Sentenza n. 1418/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. V ter, 16 aprile 2025, n. 7501, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale e inammissibili i motivi aggiunti, con condanna alle spese, nella controversia sull’annullamento d’ufficio di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici e sulla restituzione dei certificati bianchi
Esito
Favorevole al resistente (gestore pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originaria riguardava l’annullamento d’ufficio, disposto dal G.S.E. nel 2018, di nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, tra cui quella relativa alla RVC n. 1429_rev1, nonché la conseguente richiesta di restituzione dei titoli di efficienza energetica. La società aveva impugnato separatamente le diverse RVC mediante distinti ricorsi straordinari poi trasposti dinanzi al TAR. Successivamente aveva impugnato anche il rigetto dell’istanza di riesame e aveva chiesto la riunione dei procedimenti. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale, ritenendo che il provvedimento originario fosse stato integralmente sostituito dal successivo provvedimento di conferma adottato all’esito del riesame, e inammissibili i motivi aggiunti, perché non contenenti censure effettivamente rivolte agli atti già impugnati. L’appello non ha contestato tali statuizioni nel merito, ma esclusivamente la sproporzione delle spese di lite, deducendo che la mancata riunione di procedimenti connessi, in violazione degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a., avrebbe determinato un’indebita moltiplicazione degli oneri processuali.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. costituisca una facoltà discrezionale e meramente ordinatoria del giudice, non un obbligo, e che la relativa scelta sia normalmente insindacabile in appello, salvo il caso di abnormità o di un rapporto di pregiudizialità tale da impedire la decisione separata delle cause. Tale limite non ricorreva nel caso concreto. La frammentazione dei giudizi era inoltre riconducibile alla scelta processuale della società, che aveva separatamente impugnato i diversi contenuti di un atto amministrativo plurimo, benché questi fossero concentrati in un unico provvedimento e sorretti da una motivazione unitaria. Anche il successivo rigetto dell’unica istanza di riesame, pur riferito a più RVC, non rendeva obbligatoria la riunione dei procedimenti. L’art. 43, comma 3, c.p.a. consente di utilizzare motivi aggiunti impropri in alternativa al ricorso autonomo, ma il mancato esercizio del potere di riunione non determina, di regola, nullità processuali, salvo un rapporto di pregiudizialità. La mancata riunione non costituisce, infine, un parametro vincolante per la liquidazione delle spese. Il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, incontrando il limite del divieto di condannare la parte vittoriosa o di adottare statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche. Poiché nel caso concreto era stato applicato il principio della soccombenza, non era necessaria una motivazione specifica sulla quantificazione. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
possibilità di riunione dei ricorsi connessi
La riunione dei ricorsi connessi è una facoltà discrezionale e ordinatoria del giudice; non è normalmente obbligatoria né sindacabile in appello, salvo abnormità o una pregiudizialità incompatibile con la decisione separata delle cause.
art. 43, comma 3, c.p.a.
La proposizione di motivi aggiunti impropri costituisce un’alternativa al ricorso separato per impugnare atti sopravvenuti; la scelta del ricorso autonomo non rende obbligatoria la riunione dei procedimenti.
art. 1, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241
L’adozione di un atto amministrativo a contenuto plurimo può rispondere, in astratto, ai canoni di economicità ed efficacia, concentrando in un unico contesto decisioni funzionalmente connesse.
Massime di principio
- La riunione di ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. costituisce una facoltà discrezionale e meramente ordinatoria del giudice amministrativo, non un obbligo; la mancata riunione è insindacabile in appello salvo che risulti abnorme o che sussista un rapporto di pregiudizialità così stretto da impedire la decisione separata delle cause.
- La scelta processuale di impugnare separatamente i diversi contenuti di un atto amministrativo plurimo non può, di regola, fondare la pretesa alla successiva riunione dei procedimenti né determinare automaticamente una diversa regolazione delle spese.
- La proposizione di motivi aggiunti impropri è alternativa alla proposizione di un ricorso autonomo contro l’atto sopravvenuto; il mancato esercizio del potere di riunione conserva natura ordinatoria e, salvo un rapporto di pregiudizialità, non determina nullità processuali.
- Nella regolazione delle spese giudiziali il giudice amministrativo gode di ampia discrezionalità. Una motivazione specifica è necessaria soltanto quando la decisione si discosti dal principio della soccombenza o presenti carattere abnorme, manifestamente irrazionale o illogico; non è invece richiesta per la mera applicazione del principio della soccombenza.
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