Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-873/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’8 novembre 2022. — Deutsche Umwelthilfe eV contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Articolo 9, paragrafo 3 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, primo comma – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Associazione per la tutela dell’ambiente – Legittimazione ad agire di tale associazione dinanzi a un giudice nazionale al fine di impugnare l’omologazione CE rilasciata a taluni veicoli – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Valvola per il ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un “intervallo termico” – Impianto di manipolazione – Autorizzazione di un tale impianto quando quest’ultimo si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli – Stato dell’arte. — Causa C-873/19

Giurisprudenza europea62019CJ0873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riconosciuto che le associazioni ambientaliste legittimate dal diritto nazionale devono poter impugnare dinanzi al giudice nazionale le decisioni di omologazione CE che possano violare il divieto di impianti di manipolazione previsto dal regolamento n. 715/2007. Ha poi chiarito che l’eccezione per la protezione del motore è molto restrittiva e richiede l’assenza di soluzioni tecniche alternative al momento dell’omologazione, oltre alla prova di rischi immediati e concreti per la guida. La pronuncia rafforza in modo significativo l’accesso alla giustizia in materia ambientale e la sindacabilità delle omologazioni dei veicoli diesel.

Legittimazione delle associazioni ambientaliste a impugnare l’omologazione CE di veicoli diesel con impianti di manipolazione e criteri di liceità dell’eccezione per protezione del motore ex art. 5, par. 2, lett. a), regolamento n. 715/2007.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, imponga che un’associazione ambientalista legittimata dal diritto nazionale possa impugnare una decisione amministrativa che concede o modifica un’omologazione CE eventualmente contraria all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007. 2) In caso affermativo, se l’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 debba essere valutata in funzione dello stato dell’arte al momento dell’omologazione e se, per la sua liceità, rilevino altre circostanze oltre alla stretta necessità di proteggere il motore da danni o avarie e garantire un funzionamento sicuro.

Principio di diritto

L’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osta a una disciplina nazionale che escluda un’associazione ambientalista, pur riconosciuta e legittimata secondo il diritto interno, dal ricorso avverso una decisione di omologazione CE potenzialmente in violazione del diritto UE ambientale, incluso l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007. Inoltre, l’eccezione per gli impianti di manipolazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è di stretta interpretazione e ricorre solo se, al momento dell’omologazione, nessun’altra soluzione tecnica consente di evitare rischi immediati di danni o avarie al motore che comportino un concreto pericolo nella guida; non rilevano considerazioni generali di costo o competitività.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Aarhus, articolo 9, paragrafi 3 e 4
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • Decisione 2005/370/CE
  • Regolamento (CE) n. 715/2007, articoli 1, 3, punto 10, 4, 5, paragrafo 2, lettera a), allegato I
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006, articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e articolo 2, paragrafo 1, lettera f)
  • Direttiva 2007/46/CE
  • VwGO tedesca, articoli 42 e 113
  • UmwRG tedesca, articoli 1, 2 e 3
  • EG-FGV tedesco, articolo 25, paragrafo 2

Legittimazione delle associazioni ambientaliste e impianti di manipolazione nei veicoli diesel

La causa C-873/19 riguarda un rinvio pregiudiziale dello Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht in una controversia tra Deutsche Umwelthilfe eV e la Repubblica federale di Germania, con intervento di Volkswagen AG. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’accesso alla giustizia delle associazioni ambientaliste contro una decisione di omologazione CE relativa a veicoli diesel Volkswagen e sulla portata dell’eccezione per gli impianti di manipolazione prevista dal regolamento n. 715/2007.

