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Sentenza

Sentenza n. 766/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: a) dell’Avviso pubblicato dal Comune di Nuoro e del relativo allegato in data 28.3.2024, recante la Comunicazione di avvio del procedimento per la pubblica proclamazione della dicatio ad patriam, nella parte in cui ricomprendono i seguenti immobili di proprietà del ricorrente siti in agro del Comune di Nuoro, distinti nel Catasto Terreni, Foglio 47, Mappali 11, 12, 97 e 99; b) della Deliberazione della Giunta comunale di Nuoro n. 42/23.02.2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal 29.2.2024 al 15.3.2024; c) di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale, anche se non espressamente richiamato negli atti impugnati, ma comunque lesivo delle prerogative del ricorrente.

Giustizia amministrativa202400430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso comunale di comunicazione di avvio del procedimento per la pubblica proclamazione della dicatio ad patriam, deliberazione della Giunta comunale di Nuoro e atti connessi, nella parte relativa a immobili di proprietà del ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso pubblicato dal Comune di Nuoro il 28 marzo 2024, relativo all'avvio del procedimento per la pubblica proclamazione della dicatio ad patriam, nella parte in cui ricomprendeva quattro immobili di sua proprietà, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 23 febbraio 2024 e ogni atto presupposto, inerente o conseguenziale. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della regolazione transattiva dei rapporti tra le parti.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 24 febbraio 2026, con la quale è stato comunicato che le parti avevano regolato i rapporti mediante un atto transattivo e che, pertanto, era venuto meno l'interesse alla decisione. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le altre parti non si erano costituite in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente dopo la regolazione transattiva dei rapporti controversi, determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento senza una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che l'interesse alla decisione è venuto meno in seguito alla regolazione transattiva dei rapporti controversi, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35 c.p.a.
  • La mancata costituzione delle altre parti consente di non pronunciare sulle spese processuali quando il giudizio si conclude per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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