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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-885/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2022. — Fiat Chrysler Finance Europe e Irlanda contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto cui il Granducato di Lussemburgo ha dato esecuzione – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e illegale e ne ordina il recupero – Decisione tributaria anticipata (tax ruling) – Vantaggio – Carattere selettivo – Principio di libera concorrenza – Sistema di riferimento – Diritto nazionale applicabile – Tassazione cosiddetta “normale”. — Cause riunite C-885/19 P e C-898/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, riunite le impugnazioni di Fiat e dell’Irlanda, annulla sia la sentenza del Tribunale sia la decisione della Commissione sul tax ruling lussemburghese relativo a FFT. Ha ritenuto che la Commissione abbia erroneamente definito il sistema di riferimento per valutare il vantaggio selettivo, ignorando le concrete norme lussemburghesi che disciplinavano i prezzi di trasferimento. La Corte precisa però che gli Stati membri restano soggetti al controllo sugli aiuti di Stato anche in materia di fiscalità diretta.

Aiuti di Stato e tax ruling lussemburghese Fiat: la Corte annulla la decisione della Commissione perché il sistema di riferimento è stato individuato senza considerare correttamente il diritto tributario nazionale applicabile e il principio di libera concorrenza ivi previsto.

La questione giuridica

Se, nell’esame di una decisione tributaria anticipata ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione possa definire il sistema di riferimento facendo leva su un principio di libera concorrenza desunto in via astratta dall’obiettivo del sistema fiscale nazionale e da fonti esterne (come le linee guida OCSE), anziché sulle concrete norme nazionali applicabili; e se, di conseguenza, il tax ruling conferisca un vantaggio selettivo e sia quindi aiuto di Stato.

Principio di diritto

In materia di aiuti di Stato relativi a misure fiscali, la Commissione deve individuare il sistema di riferimento sulla base delle sole norme fiscali nazionali effettivamente applicabili nello Stato membro interessato, dopo un esame obiettivo del loro contenuto, della loro articolazione e dei loro effetti concreti; non può sostituire a tali norme un principio di libera concorrenza autonomo ricavato dall’obiettivo generale del sistema o da fonti esterne, salvo che il diritto nazionale vi faccia espresso riferimento. Poiché nel caso di specie la Commissione ha escluso dal quadro di riferimento le disposizioni lussemburghesi che attuavano concretamente il principio di libera concorrenza, la constatazione di un vantaggio selettivo è viziata da errore di diritto e la decisione di recupero va annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 114, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 115 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articoli 4 e 5 TUE
  • Articolo 164, paragrafo 3, del codice delle imposte sui redditi lussemburghese
  • Circolare L.I.R. n. 164/2 del 28 gennaio 2011
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea

Aiuti di Stato e tax ruling lussemburghese Fiat

La pronuncia riguarda due impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione relativa a un presunto aiuto di Stato concesso dal Lussemburgo a Fiat Chrysler Finance Europe tramite una decisione tributaria anticipata. La Corte, riunite le cause, annulla la sentenza impugnata e, decidendo definitivamente nel merito, annulla anche la decisione della Commissione.

Fatti e decisione della Commissione

FFT, società del gruppo Fiat/Chrysler con sede in Lussemburgo, aveva ottenuto il 3 settembre 2012 una decisione anticipata che approvava un metodo di attribuzione degli utili e l’analisi dei prezzi di trasferimento per le attività di finanziamento infragruppo. La Commissione ha ritenuto che tale ruling costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, perché avrebbe ridotto l’imposta dovuta da FFT rispetto a quella risultante dall’applicazione del sistema ordinario dell’imposta sulle società.

Secondo la Commissione:

  • il sistema di riferimento era il sistema generale dell’imposta sulle società in Lussemburgo;
  • il principio di libera concorrenza era parte integrante della valutazione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
  • il ruling conferiva un vantaggio selettivo perché determinava utili imponibili inferiori a quelli che sarebbero risultati da una corretta applicazione del principio di libera concorrenza.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Il Granducato di Lussemburgo e FFT hanno chiesto l’annullamento della decisione della Commissione. Il Tribunale ha respinto i ricorsi, ritenendo che, poiché il diritto lussemburghese mirava a tassare gli utili delle società integrate come se fossero derivati da operazioni di mercato, la Commissione potesse fare riferimento al principio di libera concorrenza per verificare l’esistenza di un vantaggio selettivo.