Fatti e procedimento principale

La controversia trae origine dall’aggiornamento del software installato su veicoli VW Golf Plus TDI con motore EA 189 Euro 5. In origine il software distingueva tra una modalità di prova e una modalità di uso su strada, riducendo in quest’ultima il ricircolo dei gas di scarico e causando il mancato rispetto dei limiti di NOx. Dopo un primo intervento del KBA, Volkswagen ha introdotto un nuovo software che faceva operare la valvola EGR secondo un cosiddetto "intervallo termico", con efficacia piena solo oltre i 15 gradi Celsius. Il KBA, con decisione del 20 giugno 2016, ha autorizzato tale software ritenendo leciti gli impianti di manipolazione residui. Deutsche Umwelthilfe, associazione riconosciuta ai sensi dell’UmwRG, ha impugnato la decisione; il giudice nazionale dubita tuttavia della sua legittimazione ad agire secondo il diritto tedesco.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della Convenzione di Aarhus;
  • l’articolo 47 della Carta;
  • il regolamento (CE) n. 715/2007, in particolare l’articolo 3, punto 10, e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a);
  • il regolamento (CE) n. 1367/2006, utile per qualificare il diritto ambientale dell’Unione come tale a prescindere dalla base giuridica;
  • la direttiva 2007/46/CE, nel contesto del sistema di omologazione CE;
  • la normativa processuale tedesca (VwGO, UmwRG, EG-FGV) nella parte in cui condiziona il ricorso alla lesione di diritti soggettivi o limita i ricorsi delle associazioni ai soli "progetti".

Prima questione: accesso alla giustizia e legittimazione delle associazioni

La Corte afferma che una decisione amministrativa che concede o modifica un’omologazione CE potenzialmente contraria all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007 rientra nell’ambito dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, perché costituisce un atto della pubblica autorità in asserita violazione del diritto ambientale. Sotto il profilo oggettivo, il regolamento n. 715/2007 è qualificato come diritto ambientale dell’Unione, poiché persegue il miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione delle emissioni di NOx, anche se è stato adottato sulla base dell’articolo 114 TFUE. Sotto il profilo soggettivo, un’associazione ambientalista riconosciuta secondo il diritto nazionale rientra tra i "membri del pubblico" e, più specificamente, tra il "pubblico interessato" ai sensi della Convenzione. La Corte precisa che i "criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale" possono riguardare la determinazione dei soggetti legittimati, ma non possono essere usati per escludere intere categorie di atti dal controllo giurisdizionale o rendere impossibile, in pratica, l’impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste. Poiché il diritto tedesco, come illustrato dal giudice del rinvio, impediva in sostanza di contestare l’omologazione di un "prodotto" anziché di un "progetto", esso ostava al combinato disposto dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione e dell’articolo 47 della Carta. La Corte sottolinea inoltre che, se un’interpretazione conforme del diritto nazionale non fosse possibile, il giudice nazionale dovrebbe disapplicare la norma interna contrastante. L’esclusione del ricorso sarebbe infatti una restrizione ingiustificata del diritto a un ricorso effettivo.

Seconda questione: impianto di manipolazione ed eccezione per protezione del motore

Sul merito tecnico, la Corte ricorda che l’"intervallo termico" descritto nel rinvio costituisce un impianto di manipolazione ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007, poiché riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni normali di uso del veicolo. Quanto all’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), la Corte ribadisce il carattere eccezionale e di stretta interpretazione della disposizione. La protezione del motore e il funzionamento sicuro del veicolo devono ricorrere cumulativamente e l’impianto è giustificabile solo se risponde strettamente alla necessità di evitare rischi immediati di danni o avarie al motore, tali da generare un pericolo concreto nella guida. La nozione di "necessità" va valutata al momento dell’omologazione CE: l’impianto è ammesso solo se nessun’altra soluzione tecnica disponibile in quel momento consente di evitare quei rischi immediati. La Corte esclude che possano rilevare, ai fini dell’eccezione, considerazioni generali come i costi di ricerca, il prezzo della tecnologia o l’impatto sulla competitività del costruttore, perché il legislatore UE ha già tenuto conto di tali elementi al momento della fissazione dei limiti di emissione.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, osta a che un’associazione ambientalista legittimata dal diritto nazionale non possa impugnare una decisione di omologazione CE eventualmente contraria all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007;
  • l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 consente un impianto di manipolazione solo in presenza di una necessità strettamente intesa e dimostrata nei termini indicati dalla Corte.

Principi affermati

La pronuncia consolida due principi di rilievo pratico:

  • le associazioni ambientaliste riconosciute devono poter accedere al giudice per far rispettare il diritto UE ambientale anche contro atti di omologazione di prodotti;
  • le deroghe al divieto di impianti di manipolazione nei veicoli diesel non possono essere ampliate in base a esigenze economiche o a soluzioni tecniche convenienti, ma solo in presenza di un bisogno tecnico strettamente necessario e residuale.

Come è indicizzato

Materieambienteaccesso alla giustiziaomologazione dei veicoliemissioni inquinantidiritto processuale amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.