Corte di giustizia, Ordinanza C-243/22
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 9 novembre 2022. — Procedimento penale a carico di AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Lecce. — Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Articolo 49 – Principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene – Esclusione della punibilità del reato a causa della sua particolare tenuità – Giurisprudenza nazionale che vieta l’applicazione di una disciplina nazionale ai procedimenti dinanzi al giudice di pace – Mancanza di un collegamento con il diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte. — Causa C-243/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato manifestamente irricevibile, per difetto di competenza, il rinvio del Giudice di pace di Lecce relativo all’articolo 49 della Carta e alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Poiché il procedimento penale principale non rientrava nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Carta non era applicabile. La circostanza che il giudice di pace sia un organo giurisdizionale ai fini dell’articolo 267 TFUE non comporta, di per sé, l’applicabilità della Carta.
Rinvio pregiudiziale sulla possibilità di applicare l’articolo 49 della Carta a una disciplina penale nazionale sulla particolare tenuità del fatto: la Corte dichiara la propria manifesta incompetenza per assenza di collegamento con il diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’articolo 131-bis del codice penale possa essere applicato anche dal giudice di pace e se l’interpretazione della Corte di cassazione italiana, che ne esclude l’applicazione nei procedimenti dinanzi al giudice di pace, sia contraria all’articolo 49 della Carta e ai principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene.
Principio di diritto
La Corte non è competente a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 49 della Carta quando la controversia principale non presenta alcun elemento di collegamento con il diritto dell’Unione. Di conseguenza, una giurisprudenza nazionale che escluda l’applicazione dell’articolo 131-bis c.p. nei procedimenti davanti al giudice di pace non può essere scrutinata alla luce della Carta se la fattispecie penale in causa non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6 TUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
- Articolo 131-bis del codice penale
Rinvio pregiudiziale sull’articolo 49 della Carta e la particolare tenuità del fatto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Lecce in un procedimento penale a carico di AB. Il giudice nazionale chiedeva se l’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali potesse ostare alla giurisprudenza della Corte di cassazione italiana che esclude l’applicazione dell’articolo 131-bis c.p. nei procedimenti dinanzi al giudice di pace.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, la parte civile ML si era opposta all’applicazione dell’articolo 34 del d.lgs. n. 274/2000, che consente l’archiviazione o la declaratoria di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. Il giudice del rinvio si domandava se, nonostante la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 53683/2017, potesse applicare l’articolo 131-bis c.p., che prevede la non punibilità per particolare tenuità dell’offesa.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha formulato due quesiti sostanziali:
- se l’articolo 131-bis c.p. possa essere applicato anche dal giudice di pace;
- se l’interpretazione della Corte di cassazione che ne esclude l’applicazione sia contraria all’articolo 49 della Carta e ai principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto l’articolo 49 della Carta, che sancisce i principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene, e l’articolo 51, paragrafo 1, che limita l’applicazione della Carta agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Viene inoltre richiamato l’articolo 267 TFUE, base del rinvio, e l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente alla Corte di dichiararsi manifestamente incompetente con ordinanza motivata.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento dell’Unione si applicano solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione. Se una fattispecie non rientra nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, la Carta non può da sola fondare la competenza della Corte.
Nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio non indicava alcun elemento che consentisse di ritenere che il procedimento penale per minacce e lesioni personali riguardasse una materia disciplinata dal diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’articolo 49 della Carta non era applicabile. La Corte precisa anche che la qualifica del giudice di pace come "organo giurisdizionale" ai sensi dell’articolo 267 TFUE non implica automaticamente l’applicabilità della Carta alla controversia.
Decisione e dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato di essere manifestamente incompetente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Giudice di pace di Lecce. Le spese restano rimesse alla decisione del giudice nazionale, trattandosi di un incidente processuale nel procedimento principale.
Principio affermato
La Carta dei diritti fondamentali non si applica, e la Corte non è competente, quando la controversia nazionale non presenta alcun collegamento con il diritto dell’Unione; pertanto, i principi di legalità e proporzionalità di cui all’articolo 49 della Carta non possono essere invocati per sindacare una disciplina penale nazionale estranea all’attuazione del diritto dell’Unione.
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