Questioni esaminate in impugnazione

Dinanzi alla Corte, l’Irlanda e FFT hanno contestato principalmente:

  • il ricorso della Commissione a un principio di libera concorrenza non ancorato sufficientemente al diritto nazionale;
  • l’individuazione del sistema di riferimento;
  • la qualificazione del ruling come misura selettiva;
  • il rischio di armonizzazione fiscale dissimulata in violazione delle competenze degli Stati membri.

Quadro normativo e criteri rilevanti

La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata secondo cui una misura nazionale costituisce aiuto di Stato solo se ricorrono cumulativamente intervento statale, incidenza sugli scambi, vantaggio selettivo e alterazione della concorrenza. In materia fiscale, la selettività si accerta in tre fasi:

  • individuazione del sistema di riferimento;
  • verifica della deroga rispetto a tale sistema;
  • eventuale giustificazione della differenziazione.

La Corte sottolinea che l’individuazione del sistema di riferimento deve derivare da un esame obiettivo del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti delle norme nazionali applicabili. In assenza di armonizzazione, spetta allo Stato membro definire le caratteristiche costitutive dell’imposta, inclusa la base imponibile.

Ragionamento della Corte sul sistema di riferimento

Il punto decisivo della sentenza è che la Commissione, e poi il Tribunale, hanno preso come parametro un principio di libera concorrenza formulato in modo autonomo, senza considerare l’insieme delle norme lussemburghesi effettivamente applicabili, in particolare l’articolo 164, paragrafo 3, del codice delle imposte e la circolare n. 164/2.

La Corte precisa che:

  • il principio di libera concorrenza può essere rilevante solo se e nella misura in cui è incorporato nel diritto nazionale applicabile;
  • non è consentito sostituire alle norme nazionali un criterio astratto desunto dall’obiettivo generale della tassazione;
  • le linee guida OCSE possono avere importanza pratica, ma non possono sostituire le regole nazionali ai fini dell’articolo 107 TFUE, salvo espresso rinvio del diritto interno.

La Corte respinge inoltre il richiamo alla sentenza Belgio e Forum 187, chiarendo che in quel caso il principio di libera concorrenza operava perché il diritto nazionale belga aveva scelto di adottare un metodo di tassazione ispirato all’OCSE.

Errore di diritto e conseguenze

La Corte conclude che il Tribunale è incorso in errore di diritto nel convalidare il metodo della Commissione, poiché quest’ultima non ha esaminato correttamente il sistema fiscale lussemburghese nella sua interezza e ha omesso le regole nazionali che concretamente attuavano il principio di libera concorrenza per le società integrate, comprese le società di finanziamento di gruppo come FFT.

L’errore nell’individuazione del sistema di riferimento vizia l’intera analisi del vantaggio selettivo. Anche la motivazione sussidiaria della Commissione, fondata sull’articolo 164, paragrafo 3, del codice delle imposte e sulla circolare n. 164/2, non è sufficiente a sanare il vizio, perché non costituisce un’analisi autonoma e separabile da quella principale.

Decisione e dispositivo

La Corte:

  • annulla la sentenza del Tribunale;
  • annulla la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015;
  • dichiara assorbita l’impugnazione di FFT (non luogo a statuire);
  • condanna la Commissione alle spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione dell’Irlanda, mentre ciascuna parte sopporta le proprie spese nella causa di FFT.

Principi affermati

La pronuncia afferma che il controllo sugli aiuti di Stato in materia fiscale non consente alla Commissione di costruire un sistema di tassazione "normale" avulso dal diritto interno. Il parametro di comparazione deve essere quello risultante dalle norme nazionali effettivamente applicabili, lette nel loro complesso e alla luce dell’assetto normativo interno, anche quando si tratti di prezzi di trasferimento e decisioni tributarie anticipate.

La sentenza conferma, al contempo, che le misure fiscali, incluse le tax rulings, restano pienamente soggette al diritto sugli aiuti di Stato: ciò che viene escluso è soltanto un uso del principio di libera concorrenza sganciato dalle concrete fonti interne che ne disciplinano l’applicazione.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statofiscalità direttaprezzi di trasferimentotax rulingarmonizzazione fiscale

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