Sentenza n. 545/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari. del provvedimento di reiezione n. 320190149266 in data 15.10.2024, notificato tramite P.E.C. in data 16.10.2024, relativamente alla domanda di Cassa Integrazione Ordinaria, inviata da Riccione S.r.l. in data 30.07.2024 protocollo n. INPS.3201.30/07/2024.0210806 e al silenzio rigetto formatosi ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, avverso il ricorso proposto da Riccione S.r.l. in data 14.11.2024 al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee Lavoratori Dipendenti di INPS, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione dell’atto di cui sopra, compresi gli atti allo stato non noti e che abbiano comportato la determinazione dell’INPS; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la prestazione inerente alla Cassa Integrazione Ordinaria sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori assunti tramite agenzia interinale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego con cui l’INPS aveva respinto la domanda di CIGO relativa alla sospensione dell’attività produttiva causata dall’incendio sviluppatosi il 3 luglio 2024 in uno stabilimento aziendale, nel quale operavano due dipendenti e quindici lavoratori interinali. L’INPS aveva ritenuto non dimostrata la non imputabilità dell’evento all’impresa. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015, sostenendo che l’incendio fosse evento transitorio e non imputabile all’impresa o ai dipendenti; il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei presupposti, l’illogicità e l’arbitrarietà, lamentando che l’INPS non avesse esaminato la documentazione tecnica prodotta; nonché l’eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà delle motivazioni. A sostegno della domanda sono stati prodotti, tra l’altro, verbali e rapporti di intervento dei Vigili del Fuoco, documentazione sull’assenza di carichi pendenti e precedenti penali degli amministratori, documentazione relativa agli indennizzi assicurativi e una perizia asseverata secondo cui l’incendio sarebbe derivato dal malfunzionamento imprevedibile del forno. L’INPS ha sostenuto che la perizia di parte non dimostrasse l’assenza di responsabilità aziendali, anche organizzative o manutentive, e che la valutazione sull’ammissione alla CIGO costituisse esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la costituzione con nuovo difensore e la documentazione depositate dall’INPS due giorni prima dell’udienza, in assenza di giustificazione della tardività. Nel merito ha interpretato restrittivamente la causale di CIGO prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015, escludendo gli eventi rientranti nella normale alea d’impresa, dominabili con l’ordinaria diligenza o riconducibili a errate scelte imprenditoriali. Ha tuttavia ritenuto che la società avesse assolto all’onere probatorio mediante una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti: l’assenza di origine dolosa dell’incendio, il tempestivo intervento del personale e dei Vigili del Fuoco, la documentazione prodotta, il pagamento degli indennizzi assicurativi e la perizia asseverata sul malfunzionamento imprevedibile del forno. L’INPS non poteva limitarsi ad affermare apoditticamente che la non imputabilità non fosse provata, né desumere l’imputabilità dal solo mancato accertamento delle cause da parte dei Vigili del Fuoco. Avrebbe dovuto esaminare tutta la documentazione, anche integrativa, ed eventualmente acquisire d’ufficio elementi contrari idonei a superare quelli forniti dalla società. Il diniego è stato quindi ritenuto privo di motivazione e adottato all’esito di un’istruttoria carente. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del diniego e del silenzio-rigetto. L’INPS è stato onerato di riattivare il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e di concluderlo con un provvedimento espresso conforme alle statuizioni giudiziali. L’INPS è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 4.000, oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali
La causale consente l’ammissione alla CIGO quando la sospensione o riduzione dell’attività dipenda da un evento transitorio oggettivamente non imputabile all’impresa o ai dipendenti. Sono esclusi i fatti rientranti nella normale alea d’impresa, dominabili secondo l’ordinaria diligenza o riconducibili a scelte imprenditoriali erronee.
art. 73 c.p.a.
La documentazione depositata tardivamente, in prossimità dell’udienza e senza giustificazione della violazione dei termini processuali, non viene esaminata dal giudice.
art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso amministrativo proposto contro il diniego di CIGO si è concluso con silenzio-rigetto, anch’esso impugnato davanti al giudice amministrativo.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissione alla CIGO per eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, l’evento non deve rientrare nella normale alea d’impresa, essere dominabile secondo l’ordinaria diligenza o derivare da erronee scelte organizzative o imprenditoriali.
- La non imputabilità dell’evento che determina la sospensione dell’attività produttiva può essere dimostrata mediante una pluralità di elementi indiziari e documentali concordanti; non è indispensabile uno specifico accertamento dei Vigili del Fuoco sulle cause dell’evento quando il richiedente abbia fornito altri mezzi di prova idonei.
- L’INPS, nel valutare una domanda di CIGO, deve esaminare integralmente la documentazione prodotta dal richiedente, compresa quella integrativa, e non può respingere la domanda con una motivazione meramente apodittica fondata sull’assenza di una relazione dei Vigili del Fuoco.
- Quando il richiedente fornisce elementi indiziari concordanti sulla non imputabilità dell’evento, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e, per negare il beneficio, individuare elementi di segno contrario idonei a superare quelli prodotti; in mancanza, il diniego è viziato per difetto di istruttoria e di motivazione.
- L’annullamento del diniego di CIGO non comporta automaticamente il riconoscimento definitivo della prestazione, ma impone all’INPS di riattivare il procedimento e concluderlo con un provvedimento espresso conforme ai criteri stabiliti dal giudice.
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