Cassazione Civile, Ordinanza n. 13489/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una verifica doganale sulle importazioni effettuate negli anni 2010-2012 da uno spedizioniere per conto di una società licenziataria di prodotti recanti un marchio noto. L’Amministrazione ha ritenuto che nel valore dichiarato in dogana non fosse stato incluso l’importo delle royalties corrisposte alla licenziante per l’uso del marchio, e ha quindi emesso un avviso di rettifica con richiesta di maggiori dazi e maggiore IVA all’importazione, oltre a sanzioni. Lo spedizioniere ha contestato l’atto sostenendo di aver fatto affidamento sulla documentazione fornita dall’importatore e, comunque, l’assenza dei presupposti per includere le royalties nel valore doganale. La CTR ha respinto l’appello dell’Agenzia, escludendo sia che le royalties costituissero condizione di vendita, sia che vi fosse responsabilità dello spedizioniere quale rappresentante indiretto. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale e sulla disciplina doganale del valore in dogana, per avere il giudice di merito escluso la natura di condizione di vendita delle royalties senza esaminare gli indicatori di controllo della licenziante sui produttori; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché la CTR avrebbe pronunciato sulla responsabilità dello spedizioniere senza che tale questione fosse stata devoluta; 3) violazione della disciplina sulla responsabilità del rappresentante indiretto, per avere la CTR escluso la responsabilità in mancanza di prova della conoscenza, da parte dello spedizioniere, dell’obbligo di pagamento delle royalties, senza considerare la diligenza professionale qualificata e la responsabilità solidale propria di tale figura.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dell’Agenzia sulla disciplina del valore doganale e delle royalties, chiarendo che il pagamento dei diritti di licenza deve essere aggiunto al prezzo di transazione quando ricorrano le condizioni previste dal codice doganale e dai regolamenti attuativi, e che la nozione di "condizione di vendita" va verificata in concreto, anche alla luce degli indici di controllo/orientamento del licenziante sul produttore. Ha censurato la CTR perché non ha considerato gli elementi documentali che mostravano poteri di controllo della licenziante sul produttore e si è limitata a valorizzare il solo profilo dei pagamenti. Ha inoltre rilevato un vizio di ultrapetizione sulla responsabilità dello spedizioniere, e ha affermato che il rappresentante indiretto in dogana risponde solidalmente dei diritti dovuti, salvo prova di avere agito con la diligenza professionale qualificata e, se del caso, in buona fede secondo la disciplina doganale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come regola ermeneutica contrattuale da applicare nell’interpretazione dei rapporti di licenza e produzione rilevanti ai fini doganali.
art. 1363 c.c.
Richiamato in combinato con l’art. 1362 c.c. per l’interpretazione sistematica dei documenti contrattuali.
art. 157 Reg. CEE n. 2454/93
I corrispettivi o diritti di licenza si aggiungono al prezzo doganale solo se si riferiscono alle merci e costituiscono condizione di vendita.
art. 159 Reg. CEE n. 2454/93
Per i marchi di fabbrica, l’aggiunta delle royalties richiede ulteriori condizioni, tra cui la commercializzazione delle merci con il marchio e la non libertà di approvvigionamento da fornitori terzi non legati al venditore.
art. 160 Reg. CEE n. 2454/93
Se il corrispettivo è pagato a un terzo, le condizioni dell’art. 157 si presumono soddisfatte solo se il venditore o persona a esso legata chiede all’acquirente di effettuare il pagamento.
art. 32 Reg. CEE n. 2913/1992
Il valore in dogana comprende anche corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci, quando il compratore sia tenuto a pagarli direttamente o indirettamente come condizione della vendita.
art. 201 Reg. CEE n. 2913/1992
Richiamato per la responsabilità del dichiarante/rappresentante indiretto in relazione ai diritti doganali dovuti.
art. 77 Reg. UE n. 952/2013
Richiamato quale norma corrispondente al regime della responsabilità doganale del dichiarante nel nuovo codice doganale dell’Unione.
art. 112 c.p.c.
La CTR aveva pronunciato su una questione non devoluta, integrando il vizio di extrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del ricorso per nullità della sentenza per ultrapetizione.
art. 1176, comma 2, c.c.
La diligenza esigibile dallo spedizioniere/rappresentante indiretto è quella professionale qualificata, estesa anche alla verifica dell’autenticità della documentazione.
art. 220, par. 2, lett. b, CDC
La buona fede può rilevare come causa di esonero o attenuazione della responsabilità del rappresentante indiretto, alle condizioni previste dalla norma.
art. 12 d.lgs. n. 374/1990
Richiamato per inquadrare la procedura semplificata in cui opera lo spedizioniere in nome proprio per conto terzi.
art. 2699 c.c. e ss.
Richiamato nel motivo relativo alla valutazione della documentazione contrattuale e probatoria.
Massime di principio
- Nel determinare il valore in dogana delle merci importate, le royalties o i diritti di licenza vanno inclusi nel prezzo di transazione quando siano relativi alle merci valutate e costituiscano una condizione di vendita, da verificarsi in concreto sulla base dell’assetto negoziale complessivo.
- La nozione di "condizione di vendita" non si accerta in astratto, ma verificando se il venditore, o persona a esso legata, sia disposto a vendere le merci senza il pagamento del corrispettivo di licenza; a tal fine sono rilevanti gli indici di controllo o di orientamento esercitati dal licenziante sul produttore.
- Nelle ipotesi di marchi di fabbrica, la valutazione delle royalties richiede di considerare anche gli specifici criteri previsti dalla disciplina attuativa, tra cui la libertà dell’acquirente di rifornirsi da altri fornitori non legati al venditore e il rapporto tra licenziante, produttore e acquirente.
- Il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi documentali e contrattuali rilevanti; è viziata la decisione che si limiti a valorizzare un solo profilo, trascurando indici significativi di controllo della licenziante sulla produzione e sulla commercializzazione.
- Lo spedizioniere che opera come rappresentante indiretto in dogana risponde solidalmente dei diritti dovuti, salvo che dimostri di avere agito con la diligenza professionale qualificata richiesta dall’attività e, se del caso, in buona fede secondo la disciplina doganale.
- La diligenza professionale del rappresentante indiretto non si esaurisce nella mera corrispondenza formale dei dati con la documentazione ricevuta, ma si estende alla verifica della sua autenticità e affidabilità.
- Il giudice non può pronunciarsi su una questione non devoluta dalle parti, altrimenti incorre nel vizio di ultrapetizione.
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