Regolamento (UE) 2018/1646
Regolamento delegato (UE) 2018/1646 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento specifica, in modo uniforme per tutta l'Unione, quali informazioni devono accompagnare la domanda di autorizzazione o di registrazione degli amministratori di indici di riferimento. La disciplina è modulata in base alla natura del richiedente e alla tipologia degli indici forniti, con requisiti più intensi per gli indici critici e più snelli per quelli non significativi. L'obiettivo è consentire all'autorità competente di valutare governance, controlli interni, conflitti di interesse, dati e metodologia, esternalizzazioni e conformità al regolamento (UE) 2016/1011.
Norme tecniche sulle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione o di registrazione degli amministratori di indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011.
Ambito di applicazione
Si applica agli amministratori di indici di riferimento che presentano domanda di autorizzazione o di registrazione ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011. Riguarda sia persone giuridiche sia persone fisiche, nonché entità soggette o non soggette a vigilanza, e disciplina il contenuto informativo della domanda in funzione della tipologia di indici forniti: critici, significativi o non significativi, inclusi gli indici basati su dati regolamentati, i tassi di interesse e gli indici per le merci. Si applica nell'Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 25 gennaio 2019; le domande possono includere informazioni a livello di famiglia di indici solo se nessun indice della famiglia è classificato come critico.
Informazioni da fornire nelle domande di autorizzazione e registrazione degli amministratori di indici di riferimento
Il regolamento delegato (UE) 2018/1646 integra il regolamento (UE) 2016/1011 stabilendo, in modo uniforme per l'intera Unione, il contenuto informativo delle domande di autorizzazione e di registrazione degli amministratori di indici di riferimento. La finalità, chiarita nei considerando, è consentire all'autorità competente di valutare ex ante l'assetto organizzativo, i controlli interni, la gestione dei conflitti e la solidità metodologica del richiedente, così da verificare la conformità ai requisiti del benchmark regulation.
Ambito soggettivo e logica di modulazione delle informazioni
La disciplina si applica agli amministratori di indici di riferimento che presentano domanda ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011, sia come persone giuridiche sia come persone fisiche. Il livello di dettaglio richiesto varia in funzione della tipologia di richiedente e degli indici forniti: critici, significativi, non critici o non significativi, oltre ai casi particolari di indici basati su dati regolamentati, tassi di interesse e indici per le merci. Il regolamento consente inoltre, in taluni casi, una presentazione sintetica delle informazioni e, per le famiglie di indici, l'inserimento di informazioni a livello di famiglia solo se nessun indice della famiglia è classificato come critico.
Requisiti generali della domanda
L'articolo 1 impone che la domanda contenga le informazioni pertinenti indicate negli allegati I e II. Se il richiedente omette talune informazioni, deve motivarne l'assenza. È inoltre previsto un alleggerimento documentale quando il richiedente è già soggetto alla vigilanza della medesima autorità competente per attività diverse dalla fornitura di indici di riferimento, nel qual caso alcune informazioni di base non devono essere ripetute.
Differenziazione in base alla tipologia di indice di riferimento
L'articolo 2 articola con precisione gli obblighi informativi. Le entità non soggette a vigilanza che forniscono indici critici o significativi devono presentare le informazioni dell'allegato I; le entità soggette a vigilanza che forniscono solo indici non critici devono utilizzare la prima colonna dell'allegato II; chi fornisce solo indici non significativi usa la seconda colonna dell'allegato II. Per gli indici basati su dati regolamentati è prevista una specifica esclusione di alcune informazioni di dettaglio. Per gli indici dei tassi di interesse e per quelli sulle merci, il richiedente deve anche spiegare come si applicano, rispettivamente, le disposizioni specifiche dell'allegato I o II del regolamento (UE) 2016/1011, richiamando gli articoli 18 e 19 quando tali allegati operano in sostituzione o in aggiunta al titolo II del medesimo regolamento.
