Cassazione Penale, Sentenza n. 5488/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione e del ripristino dei luoghi disposti con la sentenza penale n.390/2007, sostenendo che precedenti atti amministrativi e giurisdizionali (sentenza TAR Puglia 2015 di annullamento dell'ordine comunale di demolizione e provvedimento di affrancazione del Comune di Vieste del 2021) avrebbero sanato o annullato l'obbligo demolitorio. Piscopo ha fatto valere che la diversa numerazione delle particelle catastali risultava da un frazionamento (la particella originaria n.17 sarebbe stata soppressa e frazionata nei numeri successivi) per cui gli atti prodotti si riferirebbero in realtà agli stessi immobili oggetto dell'ingiunzione della Procura. In cassazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione ritenuto che la documentazione amministrativa e la sentenza del TAR riguardassero particelle diverse rispetto a quelle indicate nell'ingiunzione di demolizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura investisse valutazioni di fatto e apprezzamenti probatori riservati al giudice di merito, le cui conclusioni, sorrette da motivazione congrua, non sono sindacabili in sede di legittimità. Inoltre il ricorrente non aveva prodotto in sede di merito la visura catastale storica che dimostrerebbe il frazionamento della particella n.17; la nuova documentazione allegata in cassazione è tardiva e perciò inammissibile. La Corte ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (Rv. 254426)
Principio secondo cui l'ordine di demolizione disposto con sentenza penale non è immodificabile: può essere revocato se risulta incompatibile con successivi provvedimenti della pubblica amministrazione che abbiano sanato l'abusività o cambiato la destinazione dell'immobile.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 (Rv. 260972)
Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità degli atti amministrativi che presumibilmente sanano l'opera, sia sotto il profilo dei presupposti che dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge.
Legge 23 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 39
Norma richiamata in tema di accertamento della compatibilità paesaggistica nelle istanze di sanatoria; nel caso specifico la competente Sovrintendenza si era espressa negativamente rispetto alla richiesta di sanatoria paesaggistica.
Massime di principio
- Un ordine di demolizione derivante da sentenza penale può essere revocato solo se esistono atti amministrativi o giurisdizionali concreti e pertinenti che abbiano effettivamente sanato l'opera o concesso una diversa destinazione; non è sufficiente la mera possibilità teorica di una futura sanatoria.
- In sede di giudizio dell'esecuzione è fondamentale produrre, tempestivamente e nel merito, tutta la documentazione catastale (anche visura storica) atta a dimostrare l'identità delle particelle/immobili; produrla per la prima volta in cassazione è tardivo e inammissibile.
- Le questioni di fatto e la valutazione della prova (es. identificazione catastale dei manufatti, rilevanza degli atti amministrativi) sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità e i requisiti formali e sostanziali degli atti amministrativi che prétendono sanare l'abusività; l'onere probatorio grava sul ricorrente che chiede la revoca dell'ordine demolitorio.
- Per chi si trovi in situazione analoga: raccogliere e depositare in primo grado tutte le decisioni amministrative/giurisdizionali e le visure catastali storiche che provano la corrispondenza tra particelle; ottenere eventualmente acquisizioni d'ufficio dal giudice dell'esecuzione; non attendere la cassazione per introdurre prove decisive.
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