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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13826/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità fiscale)

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna depositata l’11 giugno 2013, che, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto il ricorso contro una cartella di pagamento emessa per riscuotere un titolo esecutivo della Dogana austriaca relativo a dazi e IVA per un contestato contrabbando di orologi e loro parti. In primo grado il contribuente aveva dedotto la propria estraneità al contrabbando e l’invalidità della pretesa austriaca, assumendo che il titolo non gli fosse stato notificato e che fosse redatto in tedesco senza traduzione, oltre a riferirsi a fatti risalenti a più di dieci anni prima. Con i primi tre motivi di ricorso per cassazione, formulati sotto diversi profili, ha sostenuto che la cartella fosse il primo atto impugnabile, che l’omessa o invalida notifica del titolo estero rendesse illegittima la riscossione e che tali contestazioni radicassero la giurisdizione del giudice nazionale. Con il quarto motivo ha denunciato omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione del credito. Nel corso del giudizio di cassazione è stata disposta e poi eseguita l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, presente nei precedenti gradi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha esaminato unitariamente i primi tre motivi e li ha ritenuti infondati: in base alla disciplina dell’assistenza intracomunitaria al recupero dei crediti, il giudice dello Stato richiesto può conoscere della regolarità formale degli atti della procedura esecutiva svolta in Italia, mentre le contestazioni sull’esistenza o sull’ammontare del credito e sul titolo esecutivo estero, compresa la sua notifica, spettano agli organi dello Stato in cui è sorto il credito. Nel caso concreto, il contribuente aveva già contestato l’atto davanti agli organi austriaci, che avevano respinto il ricorso; non ricorrevano quindi i presupposti eccezionali indicati dalla Corte di giustizia per rifiutare l’assistenza al recupero. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché la prescrizione, in quanto contestazione dell’esistenza del credito, non era proponibile davanti al giudice nazionale secondo il riparto di competenza applicabile, sia perché la questione era nuova: il ricorrente non aveva indicato in quale atto del giudizio di merito l’avesse dedotta. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle dogane, liquidate in euro 3.000, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 69/2003, art. 5

    Su domanda dell’autorità richiedente, il Ministero dell’economia e delle finanze dà corso sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui all’art. 1 sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale; detti titoli, che hanno diretta ed immediata efficacia esecutiva, sono equiparati ai ruoli di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

    I titoli esecutivi ricevuti dall’autorità dello Stato richiesto consentono il recupero dei crediti esteri secondo le regole nazionali applicabili ai crediti analoghi e hanno efficacia esecutiva equiparata ai ruoli.

  • D.Lgs. 69/2003, art. 6

    L’interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l’organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti…. 2. L’interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva deve adire l’organo competente, secondo le disposizioni dell’ordinamento interno.

    La norma ripartisce la cognizione tra lo Stato richiedente, competente per le contestazioni sul credito e sul titolo estero, e lo Stato richiesto, competente per le contestazioni sugli atti della procedura esecutiva svolta nel proprio territorio.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 19

    Ne deriva che non sussiste alcuna violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, nè può costituire oggetto di disamina nel giudizio nazionale ogni questione relativa alla (pregressa) notifica del titolo esecutivo, restando limitata la cognizione del giudice nazionale ai soli atti della procedura di riscossione.

    Nel giudizio tributario nazionale contro gli atti di riscossione non è esaminabile la questione della precedente notifica del titolo esecutivo estero, riservata alla cognizione degli organi dello Stato richiedente.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La doglianza, oltre a tradursi in una contestazione sull’esistenza del credito, da cui l’improponibilità della stessa innanzi al giudice nazionale in relazione ai principi sopra esposti, è infatti inammissibile per novità della questione che non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi in epigrafe, avendo il ricorrente, in tale evenienza, l’onere, a pena di inammissibilità, “non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 8206 del 22/04/2016).

    La censura di omessa pronuncia su una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non allega che la questione era stata dedotta nel giudizio di merito e non indica l’atto processuale in cui ciò sarebbe avvenuto, così da consentire il controllo sugli atti.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel recupero in uno Stato membro di un credito fiscale sorto in un altro Stato membro, le contestazioni sull’esistenza o sull’ammontare del credito e sulla validità del titolo esecutivo estero, inclusa la sua notifica, vanno proposte davanti agli organi dello Stato in cui il credito è sorto; al giudice dello Stato richiesto spettano le contestazioni sulla regolarità degli atti della procedura esecutiva svolta nel proprio territorio.
  • La contestazione formalmente rivolta contro un atto nazionale di riscossione non radica la cognizione del giudice nazionale quando, nella sostanza, mira a negare l’esecutività del titolo estero sulla base di questioni che la legge attribuisce alla competenza dello Stato richiedente.
  • La mancata conoscenza della pretesa estera può, in casi eccezionali, condurre al rifiuto dell’assistenza al recupero; tale eccezione non opera quando risulta che l’interessato ha impugnato l’atto davanti agli organi dello Stato richiedente e che il ricorso è stato respinto.
  • Chi deduce per la prima volta in cassazione l’omessa pronuncia su una questione deve indicare che essa era stata proposta nel giudizio di merito e specificare l’atto processuale in cui l’aveva formulata, affinché la Corte possa verificarlo direttamente sugli atti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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