datore di lavoro di un’ulteriore attività lavorativa. I giudici di merito hanno però ritenuto insussistenti i fatti contestati: il lavoratore era comunque rintracciabile, aveva manifestato interesse a riprendere servizio offrendo la prestazione lavorativa, e la società non aveva provato né l’effettiva comunicazione al dipendente delle proprie determinazioni (compresa la collocazione in CIGS) né la conoscenza, da parte sua, di tali circostanze. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la nullità/carenza di motivazione e la violazione dell’art. 2105 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la giusta causa e l’obbligo del lavoratore di comunicare la propria situazione lavorativa, oltre ad aver richiesto alla società un invito specifico al rientro in azienda. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi sostanzialmente diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, quindi non scrutinabili in sede di legittimità; ha inoltre ritenuto corretta l’affermazione secondo cui, a fronte di un ordine di reintegrazione, il datore deve prima ricollocare il lavoratore nel posto di lavoro da ultimo occupato, salvo successiva diversa ricollocazione nel rispetto dell’art. 2103 c.c.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha escluso sia il vizio di motivazione denunciato sia la violazione di legge prospettata, rilevando che i motivi erano in gran parte diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione, e che la sentenza impugnata era coerente con il principio secondo cui il datore, dopo l’ordine di reintegrazione, deve innanzitutto riammettere il lavoratore nella sede e nelle mansioni precedenti, potendo eventualmente procedere a diversa collocazione solo in un secondo momento e nei limiti dell’art. 2103 c.c. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La doglianza di motivazione è stata ritenuta infondata perché la sentenza di merito conteneva una motivazione percepibile e non apparente.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per escludere la nullità della motivazione.
art. 115 c.p.c.
Il ricorso lo invocava per censurare la valutazione delle risultanze di causa, ma la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Usato come parametro del ricorso per cassazione; la Corte ha escluso che le doglianze integrassero effettive violazioni di legge o nullità processuali.
art. 2105 c.c.
La Corte ha escluso che, nel caso concreto, potesse dirsi violato l’obbligo di fedeltà sulla base dei fatti accertati dai giudici di merito.
art. 2103 c.c.
Dopo la reintegrazione, il datore deve prima riammettere il lavoratore nel posto da ultimo occupato; solo successivamente può valutare una diversa ricollocazione nel rispetto dei limiti legali.
art. 18, comma 4, L. 300/1970
Richiamato quale base della tutela reintegratoria riconosciuta nei giudizi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: le censure che mirano solo a una diversa ricostruzione degli accadimenti sono inammissibili o infondate.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia materialmente mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente dedurre una motivazione ritenuta inadeguata o non condivisibile.
- In caso di ordine giudiziale di reintegrazione conseguente all’illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro deve anzitutto riammettere il lavoratore nel precedente posto di lavoro; solo successivamente può valutare una diversa assegnazione, nel rispetto dell’art. 2103 c.c.
- L’obbligo di collaborazione del lavoratore e i doveri di correttezza non possono essere affermati in astratto: occorre prova della conoscenza, da parte del lavoratore, delle circostanze che si assumono rilevanti e degli specifici obblighi da cui si pretende la comunicazione.
- La contestazione di una giusta causa di licenziamento deve poggiare su fatti provati; in mancanza di prova della condotta addebitata o della conoscenza delle circostanze presupposte, il licenziamento non può essere ritenuto legittimo.
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