Cassazione Civile, Ordinanza n. 07367/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento societario)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla società poi fallita avverso un avviso di addebito INPS per omissioni contributive riferite agli anni 2008-2011, per un importo superiore a 1,3 milioni di euro. Il Tribunale aveva ritenuto dovuti i contributi, detratto quanto già pagato in base a un accordo di rateizzazione, e aveva applicato le sanzioni aggiuntive secondo il regime dell'omissione contributiva. La Corte d'appello, in parziale riforma, ha annullato l'avviso limitatamente alle somme già corrisposte, ma ha confermato l'applicazione del regime sanzionatorio meno grave dell'omissione contributiva, escludendo la più grave ipotesi di evasione contributiva. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000, sostenendo che i contributi erano relativi al periodo luglio 2008-ottobre 2011, che i modelli DM10 erano stati presentati solo nel 2011 e 2012 oltre il termine annuale previsto dall'art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003, e che nessun pagamento era avvenuto entro i trenta giorni successivi alla tardiva presentazione; quindi la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare la fattispecie come mera omissione e non come evasione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'INPS, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l'assenza della specifica intenzione della società di non versare i contributi. La Corte d'appello aveva desunto, dalla tardiva presentazione dei DM10 e dai successivi pagamenti, che vi fosse volontà di adempiere, sicché la condotta integrava omissione contributiva sanzionabile ai sensi dell'art. 116, lett. a), e non evasione ai sensi della lett. b). In assenza di una denuncia di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., tale accertamento di merito è rimasto intangibile in sede di legittimità. L'INPS è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388 del 2000
Individua l'ipotesi di omissione contributiva, applicabile quando il giudice di merito accerti la volontà di adempiere e la successiva regolarizzazione, anche se tardiva.
art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388 del 2000
Disciplina l'ipotesi più grave di evasione contributiva, presupponente l'omessa o infedele denuncia con specifica intenzione di non versare i contributi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Solo l'omesso esame di un fatto decisivo consente di censurare in cassazione l'accertamento di merito; in mancanza, l'accertamento fattuale resta insindacabile.
art. 44, comma 9, d.l. n. 269 del 2003 conv. in l. n. 326 del 2003
È richiamato quale termine annuale di presentazione dei DM10, la cui tardività è stata valorizzata nel ricorso, ma non ha condotto all'accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale del ricorrente.
Massime di principio
- La qualificazione della condotta come omissione contributiva o evasione contributiva dipende dall'accertamento in fatto della presenza o assenza della specifica intenzione di non versare i contributi; tale accertamento, se sorretto da motivazione logica, è insindacabile in cassazione salvo omesso esame di un fatto decisivo.
- Il motivo di ricorso formalmente incardinato sulla violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove.
- La tardiva presentazione delle denunce contributive e il successivo pagamento, pur dilazionato, possono essere valorizzati dal giudice di merito come indici della volontà di adempiere, con conseguente applicazione del regime sanzionatorio dell'omissione e non di quello dell'evasione.
- In sede di legittimità, l'accertamento presuntivo del giudice di merito resta intangibile se fondato su ragionamento coerente, concordante e logico e se non è dedotto un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
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