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Sentenza

Sentenza del 26/04/2018 n. 833 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato per l'anno 2010 un maggior reddito pari a 7.243.843,47 euro, ritenendo non giustificate numerose movimentazioni finanziarie emerse da indagini bancarie, comprese operazioni su conti intestati a società riconducibili al contribuente. Il contribuente contestava la validità della notifica, l'omesso contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione e l'utilizzabilità delle movimentazioni bancarie, sostenendo inoltre di aver fornito documentazione idonea a dimostrare la natura non reddituale delle operazioni. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ridotto il maggior reddito accertato a 3.358.210,17 euro. L'Agenzia impugnava tale riduzione, mentre il contribuente proponeva appello incidentale per ottenere l'annullamento integrale dell'accertamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha dichiarato inammissibile l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate perché notificato tramite PEC, mentre il giudizio di primo grado era stato instaurato in forma cartacea. Secondo la Commissione, la modalità processuale deve essere scelta sin dall'inizio e mantenuta per tutte le fasi del giudizio, salvo il passaggio completo al processo telematico. È stato invece respinto l'appello incidentale del contribuente: la notifica dell'invito al contraddittorio e dell'avviso di accertamento è stata ritenuta regolare, mediante tentativo presso la residenza estera risultante dall'AIRE e successivo deposito presso l'albo comunale ai sensi della legge. La documentazione prodotta non è stata considerata sufficiente a dimostrare la natura non reddituale delle movimentazioni rimaste contestate. È stata quindi confermata la sentenza di primo grado, con maggior reddito accertato pari a 3.358.210,17 euro e compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 4, D.P.R. n. 684/2005

    La Commissione lo richiama per escludere, nel caso concreto, la validità della notifica degli atti giudiziali tributari tramite PEC, in relazione alla scelta iniziale del rito cartaceo.

  • Art. 60, D.P.R. n. 600/1973

    La notifica degli atti tributari al contribuente residente all'estero può essere effettuata presso l'indirizzo estero risultante dall'AIRE e, in caso di esito negativo, mediante deposito e affissione presso l'albo del Comune dell'ultima residenza italiana, secondo le formalità previste.

  • Art. 140 Codice di procedura civile

    È richiamato per ritenere rispettate le formalità della notificazione mediante deposito presso la casa comunale e avviso al destinatario quando la consegna diretta non sia possibile.

  • Art. 32, D.P.R. n. 600/1973

    In materia di indagini finanziarie, le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione relativa di maggior reddito; spetta al contribuente fornire una giustificazione analitica, documentata e attendibile dell'origine e della natura non reddituale delle somme.

  • Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 472/1997

    È richiamato in relazione alle sanzioni tributarie, che sono state confermate e ridotte proporzionalmente alla riduzione del reddito accertato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la scelta tra rito cartaceo e rito telematico deve essere coerente sin dal primo grado: il passaggio a una modalità diversa in appello può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, se la normativa applicabile mantiene l'alternatività dei sistemi.
  • Per i contribuenti residenti all'estero, la notifica all'indirizzo risultante dall'AIRE e, in caso di mancata consegna, il deposito presso l'albo del Comune dell'ultima residenza italiana possono essere validi se vengono rispettate tutte le formalità di legge.
  • Le indagini bancarie producono una presunzione di natura reddituale delle movimentazioni; non è sufficiente una spiegazione generica, ma occorre dimostrare con documenti, collegamenti contabili e indicazione precisa dei soggetti coinvolti l'origine di ogni singola operazione.
  • Giroconti, cambi valuta, finanziamenti, rimborsi e movimenti su conti intestati a società devono essere provati analiticamente come operazioni estranee alla produzione di reddito personale; la semplice intestazione formale a un terzo non esclude automaticamente l'utilizzabilità dei dati bancari, ma l'Ufficio deve dimostrarne la riferibilità sostanziale al contribuente.
  • La riduzione giudiziale del maggior reddito accertato comporta normalmente anche la riduzione proporzionale delle sanzioni, mentre la loro esclusione richiede la prova dell'assenza di colpevolezza o di un errore non imputabile al contribuente.

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