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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09695/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano stipulato una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione scolastica e avevano chiesto, dopo una parziale riduzione delle domande, l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti, il risarcimento dei danni da reiterazione dei contratti a termine e la corresponsione degli scatti biennali ex art. 53 L. n. 312/1980. In primo e secondo grado le domande erano state respinte o dichiarate inammissibili/litispendenti per insufficienza delle allegazioni iniziali e per il mancato rispetto del termine assegnato per integrare il ricorso. In Cassazione i lavoratori hanno articolato tre motivi: 1) omesso esame di fatto decisivo e, sostanzialmente, contestazione della valutazione di inidoneità delle allegazioni, assumendo che bastasse applicare le tabelle del CCNL sulla base dei periodi di servizio non contestati; 2) violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, per non avere la Corte territoriale comparato il trattamento dei lavoratori precari con quello dei lavoratori di ruolo quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio; 3) violazione dell'art. 96 c.p.c., contestando la condanna per lite temeraria irrogata ad alcuni ricorrenti per avere proposto altro giudizio identico senza segnalarlo, deducendo che i due giudizi riguardavano periodi lavorativi diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi, non prospettava correttamente un error in procedendo ma un omesso esame, non riportava in modo autosufficiente le allegazioni originarie e non superava il limite dell'art. 348-ter c.p.c.; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la Corte d'appello non aveva negato il principio di non discriminazione, ma aveva semplicemente affermato l'impossibilità di valutarne l'applicazione per l'insufficienza delle allegazioni; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché non riproduceva gli atti del diverso giudizio richiamato e comunque la statuizione di litispendenza non era stata impugnata ed era coperta da giudicato. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 L. n. 312/1980

    Richiamato come base normativa della domanda di scatti biennali/retribuzione; la Corte non entra nel merito del diritto sostanziale perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura formulata come omesso esame di fatto decisivo è stata ritenuta non correttamente prospettata e comunque inammissibile per mancato confronto con la ratio della decisione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare la violazione di legge relativa alla clausola 4 dell'Accordo quadro e all'art. 96 c.p.c.; le censure sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicato perché l'appello era stato introdotto nel 2019 e la decisione di appello non si era discostata dal ragionamento del primo giudice; ciò ha inciso sull'ammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come norma che avrebbe dovuto essere evocata per censurare il difetto di allegazione del ricorso introduttivo.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al termine assegnato per integrare la domanda, ritenuto perentorio dalla Corte territoriale.

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamato quale parametro generale sul potere di proroga dei termini, senza incidere sull'esito del giudizio di legittimità.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    La Corte afferma che il giudice di merito non aveva escluso il principio di non discriminazione, ma aveva ritenuto impossibile valutarne l'applicazione per l'insufficienza delle allegazioni iniziali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza in appello.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per la condanna di alcuni ricorrenti per la proposizione di altro giudizio identico non segnalato; la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura su tale statuizione.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ha fondato su tale norma il rilievo di difetto di specificità e autosufficienza del ricorso, per mancata riproduzione delle allegazioni e degli atti rilevanti.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la fissazione della trattazione camerale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato indirettamente come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma insistono su profili estranei o solo apparentemente coincidenti con le ragioni della decisione.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per eludere le regole del ricorso per cassazione: se il vizio reale attiene al modo in cui il giudice ha applicato le norme processuali su allegazione e integrazione della domanda, la censura va formulata come error in procedendo ed in modo specifico.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla insufficienza delle allegazioni iniziali, la deduzione di una discriminazione o di un diverso trattamento non può essere esaminata se il ricorrente non abbia prima allegato in modo puntuale i fatti costitutivi necessari a consentire la verifica giudiziale.
  • Nel ricorso per cassazione vale il principio di autosufficienza: non è sufficiente rinviare genericamente agli atti di causa o ai documenti prodotti, ma occorre riprodurre nel ricorso le parti rilevanti degli atti su cui la censura si fonda.
  • La censura relativa a una statuizione di lite temeraria o a una declaratoria di litispendenza richiede la puntuale trascrizione degli elementi fattuali e processuali rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Se la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado senza divergere dal ragionamento decisorio, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. incontra i limiti derivanti dall'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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