Corte di giustizia, Ordinanza C-859/19
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2022. — Procedimento penale a carico di FX e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Lotta contro la corruzione – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione TIF – Decisione 2006/928/CE – Procedimenti penali – Sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) relative alla composizione dei collegi giudicanti in materia di corruzione grave – Obbligo per i giudici nazionali di conferire piena efficacia alle decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali decisioni – Potere di disapplicare le decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) non conformi al diritto dell’Unione – Principio del primato del diritto dell’Unione. — Cause riunite C-859/19, C-926/19 e C-929/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’ordinanza, resa con procedimento accelerato motivato ex articolo 99 del regolamento di procedura, riguarda tre rinvii pregiudiziali dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia rumena su effetti delle sentenze della Corte costituzionale in processi per corruzione, frode IVA e reati connessi. La Corte conferma, in linea con Euro Box Promotion e RS, che il diritto dell’Unione non tollera soluzioni nazionali che creino un rischio sistemico di impunità o che impediscano ai giudici di disapplicare decisioni costituzionali incompatibili con il primato. Precisa tuttavia che il vincolo delle decisioni della Corte costituzionale è ammissibile se quest’ultima è indipendente, mentre è incompatibile con il diritto UE una disciplina disciplinare automatica contro i giudici che non si conformino a tali decisioni.
Primato del diritto UE, tutela degli interessi finanziari dell’Unione e indipendenza dei giudici: limiti all’effetto vincolante delle decisioni della Corte costituzionale rumena sulle cause di corruzione e frode IVA
La questione giuridica
Se l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 della convenzione TIF e con la decisione 2006/928/CE, osti a una normativa/prassi nazionale che sanziona con nullità assoluta le sentenze penali in materia di corruzione e frode IVA pronunciate da collegi giudicanti ritenuti irregolari, imponendo il riesame delle cause e creando un rischio sistemico di impunità; se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e la decisione 2006/928 ostino al vincolo generalizzato delle decisioni della Corte costituzionale nazionale e alla responsabilità disciplinare dei giudici che le disapplichino; se il principio del primato consenta al giudice nazionale di disapplicare le decisioni della Corte costituzionale contrarie al diritto dell’Unione.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, la convenzione TIF e la decisione 2006/928 ostano a norme o prassi nazionali che impongano la nullità assoluta delle decisioni penali in materia di corruzione e frode IVA e il loro riesame, se ciò è idoneo a creare un rischio sistemico di impunità per reati gravi lesivi degli interessi finanziari dell’Unione o per la corruzione in generale; in tale ipotesi il giudice nazionale deve poter disapplicare la regola interna, fermo restando il rispetto dell’articolo 47 della Carta. Inoltre, gli articoli 2 e 19 TUE non ostano in sé al vincolo delle decisioni della Corte costituzionale da parte dei giudici ordinari, purché la Corte costituzionale sia indipendente, ma ostano a un regime che faccia discendere automaticamente responsabilità disciplinare da ogni inosservanza di tali decisioni. Il principio del primato impone infine al giudice ordinario di disapplicare, senza rischio disciplinare, la giurisprudenza costituzionale incompatibile con il diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 325, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Convenzione TIF del 26 luglio 1995, articoli 1 e 2
- Protocollo della convenzione TIF del 27 settembre 1996
- Decisione 2006/928/CE della Commissione
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Primato del diritto UE, corruzione e composizione dei collegi giudicanti in Romania
L’ordinanza riguarda tre rinvii pregiudiziali dell’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) in procedimenti penali per corruzione, frode fiscale e reati connessi, alcuni dei quali potenzialmente lesivi degli interessi finanziari dell’Unione. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, richiamando espressamente la propria giurisprudenza, in particolare Euro Box Promotion e RS.
Fatti e procedimento principale
Le cause riunite C‑859/19, C‑926/19 e C‑929/19 nascono da procedimenti penali avviati contro diversi imputati per reati di corruzione, frode IVA, frode fiscale, riciclaggio e falso. In primo grado, i giudizi erano stati decisi da collegi composti da tre giudici della sezione penale dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia.
Successivamente, la Curtea Constituțională (Corte costituzionale rumena) ha adottato le sentenze n. 685/2018 e n. 417/2019, con le quali ha ritenuto illegittima, rispettivamente, la composizione di taluni collegi di cinque giudici e la mancata costituzione di collegi specializzati in materia di corruzione, ordinando il riesame di determinate cause e affermando la nullità assoluta delle decisioni rese in violazione di tali regole. Il giudice del rinvio ha dubitato che queste soluzioni fossero compatibili con il diritto dell’Unione, soprattutto per il rischio di vanificare la repressione di reati gravi e per la possibilità di responsabilità disciplinare dei giudici che non si conformino alle decisioni della Corte costituzionale.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, relativo alla lotta contro la frode e le altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell’Unione;
- la convenzione TIF del 26 luglio 1995, in particolare gli articoli 1 e 2;
- il protocollo della convenzione TIF del 27 settembre 1996, relativo alla corruzione passiva e attiva;
- la decisione 2006/928/CE, che istituisce il meccanismo di cooperazione e verifica per la Romania e i relativi parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e lotta alla corruzione;
- gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
- l’articolo 47 della Carta.
