Sentenza del 23/06/2022 n. 2997 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Ires - Irap - Iva - Catasto - Riclassamento - Motivazione - Requisiti minimi - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione sul termine di prescrizione della pretesa di riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA): il ricorrente sosteneva che, trattandosi di prestazioni periodiche, il termine di prescrizione dovesse essere il quinquennale; l'Amministrazione sosteneva invece il termine ordinario decennale in base al codice civile.
La decisione
La Corte di Cassazione (Cass. n. 32308/2019) ha ritenuto che, in mancanza di una disposizione di legge che le consideri espressamente periodiche, le pretese di riscossione dei tributi erariali non sono prestazioni periodiche. La sussistenza dei presupposti impositivi va valutata per ciascun anno d'imposta, per cui il diritto dell'Erario alla riscossione si prescrive con il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2947 c.c. Conseguenza pratica: il termine di prescrizione applicabile è di dieci anni e non di cinque; pertanto la pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta non decennale nella misura prevista dalla sentenza a favore del resistente.
Norme richiamate
C.C. art. 2947
Stabilisce il termine ordinario di prescrizione decennale; applicato dalla Corte alla pretesa erariale in mancanza di una norma speciale che preveda un termine più breve
Cass. n. 32308/2019
Pronuncia che chiarisce come IRPEF, IRES, IRAP e IVA, in assenza di espressa previsione di periodicità, non siano prestazioni periodiche e che la verifica dei presupposti fiscali deve farsi per ciascun anno d'imposta; di conseguenza il termine prescrizionale è decennale
Massime di principio
- In assenza di una norma che qualifichi un tributo come prestazione periodica, si applica il termine ordinario di prescrizione (10 anni) previsto dal codice civile
- I tributi diretti e indiretti indicati (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) vanno valutati per ciascun anno d'imposta; non costituiscono, di regola, obbligazioni periodiche con prescrizione quinquennale
- Per determinare il termine di prescrizione delle pretese fiscali occorre verificare se una disciplina speciale stabilisce un diverso termine; in mancanza prevale il termine civile decennale
- La decorrenza della prescrizione va rapportata al singolo anno d'imposta in cui sono accertabili i presupposti impositivi, quindi eventuali atti di accertamento o di riscossione interrompono o sospendono la prescrizione secondo le regole generali
- Nelle controversie simili il contribuente dovrebbe verificare attentamente se esistono norme speciali che prevedono termini diversi o regole particolari (es. per imposte locali, ritenute, contributi), prima di invocare la prescrizione quinquennale
- Per la difesa del contribuente è utile esaminare documentazione e atti relativi a ciascun esercizio fiscale separatamente, poiché la prescrizione può essere favorevole o sfavorevole a seconda dell'anno considerato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 565 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 566 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 567 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 2975 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 2976 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 23 giu 2022Sentenza del 23/06/2022 n. 2977 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →