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Legge

L.R. Toscana 32/2014

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana).

Normativa regionaleL.R. Toscana 32/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 32 del 2014 interviene sulla l.r. 19/2011 sulla sicurezza stradale, precisando il coordinamento delle attività di promozione, ampliando i soggetti coinvolgibili dall’Osservatorio, introducendo il logo delle iniziative e aggiornando le regole di funzionamento delle sedute e delle deliberazioni. È una legge di modifica, senza disciplina autonoma e senza termini temporali propri.

Modifiche alla disciplina toscana sulla sicurezza stradale

Modifiche alla disciplina toscana sulla sicurezza stradale

La legge regionale Toscana 11 giugno 2014, n. 32 non introduce una disciplina autonoma, ma aggiorna la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 in materia di promozione della sicurezza stradale in Toscana. Le modifiche riguardano soprattutto l’organizzazione dell’Osservatorio, i soggetti con cui la Regione può collaborare e alcune regole di funzionamento interno.

Coordinamento delle attività di promozione

La nozione di promozione della sicurezza stradale viene precisata in relazione al coordinamento con le strutture di supporto previste dall’articolo 6 della l.r. 19/2011. In questo modo il testo rafforza il raccordo organizzativo tra le iniziative regionali e le strutture tecniche di supporto.

Soggetti coinvolti e convenzioni

La disciplina amplia i soggetti che possono essere coinvolti nelle attività dell’Osservatorio e della Regione. In particolare:

  • l’Osservatorio può individuare ulteriori soggetti operanti nei settori interessati dalla legge;
  • la Regione può stipulare specifiche convenzioni con tali soggetti, oltre che con università toscane, direzione regionale toscana dell’ACI, MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Agenzia regionale di sanità e IRPET.

Le convenzioni servono a regolare modalità, tempi e contenuti dei rapporti reciproci per lo svolgimento delle funzioni dell’Osservatorio e per la partecipazione dei medesimi soggetti ai suoi lavori.

Funzionamento dell’Osservatorio

La legge introduce e disciplina alcuni profili organizzativi dell’Osservatorio per la sicurezza stradale:

  • deve essere definito un logo da utilizzare per caratterizzare le iniziative promosse;
  • il regolamento interno deve disciplinare l’uso del logo;
  • il regolamento può prevedere gruppi di lavoro interni per approfondire specifiche tematiche;
  • è ammessa la partecipazione alle sedute di invitati, anche in via permanente;
  • il regolamento disciplina anche i casi di delega dei componenti.

Quorum e deliberazioni

Vengono aggiornate le regole di validità delle sedute e di approvazione delle deliberazioni dell’Osservatorio. Le sedute sono valide con la presenza di un terzo dei componenti nominati, a condizione che siano presenti:

  • un assessore regionale;
  • un consigliere regionale;
  • due rappresentanti tra quelli indicati dalla l.r. 19/2011, articolo 5, comma 1, lettere e) e f).

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il regolamento interno, che deve essere approvato con la maggioranza dei componenti nominati.

Ambito temporale e utilità attuale

Si tratta di una legge di modifica inserita stabilmente nel corpo della normativa toscana sulla sicurezza stradale. Non contiene misure a termine, contributi limitati a esercizi finanziari o regimi transitori; pertanto la disciplina modificata resta applicabile fino a eventuali successive modifiche o abrogazioni.

Testo integrale

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