Cassazione Penale, Sentenza n. 22668/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto il riesame reale sul decreto di sequestro preventivo relativo al complesso aziendale e alle quote societarie della "La Ronda s.r.l.", oltre alla somma di Euro 70.720,19 addebitata a La Ronda 1 s.r.l. e La Ronda s.r.l. Il ricorrente lamentava: a) carenza o oscurità della motivazione in ordine al fumus commissi delicti, in particolare sul coefficiente soggettivo (assenza di intento fraudolento), e mancanza di motivazione sul fumus dell'autoriciclaggio; b) violazione dell'art. 321 c.p.p. e insufficiente motivazione circa il periculum in mora e la natura del sequestro (impeditivo vs. per equivalente), nonché duplicazione di misure cautelari su beni già sottoposti a vincolo/pignoramento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato l'esistenza di indizi (fumus) di attività depauperativa a danno della Ronda 1 s.r.l. e a beneficio della Ronda s.r.l. (continuità gestionale, trasferimento della licenza, cointeressenza degli amministratori, mancato pagamento dei canoni, pagamenti da Ronda 1 a beneficio di Ronda s.r.l., situazione debitoria verso l'Erario e difficoltà nel pagamento dei dipendenti). Quanto al coefficiente soggettivo, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva fornito elementi fortemente indiziari della finalità fraudolenta e che la Corte di cassazione non può rimettere in discussione una diversa ricostruzione di merito. Sul punto dell'autoriciclaggio la Corte ha ritenuto il motivo privo di interesse perché il sequestro è stato confermato su altri titoli; inoltre non vi è stata pronuncia sul tema nel provvedimento impugnato e quindi non si è formato giudicato cautelare. Quanto al periculum in mora, la Corte ha confermato la motivazione del Tribunale che ha qualificato il sequestro sia come impeditivo (per impedire la protrazione delle conseguenze del reato) sia come funzionale ad assicurare beni suscettibili di confisca (art. 240 c.p. e art. 12-bis d.lgs. 74/2000), incluso il dettaglio della quantificazione di Euro 70.720,19. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge Fallimentare
Rilevata la sussistenza di indizi di bancarotta fraudolenta distrattiva per il trasferimento dell'azienda e degli asset dalla Ronda 1 a Ronda s.r.l., usati come uno dei titoli giustificativi del sequestro
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari)
art. 8 e art. 11; art. 12-bis
Gli indizi di frode tributaria (operazioni inesistenti, fatture, esborsi sine causa) giustificano il sequestro perché i beni potrebbero costituire profitto del reato e essere soggetti a confisca ex art. 12-bis
Codice Penale
Il reato di autoriciclaggio era indicato nel decreto genetico; la Corte ha ritenuto però che la questione non fosse stata pronunciata dal Tribunale del riesame e che il ricorrente non avesse interesse concreto a che fosse decisa separatamente
Codice di Procedura Penale
Norma invocata dal ricorrente per criticare la motivazione sul periculum in mora: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse spiegato sia la funzione impeditiva del sequestro sia la sua idoneità rispetto a una futura confisca
Codice di Procedura Penale
Limita il sindacato della Corte di cassazione ai vizi di violazione di legge e a carenze motivazionali radicali; la Corte ha applicato tale limite rigettando la richiesta di rivalutazione di merito
Codice Penale
Riferita alla confisca del profitto del reato: il Tribunale ha motivato il sequestro anche come misura funzionale a successiva confisca ai sensi di tale norma
Codice di Procedura Penale
Base giuridica per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata con riferimento alla legge di modifica 23/6/2017 n.103
Massime di principio
- In impugnazioni contro provvedimenti di sequestro preventivo la Corte di cassazione è limitata a controlli per violazione di legge o carenze motivazionali radicali; non può rivedere il merito o proporre una diversa ricostruzione dei fatti
- Per il fumus commissi delicti nel contesto di trasferimento aziendale e bancarotta distrattiva, elementi quali continuità gestionale, trasferimento di licenza, cointeressenza degli amministratori, mancato pagamento dei canoni e pagamenti da una società in crisi a favore dell'altra costituiscono indicatori significativi di finalità depauperativa
- Il sequestro preventivo può avere natura duplice: impeditiva (per impedire la protrazione degli effetti illeciti) e funzionale alla successiva confisca (se i beni costituiscono profitto o strumento del reato). La motivazione deve collegare i beni sequestrati a queste funzioni
- La mancata trattazione di una specifica contestazione (es. autoriciclaggio) dal giudice di merito può rendere priva di interesse la sua impugnazione in cassazione se il provvedimento è stato confermato su altri titoli rilevanti
- Chi impugna deve svolgere un confronto critico concreto con l'itinerario argomentativo del giudice di merito; censure generiche o una proposta alternativa di ricostruzione fattuale sono insufficienti e rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese
- Se sono già stati assicurati (sequestrati o pignorati) beni a garanzia di crediti indicati dall'imputato, il giudice deve comunque spiegare perché ulteriori misure cautelari siano necessarie; la prova di idonei elementi di pericolo di dispersione o destinazione a confisca è determinante
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