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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 566/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (24/04/2024) che aveva confermato la condanna in abbreviato del Tribunale di Crotone (10/06/2021) a mesi quattro di arresto per guida senza patente (art. 116 c. 15 Cod. Strada, con recidiva nel biennio) commessa il 9/4/2019. Il ricorrente deduceva: carenza di motivazione circa il perfezionamento della prima violazione amministrativa, mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e, comunque, estinzione del reato per prescrizione già dal 9/4/2024.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla prescrizione, applicando il regime previsto dalla legge 23/6/2017 n.103 ("legge Orlando") ai reati commessi il 9/4/2019: tale regime prevede periodi di sospensione della prescrizione fino a 1 anno e 6 mesi per i ritardi nel deposito delle motivazioni in primo e secondo grado, con conseguente maturazione del termine di prescrizione il 9/10/2025 (e non il 9/4/2024). Sul punto la Corte ha richiamato le Sezioni Unite che hanno confermato l'orientamento sulla maggiore favorevolezza della legge Orlando per i fatti nel periodo considerato. Quanto al profilo della motivazione, la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato l'esistenza di precedenti contestazioni amministrative (ritiro patente 4/3/2002 e sanzioni/accertamenti del 19/9/2018 e 27/2/2019), elementi non confutati dal ricorrente; pertanto il vizio di motivazione è stato giudicato generico. Infine è stato ritenuto manifestamente infondato il motivo sul mancato riconoscimento della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), stante la giurisprudenza della Cassazione che esclude detta causa di non punibilità per la contravvenzione di guida senza patente in presenza di recidiva nel biennio o di abitualità della condotta. Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 116 Cod. Strada (contravvenzione guida senza patente)

    art. 116, comma 15, Cod. Strada (nel testo della sentenza indicato come art. 116, comma 151)

    La norma punisce la guida senza patente e, nel caso di recidiva nel biennio, la condotta mantiene rilevanza penale; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione essendo dimostrata la recidiva/abitualità, escludendo l'applicabilità di art. 131-bis.

  • art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La Corte ha seguito la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'istituto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando sussiste recidiva nel biennio o abitualità della condotta; dunque è stata esclusa per il caso concreto.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 ("legge Orlando")

    legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Orlando)

    Ritenuta legge più favorevole per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; introduce periodi di sospensione del decorso della prescrizione (sospensione fino a 1 anno e 6 mesi per i ritardi nel deposito delle motivazioni di primo e secondo grado) che posticipano l'estinzione per prescrizione del reato al 9/10/2025 nel caso di specie.

  • art. 159, comma 2 cod. pen.

    art. 159, comma 2, cod. pen. (nel testo modificato dalla legge Orlando e successivamente dalla legge Bonafede e poi abrogato dalla Riforma Cartabia)

    Nel testo introdotto dalla legge Orlando stabiliva la sospensione del corso della prescrizione nei termini e nei modi richiamati; la Corte ha applicato tale disciplina al fatto commesso il 9/4/2019.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3 ("legge Bonafede")

    legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. legge Bonafede)

    Ha riformulato art. 159 c.2 prevedendo sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia di primo grado fino all'esecutività della sentenza; la Corte ha ritenuto prevalente, per il periodo considerato, la disciplina più favorevole (Orlando) come chiarito dalle Sezioni Unite.

  • legge 27 settembre 2021, n. 134 (Riforma Cartabia)

    legge 27 settembre 2021, n. 134

    Ha abrogato art. 159 c.2 e introdotto art. 161-bis (cessazione del corso della prescrizione con la pronuncia di primo grado) e art. 344-bis c.p.p. (improcedibilità per superamento termini nei gradi successivi per reati dal 11/1/2020). La Corte ha detto che tali modifiche non sono applicabili al fatto del 9/4/2019 e che la successione delle leggi va valutata secondo le regole di favore e le previsioni temporali di ciascuna riforma.

  • art. 161-bis cod. pen.

    Introdotto dalla Riforma Cartabia per far cessare il corso della prescrizione con la sentenza di primo grado; non applicabile ai reati commessi nel periodo di efficacia della legge Orlando, salvo diversa previsione temporale.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    art. 344-bis cod. proc. pen.

    Prevede improcedibilità dell'azione penale per mancata definizione dei gradi di giudizio nei termini per i reati commessi dal 11/1/2020; non rilevante per i fatti del 9/4/2019.

  • art. 2 cod. pen. (successione delle leggi penali nel tempo)

    Richiamato per affermare che la successione delle riforme va ricostruita in base alle disposizioni di applicabilità temporale e, in carenza di speciale previsione, si applica l'art. 2; la Corte ha comunque ritenuto applicabile la disciplina più favorevole (legge Orlando) al caso concreto.

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge Cirielli) e artt. 157 ss. cod. pen.

    legge 5 dicembre 2005, n. 251; artt. 157 e ss. cod. pen.

    Indicate come disciplina applicabile ai reati commessi fino al 2/8/2017; la Corte ha ricostruito i diversi regimi di prescrizione in ragione della data del reato.

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica il regime della "legge Orlando": i periodi di sospensione previsti possono posticipare significativamente la maturazione della prescrizione; verificare sempre la data del fatto per individuare il regime applicabile.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non è applicabile alle contravvenzioni di guida senza patente quando sussiste recidiva nel biennio o abitualità della condotta; la prova dei precedenti accertamenti amministrativi e sanzioni diventa determinante.
  • La successione delle riforme sulla prescrizione va valutata secondo le date di operatività delle norme e, in caso di dubbi, occorre verificare se una disposizione è più favorevole e applicabile al fatto: le Sezioni Unite costituiscono parametro decisivo per uniformare l'interpretazione.
  • Il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le motivazioni e le prove assunte in grado di merito: censure generiche sulla motivazione sono spesso ritenute inammissibili o infondate.
  • Quando il pubblico ministero chiede l'annullamento per prescrizione, la Corte di legittimità valuta l'accurata applicazione del regime normativo della prescrizione al caso concreto; non è sufficiente affermare a priori l'intervenuta estinzione se il calcolo non tiene conto di sospensioni e riforme applicabili.
  • La presenza di precedenti accertamenti amministrativi definitivamente irrogati costituisce elemento idoneo a provare recidiva o abitualità, rilevante sia per escludere la tenuità sia per la sussistenza dell'elemento aggravante previsto dalla norma del Codice della Strada.

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