Cassazione Penale, Ordinanza n. 33084/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 28/01/2025 deducendo la nullità della decisione per omessa traduzione in udienza. Dalla motivazione emerge che il ricorso si fondava sull'assunto che, nel giudizio di appello, la mancata traduzione del detenuto avrebbe impedito la sua partecipazione al procedimento camerale. La Corte ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, nel giudizio camerale di appello avverso sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria; pertanto, se il detenuto non manifesta la volontà di partecipare all'udienza o non comunica un legittimo impedimento, il giudice non è tenuto a disporne la traduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pretesa nullità per omessa traduzione dell'imputato detenuto, affermando che nel giudizio camerale d'appello ex art. 599, comma 2, c.p.p., avverso sentenza resa in abbreviato, la partecipazione dell'imputato non è necessaria e grava su quest'ultimo l'onere di comunicare la volontà di comparire o il legittimo impedimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599, comma 2, c.p.p.
La previsione del giudizio camerale di appello avverso sentenza emessa in rito abbreviato è stata letta come compatibile con la non necessità della presenza dell'imputato e con l'assenza dell'obbligo di traduzione in mancanza di una sua richiesta o comunicazione di impedimento.
Cassa delle ammende
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al versamento di una somma a titolo sanzionatorio/processuale in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio camerale di appello avverso una sentenza emessa in giudizio abbreviato, la presenza fisica dell'imputato non è necessaria per la validità dell'udienza.
- La traduzione dell'imputato detenuto non deve essere disposta d'ufficio se l'interessato non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza o non abbia comunicato un legittimo impedimento.
- La disciplina emergenziale del rito cartolare, quando la difesa chieda la trattazione orale, comporta la conversione del procedimento in rito camerale ordinario, ma non introduce automaticamente un obbligo di traduzione dell'imputato detenuto.
- La mancata comunicazione della volontà di comparire o dell'impedimento da parte dell'imputato detenuto rende infondato il motivo di ricorso fondato sull'omessa traduzione.
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