Cassazione Penale, Ordinanza n. 16402/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza del 26 novembre 2025 con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Arezzo aveva respinto un'istanza presentata nell'interesse dell'interessato nel medesimo procedimento. Il ricorrente deduceva formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, ma, secondo la Corte, non individuava specifici passaggi del provvedimento impugnato da sottoporre a censura. Il gravame mirava invece a ottenere una nuova valutazione di merito dei presupposti applicativi della richiesta già respinta dal GUP, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. La Corte richiama inoltre il principio per cui, quando si lamenta il vizio motivazionale, non è sufficiente denunciare genericamente le patologie dell'ordinanza: occorre indicare l'atto processuale rilevante, il dato fattuale o probatorio incompatibile con la decisione, dimostrarne la verità e spiegare perché esso comprometta in modo decisivo la coerenza logica della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e finalizzate a sollecitare una rivalutazione del merito, anziché a evidenziare specifici errori di diritto o di motivazione del provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 - 01
Il motivo di ricorso che deduce vizi della motivazione deve indicare specificamente l'atto processuale rilevante, il dato incompatibile con la decisione, la prova della sua esistenza e le ragioni della decisività dell'incompatibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile un ricorso che si limiti a denunciare in modo generico vizi di legittimità senza individuare i passaggi puntuali della decisione censurati.
- La censura di vizio motivazionale deve essere costruita in modo specifico: occorre indicare il dato processuale o probatorio rilevante, dimostrarne l'esistenza e spiegare la sua decisiva incompatibilità con la motivazione del provvedimento impugnato.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito dei presupposti della decisione impugnata.
- La genericità del motivo e la sua sostanziale attitudine a sollecitare un riesame del merito determinano l'inammissibilità del ricorso.
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