Sentenza del 25/09/2020 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza aveva rilevato che, per il periodo 2004-2010, la ditta della Sig.ra .. aveva effettuato commercio al dettaglio di orologi tramite internet (sito eBay) senza tenuta della contabilità, senza partita IVA e senza dichiarazioni fiscali. Per il 2010 l'Ufficio ha emesso un atto di contestazione sanzionando la mancata tenuta della contabilità ai sensi dell'art. 9, co. 1 e 3, Dlgs n. 471/1997. I contribuenti hanno impugnato l'atto eccependo tra l'altro l'insussistenza delle operazioni nel 2010, la nullità per difetto di legittimazione passiva (sostenendo che gli accessi e le vendite erano stati effettuati solo dal marito) e la mancanza del presupposto soggettivo di impresa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio: ha ritenuto fondata la pretesa fiscale nei confronti della Sig.ra .., confermando l'atto di contestazione nei suoi confronti perché sussisteva il carattere imprenditoriale dell'attività (elementi idonei: titolarità dell'account eBay, fatture eBay intestate a lei con codice fiscale, utilizzo dell'account per il commercio online, continuità e rilievo dei ricavi). Ha invece annullato l'atto nei confronti del Sig. .., perché le prove non supportavano la sua riconducibilità all'attività imprenditoriale e la circostanza che egli avesse svolto l'attività al posto della moglie era risultata non credibile; dunque la notifica al coniuge non era giustificata. Le spese di entrambi i gradi sono compensate.
Norme richiamate
Dlgs n. 471 del 1997, art. 9, co. 1 e 3
La Commissione ha ritenuto applicabili le sanzioni per omessa tenuta della contabilità: una volta qualificata l'attività come imprenditoriale e continuativa, sorge l'obbligo di tenuta della contabilità anche per l'anno 2010, anche se per quella sola annualità non risultavano operazioni al momento della verifica.
Dlgs 546/1992, art. 7, comma 4
La norma vieta la prova testimoniale nel processo tributario; l'Ufficio aveva eccepito che la CTP avrebbe dato valore a prova testimoniale. La Commissione ha valutato che la decisione di affermare la posizione della contribuente in primo grado si basava su dichiarazioni non suffragate da riscontri documentali, mentre la titolarità dell'attività risultava da documenti (account e fatture) idonei a sostenere la pretesa fiscale.
Massime di principio
- La titolarità di un account su una piattaforma (es. eBay) e le fatture intestate con codice fiscale sono elementi decisivi per attribuire l'attività di vendita online alla persona indicata sull'account.
- La mancata produzione di scritture contabili può integrare l'obbligo sanzionatorio se l'attività è qualificata come imprenditoriale e continuativa; l'assenza di operazioni registrate in un singolo anno non esclude l'obbligo di tenuta della contabilità per l'anno in corso quando l'attività è continuativa.
- La notifica dell'atto a terzi (es. coniuge) richiede elementi probatori specifici che giustifichino la loro posizione di titolarità o di autore materiale della violazione; semplici affermazioni contraddittorie non bastano.
- La prova documentale (log di accesso, fatture della piattaforma, corrispondenza elettronica, estratti conto) è prevalente e determinante nelle contestazioni di commercio elettronico; le dichiarazioni di parte non suffragate da riscontri perdono efficacia.
- Nel processo tributario la prova testimoniale è limitata/per vietata: le parti devono puntare su documenti e riscontri oggettivi per dimostrare o confutare l'esercizio dell'attività.
- In caso di soccombenza reciproca o esito parziale delle domande, è possibile la compensazione delle spese processuali tra le parti.
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