La Corte osserva che, per il periodo pertinente, non era necessario un esame autonomo delle direttive 2015/849 e 2017/1371, menzionate dal giudice del rinvio, perché i fatti erano anteriori alla loro entrata in vigore o alla loro sostituzione della convenzione TIF.
Prima questione: rischio sistemico di impunità e tutela degli interessi finanziari dell’Unione
La Corte afferma che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con la convenzione TIF e con la decisione 2006/928, impone alla Romania di prevedere sanzioni penali effettive e dissuasive per la frode e la corruzione, comprese le condotte che possono ledere gli interessi finanziari dell’Unione.
Richiamando Euro Box Promotion, la Corte ricorda che:
- la nozione di interessi finanziari dell’Unione comprende entrate e spese del bilancio UE;
- la nozione di "altre attività illegali" di cui all’articolo 325 TFUE è ampia e include anche atti di corruzione;
- non è necessario che la lesione patrimoniale si sia già concretizzata, potendo bastare anche il tentativo o l’insieme di irregolarità che creano un serio pregiudizio.
Per la Romania, l’obbligo è rafforzato dagli impegni assunti in sede di adesione e dai parametri vincolanti della decisione 2006/928. Di conseguenza, il giudice nazionale deve disapplicare norme o prassi interne che, nei procedimenti per corruzione o frode IVA, producano un rischio sistemico di impunità, ad esempio imponendo la nullità assoluta delle sentenze e il riesame generalizzato delle cause. La Corte precisa però che il giudice del rinvio deve comunque verificare il rispetto dei diritti fondamentali della Carta, incluso l’articolo 47.
Seconda e terza questione: vincolo delle decisioni della Corte costituzionale e responsabilità disciplinare
Quanto al rapporto tra giudici ordinari e Corte costituzionale, la Corte afferma che il diritto dell’Unione non impedisce, di per sé, che le decisioni della Corte costituzionale vincolino i giudici ordinari, purché il diritto nazionale garantisca l’indipendenza della Corte costituzionale rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo.
Tuttavia, è incompatibile con il diritto dell’Unione una disciplina nazionale che faccia discendere la responsabilità disciplinare del giudice dal solo fatto di aver disapplicato una decisione della Corte costituzionale ritenuta contraria al diritto UE. Un simile meccanismo comprometterebbe:
- l’indipendenza dei giudici;
- la possibilità di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione;
- l’effetto utile dell’articolo 267 TFUE, che consente e talora impone il rinvio pregiudiziale.
La Corte sottolinea che il giudice nazionale, dopo aver ricevuto l’interpretazione della Corte, deve poter disapplicare la giurisprudenza costituzionale incompatibile con il diritto dell’Unione senza temere sanzioni disciplinari. L’eventuale responsabilità disciplinare resta possibile solo in casi del tutto eccezionali, se sorretta da criteri oggettivi e verificabili e non collegata al mero errore interpretativo.
Ragionamento sul principio di indipendenza e sul ruolo dell’articolo 47 della Carta
La Corte ribadisce che il requisito del giudice indipendente e imparziale, sancito dall’articolo 47 della Carta e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, riguarda anche le regole di composizione dei collegi giudicanti quando la loro violazione sia tale da incidere sul carattere di giudice "precostituito per legge".
Nel caso concreto, però, la prassi rumena precedente alle sentenze della Corte costituzionale non appare viziata da una violazione manifesta di una norma fondamentale dell’ordinamento giudiziario tale da far venir meno quel requisito. Per questo la Corte conclude che l’articolo 47 non osta, in linea di principio, alla disapplicazione della giurisprudenza costituzionale contestata quando essa sia idonea a creare un rischio sistemico d’impunità.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, la convenzione TIF e la decisione 2006/928 ostano a una normativa o prassi nazionale che imponga la nullità assoluta delle decisioni in materia di corruzione e frode IVA e il riesame delle cause se ciò può generare un rischio sistemico di impunità;
- gli articoli 2 e 19 TUE e la decisione 2006/928 non ostano, in sé, al vincolo delle decisioni della Corte costituzionale sui giudici ordinari, purché la Corte costituzionale sia indipendente, ma ostano a una norma che faccia derivare la responsabilità disciplinare da ogni inosservanza di tali decisioni;
- il principio del primato del diritto dell’Unione impone al giudice ordinario di disapplicare la giurisprudenza della Corte costituzionale incompatibile con il diritto UE, senza esporlo a responsabilità disciplinare.
Principi pratici per il professionista
Per gli operatori italiani, la pronuncia ribadisce che:
- nelle materie attinenti alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, la disciplina processuale nazionale non può tradursi in impunità sostanziale;
- il primato del diritto UE opera anche contro decisioni della corte costituzionale nazionale;
- la tutela dell’indipendenza del giudice include la protezione da sanzioni disciplinari collegate alla disapplicazione del diritto interno incompatibile con il diritto dell’Unione;
- il controllo della Corte resta però condizionato al rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del giusto processo.
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