Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19923/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia in carcere a carico di Mario Izzo per furto in abitazione e ricettazione. Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) censura di illogicità e inosservanza delle norme probatorie (artt. 125, 192, 273 c.p.p.) per la valutazione dei guanti rinvenuti, dei tabulati telefonici e del riconoscimento tramite videosorveglianza; (2) censura sull'uso dei precedenti e degli elementi indicativi di propensione a delinquere (artt. 274, 275 c.p.p.) e sull'erronea esclusione degli arresti domiciliari nonostante la disponibilità di un congiunto ad ospitare il ricorrente; (3) vizio procedurale per nullità per mancata notifica dell'udienza ad uno dei difensori (artt. 309 e 178 c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per mancata tempestiva eccezione da parte del difensore comparso e in base alla giurisprudenza consolidata che sana la nullità in assenza di tempestiva opposizione. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha confermato la valutazione unitaria degli elementi indiziari operata dal giudice del riesame (incrocio di tabulati telefonici con riprese video, rinvenimento di guanti, intercettazione), ritenendoli sufficienti a dimostrare la gravità indiziaria; inoltre il giudice del riesame ha correttamente argomentato il pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in ragione delle modalità del reato e del rinvenimento dell'oggetto di provenienza furtiva, nonostante la dedotta incensuratezza e la disponibilità di un congiunto ad ospitare il ricorrente. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio degli adempimenti di rito alla cancelleria.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    Consente la presentazione di requisitoria scritta e circoscrive la richiesta di discussione orale; nella fattispecie è stata utilizzata per la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per il non accoglimento del ricorso.

  • Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (art. 5-duodecies)

    Proroga delle disposizioni emergenziali richiamate; citato per giustificare la procedura di trattazione scritta adottata nel processo.

  • Codice di procedura penale - art. 125

    Richiamato dal ricorrente in relazione al regime probatorio; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione nella valutazione degli elementi indiziari operata dal giudice del riesame.

  • Codice di procedura penale - art. 192

    Richiesto dal ricorrente per censurare l'applicazione delle norme sulla valutazione della prova; la Corte ha confermato la legittimità della valutazione unitaria e non atomistica delle prove.

  • Codice di procedura penale - art. 273

    Riferito in tema di motivazione e valutazione degli elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice del riesame non sia illogica né contraddittoria.

  • Codice di procedura penale - artt. 274 e 275

    Richiamati rispetto all'uso dei precedenti e degli elementi di propensione a delinquere; la Corte ha ritenuto legittimo il valore attribuito al rinvenimento dell'oggetto di probabile provenienza furtiva come elemento confermativo della gravità indiziaria.

  • Codice di procedura penale - artt. 309 e 178

    Richiamati in relazione alla presunta nullità per omessa notifica dell'udienza ad uno dei difensori; la Corte ha applicato il principio secondo cui la nullità è sanata dalla mancata tempestiva eccezione del difensore comparso, rendendo il motivo inammissibile.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - art. 173, comma 1

    art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    Limita l'ambito di gravame; richiamato per precisare i limiti della preselezione dei motivi dedotti in cassazione.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la Corte dispone gli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese.

Massime di principio

  • La valutazione degli elementi indiziari in sede di riesame e cautela può essere effettuata in modo unitario: singole debolezze di singoli elementi non invalidano il giudizio se il complesso probatorio risulta coerente e confermativo.
  • Tabulati telefonici, registrazioni video e riscontri materiali (es. oggetti rinvenuti) possono essere 'incrociati' per ricostruire una scansione temporale e logica degli eventi, assumendo valore probatorio significativo se congruenti tra loro.
  • La scoperta di oggetti di probabile provenienza furtiva nell'abitazione può essere valutata dal giudice come elemento indicativo di propensione a delinquere, anche in presenza di formalità di incensuratezza, purché adeguatamente motivato.
  • L'omissione di notifica dell'udienza a uno dei difensori può essere sanata se il difensore presente non ha eccepito tempestivamente la nullità; pertanto è cruciale sollevare immediatamente la questione in udienza per conservarne l'efficacia.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre non solo evidenziare singoli punti critici ma dimostrare che la motivazione del giudice sia manifestamente illogica, contraddittoria o priva di elementi minimi di supporto.
  • La sola disponibilità di un congiunto ad ospitare l'indagato in regime di arresti domiciliari non è automaticamente sufficiente a escludere la custodia in carcere se il giudice ritiene, sulla base della valutazione complessiva, che sussista un pericolo concreto di reiterazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.