Cassazione Penale, Sentenza n. 19923/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere a carico di Mario Izzo per furto in abitazione e ricettazione. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) censura di illogicità e inosservanza delle norme probatorie (artt. 125, 192, 273 c.p.p.) per la valutazione dei guanti rinvenuti, dei tabulati telefonici e del riconoscimento tramite videosorveglianza; (2) censura sull'uso dei precedenti e degli elementi indicativi di propensione a delinquere (artt. 274, 275 c.p.p.) e sull'erronea esclusione degli arresti domiciliari nonostante la disponibilità di un congiunto ad ospitare il ricorrente; (3) vizio procedurale per nullità per mancata notifica dell'udienza ad uno dei difensori (artt. 309 e 178 c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per mancata tempestiva eccezione da parte del difensore comparso e in base alla giurisprudenza consolidata che sana la nullità in assenza di tempestiva opposizione. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato la valutazione unitaria degli elementi indiziari operata dal giudice del riesame (incrocio di tabulati telefonici con riprese video, rinvenimento di guanti, intercettazione), ritenendoli sufficienti a dimostrare la gravità indiziaria; inoltre il giudice del riesame ha correttamente argomentato il pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in ragione delle modalità del reato e del rinvenimento dell'oggetto di provenienza furtiva, nonostante la dedotta incensuratezza e la disponibilità di un congiunto ad ospitare il ricorrente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio degli adempimenti di rito alla cancelleria.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)
Consente la presentazione di requisitoria scritta e circoscrive la richiesta di discussione orale; nella fattispecie è stata utilizzata per la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per il non accoglimento del ricorso.
Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (art. 5-duodecies)
Proroga delle disposizioni emergenziali richiamate; citato per giustificare la procedura di trattazione scritta adottata nel processo.
Codice di procedura penale - art. 125
Richiamato dal ricorrente in relazione al regime probatorio; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione nella valutazione degli elementi indiziari operata dal giudice del riesame.
Codice di procedura penale - art. 192
Richiesto dal ricorrente per censurare l'applicazione delle norme sulla valutazione della prova; la Corte ha confermato la legittimità della valutazione unitaria e non atomistica delle prove.
Codice di procedura penale - art. 273
Riferito in tema di motivazione e valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice del riesame non sia illogica né contraddittoria.
Codice di procedura penale - artt. 274 e 275
Richiamati rispetto all'uso dei precedenti e degli elementi di propensione a delinquere; la Corte ha ritenuto legittimo il valore attribuito al rinvenimento dell'oggetto di probabile provenienza furtiva come elemento confermativo della gravità indiziaria.
Codice di procedura penale - artt. 309 e 178
Richiamati in relazione alla presunta nullità per omessa notifica dell'udienza ad uno dei difensori; la Corte ha applicato il principio secondo cui la nullità è sanata dalla mancata tempestiva eccezione del difensore comparso, rendendo il motivo inammissibile.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - art. 173, comma 1
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Limita l'ambito di gravame; richiamato per precisare i limiti della preselezione dei motivi dedotti in cassazione.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la Corte dispone gli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese.
Massime di principio
- La valutazione degli elementi indiziari in sede di riesame e cautela può essere effettuata in modo unitario: singole debolezze di singoli elementi non invalidano il giudizio se il complesso probatorio risulta coerente e confermativo.
- Tabulati telefonici, registrazioni video e riscontri materiali (es. oggetti rinvenuti) possono essere 'incrociati' per ricostruire una scansione temporale e logica degli eventi, assumendo valore probatorio significativo se congruenti tra loro.
- La scoperta di oggetti di probabile provenienza furtiva nell'abitazione può essere valutata dal giudice come elemento indicativo di propensione a delinquere, anche in presenza di formalità di incensuratezza, purché adeguatamente motivato.
- L'omissione di notifica dell'udienza a uno dei difensori può essere sanata se il difensore presente non ha eccepito tempestivamente la nullità; pertanto è cruciale sollevare immediatamente la questione in udienza per conservarne l'efficacia.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre non solo evidenziare singoli punti critici ma dimostrare che la motivazione del giudice sia manifestamente illogica, contraddittoria o priva di elementi minimi di supporto.
- La sola disponibilità di un congiunto ad ospitare l'indagato in regime di arresti domiciliari non è automaticamente sufficiente a escludere la custodia in carcere se il giudice ritiene, sulla base della valutazione complessiva, che sussista un pericolo concreto di reiterazione.
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