Cassazione Penale, Sentenza n. 44442/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; la difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la pendente richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e il tempo trascorso avrebbero ridotto il rischio di reiterazione del reato contestato (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la richiesta di revoca reiterasse la stessa istanza già rigettata con provvedimento del 18/3/2022 senza apportare nuovi elementi; ha affermato che la sola pendenza della procedura di messa alla prova non elimina il pericolo di recidiva e che il tempo decorso dalla esecuzione della misura, se non accompagnato da ulteriori emergenze fattuali, non incide sulla permanenza dei presupposti cautelari. La Corte ha quindi confermato la persistenza degli elementi giustificativi della misura cautelare, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, applicando le conseguenze previste dall'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Indica il rimedio impugnatorio utilizzato (ricorso per cassazione contro ordinanza); inquadramento procedurale dell'impugnazione.
art. 299 cod. proc. pen.
Regola la revoca della misura cautelare (arresti domiciliari); la Corte richiede elementi nuovi e concreti per giustificare la revoca rispetto a precedenti rigetti.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa al reato per cui è indagato il ricorrente (illecita detenzione/spaccio di stupefacenti); contestazione che giustifica la misura cautelare.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili o infondati, tra cui la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende, come applicato nel caso.
Massime di principio
- Una richiesta di revoca della misura cautelare già precedentemente rigettata deve contenere fatti o prove nuovi e specifici; la mera reiterazione dell'istanza rende il ricorso inammissibile.
- La semplice pendenza di una procedura alternativa (es. messa alla prova) non annulla automaticamente il pericolo di recidiva: il giudice valuta la concreta incidenza di tale circostanza sul rischio cautelare.
- Il tempo trascorso dall'esecuzione della misura cautelare non è di per sé sufficiente a giustificarne la revoca; occorrono elementi oggettivi nuovi che modifichino il quadro cautelare.
- Il giudice della cautela deve motivare la persistenza dei presupposti della misura; in assenza di critiche specifiche alla motivazione, la decisione di conferma è difficile da superare in sede di impugnazione.
- Ricorsi inammissibili o reiterati possono comportare l'imposizione delle spese e di somme a titolo di sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi è consigliabile raccogliere e presentare nuovi elementi probatori prima di riproporre l'istanza.
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