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Sentenza

Sentenza del 25/02/2015 n. 3755 - Corte di Cassazione

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - Perfezionamento - Scissione degli effetti - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Prova - Modalità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Liguria che aveva annullato il recupero di un credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388 del 2000, relativo all'acquisto di macchine fotocopiatrici e accessori destinati alla locazione alla clientela. I motivi riguardavano: l'eventuale decadenza dal beneficio per la locazione dei beni; l'omessa pronuncia della CTR sull'eccezione relativa alla mancata indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi; e l'omessa pronuncia sull'asserita anteriorità degli investimenti rispetto al 13 marzo 2001. La Corte ha inoltre rigettato l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo decisiva la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, provata dal timbro recante numero cronologico, data e spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, relativi all'omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni riguardanti la corretta indicazione del credito d'imposta e la collocazione temporale degli investimenti. Il primo motivo, relativo alla legittimità sostanziale del beneficio in caso di locazione dei beni, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, anche per la regolazione delle spese. Non è stata quindi definita in via definitiva la spettanza del credito d'imposta, che dovrà essere riesaminata dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 8

    Disciplina il credito d'imposta per determinati investimenti. La Corte ha rilevato che la verifica dei relativi presupposti, inclusi il periodo dell'investimento e la corretta indicazione in dichiarazione, era stata omessa dalla CTR.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. L'omessa decisione su eccezioni autonome e rilevanti costituisce vizio di omessa pronuncia e comporta la cassazione della sentenza.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Individua, rispettivamente, il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello relativo alla nullità della sentenza o del procedimento. Nel caso concreto sono stati accolti i motivi fondati sull'omessa pronuncia.

  • D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1

    Prevede la tenuta del registro cronologico da parte dell'ufficiale giudiziario. Le sue risultanze fanno fede fino a querela di falso e consentono di provare la data di consegna dell'atto per la notificazione.

  • Principio della scissione degli effetti della notificazione

    Per il notificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione, la notificazione si perfeziona quando l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario, non quando viene ricevuto dal destinatario.

Massime di principio

  • Ai fini del rispetto del termine per impugnare, il notificante deve dimostrare la data in cui ha consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario; il timbro dell'ufficiale, anche se privo di firma, può costituire prova sufficiente se non ne viene contestata la veridicità.
  • Una sentenza è viziata da omessa pronuncia quando non esamina eccezioni autonome, specificamente formulate e potenzialmente decisive per l'esito della causa.
  • In presenza di omessa pronuncia su questioni preliminari o pregiudiziali relative ai presupposti di un beneficio fiscale, la cassazione con rinvio può rendere superfluo, per il momento, l'esame delle questioni di merito.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva della parte ricorrente sul rapporto sostanziale: impone al giudice di merito di riesaminare la causa, pronunciandosi sulle questioni rimaste inesaminate.
  • Per contestare tempestivamente un credito d'imposta, l'Amministrazione deve dedurre e il giudice deve esaminare tutti i presupposti rilevanti, inclusi il periodo degli investimenti e gli adempimenti dichiarativi richiesti.

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