Corte di giustizia, Sentenza C-704/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2022. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e X contro contre C e B e X contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State e dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Trattenimento di cittadini di paesi terzi – Diritto fondamentale alla libertà – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Presupposti di legittimità del trattenimento – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 15 – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 9 – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 28 – Controllo della legittimità di un trattenimento e del mantenimento di una misura di trattenimento – Esame d’ufficio – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. — Cause riunite C-704/20 e C-39/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, riunite due cause olandesi sul trattenimento di cittadini di paesi terzi, ha chiarito che il giudice nazionale non può limitarsi ai motivi dedotti dalla persona trattenuta. In virtù del diritto dell'Unione, deve esaminare d'ufficio tutti gli elementi rilevanti e rilevare l'eventuale illegittimità del trattenimento anche se non contestata dall'interessato. Le questioni sul trattenimento dei minori e sulla motivazione della decisione d'appello sono state dichiarate irricevibili nella causa C-39/21.
Controllo giurisdizionale del trattenimento di cittadini di paesi terzi: il giudice deve rilevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo, l'eventuale illegittimità non dedotta dall'interessato.
La questione giuridica
Se l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013, letti alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta, impongano al giudice nazionale che controlla la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo di esaminare d'ufficio tutti i presupposti di legittimità, anche quelli non contestati dall'interessato; e, nella seconda e terza questione della causa C-39/21, se tale risposta cambi per i minori e se il diritto dell'Unione richieda una motivazione piena anche in appello.
Principio di diritto
Nel controllo giurisdizionale del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, il giudice deve verificare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo e dopo il contraddittorio, se siano soddisfatti i presupposti di legittimità previsti dal diritto dell'Unione, anche quando la relativa violazione non sia stata dedotta dall'interessato. Ciò deriva dalla gravità dell'ingerenza nella libertà personale e dalle norme comuni dell'Unione che impongono una tutela giurisdizionale effettiva e il rilascio immediato quando il trattenimento non è o non è più legittimo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 15 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3, punto 9, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE
- Direttiva 2013/33/UE
- Articolo 8 della direttiva 2013/33/UE
- Articolo 9 della direttiva 2013/33/UE
- Articolo 21 della direttiva 2013/33/UE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 6 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013
Trattenimento di cittadini di paesi terzi e controllo d'ufficio della legittimità
Le cause riunite C-704/20 e C-39/21 riguardano rinvii pregiudiziali dei giudici olandesi sulla portata del controllo giurisdizionale delle misure di trattenimento adottate nei confronti di cittadini di paesi terzi. La Corte è stata chiamata a interpretare le norme dell'Unione in materia di rimpatrio, accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e trasferimento ai sensi del regolamento Dublino, alla luce dei diritti alla libertà e alla tutela giurisdizionale effettiva garantiti dalla Carta.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-704/20, B, cittadino algerino, e C, cittadino della Sierra Leone, erano stati trattenuti nei Paesi Bassi rispettivamente per accertare identità ed elementi utili a una domanda di protezione internazionale, e per consentire il trasferimento in Italia ai sensi del regolamento n. 604/2013. I giudici nazionali avevano annullato le misure per motivi non dedotti dagli interessati, legati alla mancata diligenza dell'amministrazione nell'adozione o nell'esecuzione della misura.
Nella causa C-39/21, X, cittadino marocchino, era stato trattenuto per l'allontanamento dal territorio. Il giudice del rinvio doveva valutare il mantenimento del trattenimento e si interrogava sulla propria possibilità di esaminare d'ufficio elementi di fatto e di diritto rilevanti, nonché sulla necessità di motivare pienamente le decisioni in eventuale grado d'appello.
Normativa dell'Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE, sul trattenimento ai fini del rimpatrio;
- gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE, sul trattenimento dei richiedenti protezione internazionale;
- l'articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013, sul trattenimento per assicurare i trasferimenti nel sistema Dublino;
- gli articoli 6 e 47 della Carta, relativi rispettivamente alla libertà personale e al diritto a un ricorso effettivo.
Questioni pregiudiziali
Le questioni centrali chiedevano se il diritto dell'Unione imponga al giudice nazionale:
- di esaminare d'ufficio tutti i presupposti di legittimità del trattenimento, anche se non contestati dall'interessato;
- di applicare una regola diversa quando il trattenuto è un minore;
- di fornire una motivazione piena nel merito nelle decisioni di appello in materia di trattenimento e, più in generale, in materia di stranieri.
Irricevibilità di alcune questioni nella causa C-39/21
La Corte ha dichiarato irricevibili la seconda e la terza questione della causa C-39/21. La seconda era ipotetica, perché X era maggiorenne e il caso non riguardava un minore. La terza era pure ipotetica nel contesto del procedimento principale, poiché il giudice del rinvio decideva in primo e ultimo grado sul mantenimento del trattenimento; il tema dell'obbligo di motivazione del giudice d'appello non era necessario per risolvere la controversia pendente.
Ragionamento della Corte sul merito
La Corte ha sottolineato che il trattenimento di un cittadino di un paese terzo costituisce una grave ingerenza nel diritto fondamentale alla libertà. Proprio per tale ragione, le norme dell'Unione disciplinano in modo rigoroso sia i presupposti sostanziali del trattenimento sia le garanzie procedurali, imponendo che la misura sia disposta solo quando non siano efficaci misure meno coercitive e che cessi immediatamente quando tali presupposti vengano meno.
Sul piano processuale, la Corte ha rilevato che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33 e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento n. 604/2013, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, concretizzano il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel settore del trattenimento. Da tali disposizioni deriva che il giudice deve poter esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, senza limitarsi ai soli motivi dedotti dall'interessato.
La Corte ha quindi affermato che il giudice deve rilevare d'ufficio l'eventuale violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell'Unione, sulla base degli elementi del fascicolo e di quelli chiariti nel contraddittorio. Questo obbligo vale anche se l'interessato non ha contestato tale profilo e non è neutralizzato dalle regole nazionali sull'iniziativa di parte o dalla giurisprudenza generale della Corte sull'onere delle parti di delimitare il contenzioso, perché il trattenimento non è un ordinario giudizio amministrativo: è una misura fortemente compressiva della libertà personale e assoggettata a un regime europeo particolarmente rigoroso.
Dispositivo
La Corte ha risposto che l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE, l'articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale, nel controllare la legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, è tenuto a rilevare d'ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati alla sua conoscenza e chiariti nel contraddittorio, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall'interessato.
Principi utili per l'operatore
La pronuncia rafforza il sindacato giudiziale sulle misure di trattenimento in materia di stranieri, imponendo un controllo attivo del giudice sui presupposti sostanziali e procedurali della privazione della libertà. Per la pratica italiana ed europea, il punto centrale è che la tutela della libertà personale in queste materie non può dipendere solo dall'iniziativa difensiva del trattenuto, ma richiede un controllo effettivo e officioso da parte del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 8 nov 2022Corte di giustizia, Sentenza C-873/19
- Sentenza · 8 nov 2022Corte di giustizia, Sentenza C-885/19
- Sentenza · 8 nov 2022Corte di giustizia, Ordinanza C-405/22
- Sentenza · 7 nov 2022Corte di giustizia, Ordinanza C-859/19
- Sentenza · 9 nov 2022Corte di giustizia, Ordinanza C-243/22
- Sentenza · 9 nov 2022Tribunale, Sentenza T-639/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →