Sentenza n. 508/2026 - Latina, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento del Direttore della Sede di Frosinone n. 330090133574 del 23 gennaio 2026, comunicato via PEC il 26 gennaio 2026, di reiezione della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo 1° dicembre 2025- 22 febbraio 2026 (pari a n. 11 settimane) per massimo n. 23 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Anagni (FR); - del provvedimento del Direttore della Sede di Frosinone n. 330090133573 del 23 gennaio 2026, comunicato via PEC in data 26 gennaio 2026, di reiezione della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo 1° dicembre 2025-22 febbraio 2026 (pari a n. 11 settimane) per massimo n. 25 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Sgurgola (FR); - degli atti istruttori presupposti e di tutti gli atti comunque connessi o coordinati ai predetti provvedimenti, anteriori e conseguenti, per effetto dei quali l'INPS ha ritenuto che nel caso di specie non sussistessero i presupposti per la concessione della CIG Ordinaria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dell’INPS relativi a due domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per lavoratori occupati presso due stabilimenti produttivi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato due provvedimenti dell’INPS che avevano respinto le domande di CIGO relative al periodo 1° dicembre 2025-22 febbraio 2026, deducendo l’insussistenza dei presupposti del diniego. Nel corso del giudizio, l’INPS ha annullato in autotutela entrambi gli atti, a seguito di un ricorso amministrativo nel quale erano stati prodotti nuovi elementi probatori e chiarimenti tecnici sulle modalità produttive e sul portafoglio ordini. La documentazione integrativa aveva evidenziato una contrazione del fatturato globale nel quarto trimestre 2025 del 30,2% e una flessione del 53,5% nel settore Automotive, chiarendo inoltre che le attività di industrializzazione e omologazione, inizialmente qualificate come scelte gestionali, erano marginali, propedeutiche alla ripresa, svolte in regime di Just in Time e condizionate dai programmi settimanali dei committenti. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’INPS alle spese. Ai fini della soccombenza virtuale, il TAR ha rilevato che, in assenza dell’autotutela, il ricorso sarebbe stato accolto per carenza di motivazione e vizi di istruttoria, poiché le relazioni trasmesse dalla società avevano adeguatamente assolto all’onere di allegazione e prova dei presupposti per l’accesso alla CIGO.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’annullamento in autotutela dei dinieghi avesse integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata dalla ricorrente e avesse fatto venir meno oggettivamente la lite. Il giudice ha distinto tale esito dalla sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione della materia del contendere presuppone l’attribuzione amministrativa del bene della vita richiesto, mentre la carenza di interesse ricorre quando l’eventuale accoglimento non procurerebbe più alcuna utilità. Le spese sono state poste a carico dell’INPS secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché, senza il ritiro in autotutela, il ricorso sarebbe stato accolto per incongruità dell’iter logico, carenza motivazionale e difetto di istruttoria dei dinieghi. L’INPS è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre oneri di legge, e alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la cessata materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ab origine ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l'oggettivo venir meno della lite
La cessazione della materia del contendere richiede che l’amministrazione abbia attribuito al ricorrente, nel corso del giudizio, il bene della vita perseguito, determinando il venir meno oggettivo della controversia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
si verifica quando l'eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell'azione e l'interesse a ricorrere
La sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere perché riguarda il venir meno dell’utilità concreta dell’eventuale decisione favorevole, non l’avvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti processuali e istruttori e previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del giudizio.
- La cessazione della materia del contendere è ontologicamente distinta dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione amministrativa della pretesa, mentre la seconda deriva dal venir meno dell’utilità che il ricorrente potrebbe conseguire con una decisione favorevole.
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza pronunciarsi sull’annullamento dell’atto ormai ritirato.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale valutando quale sarebbe stato l’esito del giudizio in assenza dell’autotutela. Un diniego di prestazione amministrativa è illegittimo quando l’istruttoria del privato abbia adeguatamente documentato i presupposti richiesti e l’amministrazione abbia fondato il diniego su un iter logico incongruo, con motivazione insufficiente e istruttoria carente.
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