Politiche, procedure e responsabilità interne
L'articolo 3 richiede che nella domanda siano descritte politiche e procedure con indicazione delle persone responsabili della loro approvazione e manutenzione, delle modalità di monitoraggio della conformità e delle misure previste in caso di violazione. Per i gruppi è possibile fare riferimento alle politiche e procedure di gruppo, purché pertinenti alla fornitura di indici di riferimento.
Contenuto analitico dell'allegato I: autorizzazione
L'allegato I costituisce il nucleo più ricco della disciplina. Sul piano delle informazioni generali, richiede nome, LEI, indirizzo nell'Unione, status giuridico, sito web, referente, status autorizzativo se l'entità è già vigilata, descrizione delle operazioni nell'Unione rilevanti per l'attività di benchmark, atto costitutivo o statuto, struttura del gruppo, autocertificazione di onorabilità e numero di indici forniti. Quanto a organizzazione e governance, la domanda deve illustrare la struttura del consiglio, dei comitati, della funzione di sorveglianza e di altri organi interni, le procedure per assicurare competenza ed esperienza del personale coinvolto e il numero degli addetti impegnati nell'attività.
Conflitti di interesse e remunerazione
Il richiedente deve descrivere le politiche e procedure per individuare, registrare, gestire, attenuare, prevenire o risolvere i conflitti di interesse, compresi i casi in cui tali conflitti siano più probabili, ad esempio quando intervengano discrezionalità esperte, appartenenza al medesimo gruppo di un utilizzatore o partecipazione al mercato misurato. Per ogni indice o famiglia di indici vanno indicati gli eventuali conflitti rilevanti e le misure di mitigazione; per gli indici critici è richiesto un elenco aggiornato dei conflitti effettivi e potenziali. Deve inoltre essere illustrata la struttura della politica di remunerazione e i criteri utilizzati per determinare la remunerazione delle persone coinvolte, direttamente o indirettamente, nella fornitura degli indici.
Controllo interno, sorveglianza, continuità operativa e segnalazioni
L'allegato I impone la descrizione del sistema di controllo interno e di monitoraggio delle attività di fornitura, includendo sistemi informatici, mappatura e gestione dei rischi, funzione di sorveglianza ex articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1011, sistema dei controlli ex articolo 6 e quadro di responsabilità ex articolo 7, con le procedure per nomina, sostituzione o destituzione dei responsabili. Sono richiesti anche piani di emergenza per la determinazione e pubblicazione temporanea dell'indice, nonché continuità operativa e ripristino in caso di eventi catastrofici. Infine, devono essere previste procedure di segnalazione interna delle violazioni del regolamento da parte di dirigenti, dipendenti e altre persone sotto il controllo del richiedente.
Descrizione degli indici, dati, metodologia ed esternalizzazione
La domanda deve descrivere l'indice o la famiglia di indici, la relativa tipologia, il mercato o la realtà economica sottostante, i contributori e il relativo codice di condotta ex articolo 15 del regolamento (UE) 2016/1011, oltre alle misure per rettifiche, variazioni o cessazione dell'indice in conformità all'articolo 28, paragrafo 1. Sul versante dei dati e della metodologia, occorre indicare tipi di dati, priorità d'uso, esercizio di discrezionalità, criteri di ammissibilità dei contributori, valutazione e validazione dei dati, descrizione metodologica ai sensi dell'articolo 13 e relative procedure di convalida, riesame e consultazione sulle modifiche rilevanti. Se alcune attività della catena di fornitura sono esternalizzate, vanno prodotti gli accordi di outsourcing, i dettagli delle funzioni esternalizzate e le politiche di supervisione dell'esternalizzazione, in conformità all'articolo 10.
