Cassazione Civile, Ordinanza n. 04867/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Un lavoratore aveva stipulato, contestualmente a un finanziamento, una polizza assicurativa a copertura del rischio di perdita dell'impiego. Dopo una comunicazione preventiva di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, egli aveva avviato la procedura conciliativa ex art. 7 L. n. 604/1966 e aveva poi definito consensualmente il rapporto di lavoro, anche per ottenere in tempi brevi il TFR, con corresponsione di una somma di euro 3.000,00 qualificata nel verbale come volta ad agevolare la transazione. Chiese quindi alla compagnia il pagamento dell'indennizzo, ma la società oppose una clausola di esclusione della polizza, secondo cui non era dovuto l'indennizzo se l'assicurato avesse risolto consensualmente il rapporto di lavoro a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali fossero previsti trattamenti accompagnatori di quiescenza. Il giudice di pace accolse la domanda ritenendo che non fosse integrato un vero processo di riorganizzazione con trattamento accompagnatorio alla quiescenza; il tribunale, in appello, riformò la decisione ritenendo invece che il trattamento accompagnatorio alla quiescenza comprendesse qualsiasi incentivo all'esodo idoneo ad accompagnare il lavoratore all'inattività. Con l'unico motivo di ricorso, il lavoratore dedusse violazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c., sostenendo che la clausola andava interpretata nel senso che il trattamento ostativo all'indennizzo dovesse essere paragonabile a un trattamento retributivo destinato a sostenere il lavoratore fino alla pensione, e non un mero incentivo all'esodo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione dei criteri ermeneutici contrattuali. Ha affermato che la polizza, stipulata in occasione del finanziamento, era funzionale a proteggere il lavoratore dal rischio di temporanea perdita della capacità reddituale; quindi la clausola sull'"accompagnamento alla quiescenza" doveva essere letta in coerenza con tale finalità, come riferita a un trattamento assimilabile a quello retributivo e destinato a sostenere il lavoratore sino alla pensione, non a qualunque incentivo all'esodo. La sentenza del Tribunale di Verona è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione per un nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come norma sul vizio denunciabile per cassazione, per dedurre la violazione di legge in punto di interpretazione contrattuale.
art. 1362 c.c.
La Corte lo richiama come criterio che impone di ricostruire il significato del contratto secondo la comune intenzione delle parti e secondo la funzione pratica del negozio.
art. 1363 c.c.
È richiamato tra i canoni ermeneutici per interpretare le clausole in modo coordinato con le altre disposizioni del contratto.
art. 1370 c.c.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi interpretativa della clausola contrattuale.
art. 7 L. 15 luglio 1966, n. 604
È citato come base del tentativo di conciliazione esperito prima della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la procedura camerale di trattazione del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nell'interpretazione delle clausole contrattuali occorre privilegiare il criterio della comune intenzione delle parti, ricostruita in chiave funzionale e alla luce della ragione pratica del contratto.
- Quando un contratto è stipulato per coprire un rischio specifico, le clausole di esclusione della garanzia devono essere lette in coerenza con la funzione economico-sociale della polizza e non in senso estensivo fino a neutralizzare la copertura in modo incompatibile con il rischio assicurato.
- L'interpretazione di una clausola non può arrestarsi al dato letterale isolato, ma deve inserirsi nel sistema complessivo del contratto e verificare la coerenza del significato prescelto con la restante disciplina negoziale e con la condotta delle parti.
- L'espressione contrattuale che individua un trattamento ostativo alla prestazione assicurativa va intesa in modo non cavilloso e conforme all'interesse concretamente tutelato dalle parti, evitando letture che ampliino oltre misura le ipotesi di esclusione.
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