Allegato II: semplificazioni per la registrazione
L'allegato II traduce l'impianto dell'allegato I in una matrice di applicabilità, prevedendo, per le entità soggette a vigilanza che forniscono solo indici non critici e per quelle che forniscono solo indici non significativi, quali informazioni siano obbligatorie, sintetiche o non applicabili. Il livello di dettaglio è generalmente ridotto per i profili più complessi, come conflitti di interesse, controllo interno, dati e metodologia ed esternalizzazione, con ulteriori specificazioni e facoltà di omissione soprattutto per gli indici non significativi. Le note a piè di allegato precisano anche alcune esenzioni per le entità già vigilate e per i soggetti che forniscono sia indici significativi sia non significativi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 25 gennaio 2019. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Contenuto generale della domanda
L'articolo 1 stabilisce che la domanda ex articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 deve contenere, se pertinenti, le informazioni previste dagli allegati I o II, a seconda che il richiedente sia persona giuridica o fisica e che presenti domanda di autorizzazione o registrazione. È ammessa l'indicazione di informazioni a livello di famiglia di indici solo se nessuno degli indici della famiglia è critico. Se alcune informazioni sono omesse, la domanda deve spiegarne i motivi. Alcune informazioni non sono richieste se il richiedente è già vigilato dalla stessa autorità competente per attività diverse dalla fornitura di indici di riferimento.
Modulazione per tipologia di indice di riferimento
L'articolo 2 distingue il contenuto informativo in base alla natura degli indici: per indici non significativi è ammessa una forma sintetica di alcune informazioni; le entità non soggette a vigilanza che forniscono indici critici o significativi devono presentare le informazioni dell'allegato I; le entità soggette a vigilanza che forniscono solo indici non critici presentano la prima colonna dell'allegato II; i richiedenti che forniscono solo indici non significativi presentano la seconda colonna dell'allegato II. Sono previste esenzioni parziali per gli indici basati su dati regolamentati. Per i tassi di interesse e per gli indici per le merci, il richiedente deve inoltre indicare come si applicano le regole specifiche del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare gli articoli 18 e 19.
Informazioni su politiche e procedure
L'articolo 3 richiede che le politiche e procedure descritte nella domanda indichino almeno i soggetti responsabili della loro approvazione e manutenzione, le modalità di monitoraggio della conformità e le misure da adottare in caso di violazione. Per i gruppi è consentito descrivere politiche e procedure a livello di gruppo, se riferite alla fornitura di indici di riferimento.
Allegato I: contenuto della domanda di autorizzazione
L'allegato I elenca in modo dettagliato le informazioni da fornire per l'autorizzazione: dati identificativi del richiedente e del referente, status giuridico, sede nell'Unione, sito web, autorità competente di origine e attività autorizzate, documenti costitutivi, struttura di gruppo e dichiarazioni di onorabilità. Richiede inoltre informazioni su organizzazione interna e governance, competenze del personale, conflitti di interesse e loro gestione, struttura della remunerazione, controllo interno, funzione di sorveglianza, sistema dei controlli e quadro di responsabilità, piani di emergenza e segnalazioni interne. Sono poi richiesti dati sugli indici o famiglie di indici forniti, mercato o realtà economica misurata, contributori, rettifiche, variazioni o cessazione, dati utilizzati e metodologia, con eventuali controlli, validazioni, consultazioni e dati sulla esternalizzazione. È prevista anche la possibilità di fornire informazioni aggiuntive e di presentare la domanda secondo forma e modalità fissate dall'autorità competente.
Allegato II: contenuto della domanda di registrazione
L'allegato II individua, per le entità soggette a vigilanza che forniscono solo indici non critici e per le entità che forniscono solo indici non significativi, quali voci dell'allegato I siano applicabili, non applicabili o ammissibili in forma sintetica. In particolare, il livello di dettaglio è ridotto per i profili di conflitti di interesse, controllo interno, descrizione degli indici, dati e metodologia, nonché per l'esternalizzazione, soprattutto quando si tratta di indici non significativi. Sono previste specifiche esclusioni e facoltà di sintesi, con alcune voci non applicabili per le entità non soggette a vigilanza o per gli indici non significativi.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 25 gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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