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Sentenza

Sentenza n. 8337/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6645/2024, pubblicata in data 6 giugno 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, all’esito del procedimento R.G. n. 7056/2024.

Giustizia amministrativa202512061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6645/2024, che aveva riconosciuto il diritto dei docenti alla Carta elettronica per gli importi individualmente indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6645/2024. Tale sentenza aveva accertato il loro diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero a consentire l'accesso alla piattaforma informatica e al sistema di provvista per gli acquisti, per gli importi di euro 1.000,00 in favore di due ricorrenti e di euro 1.500,00 in favore degli altri due. I ricorrenti hanno prodotto il certificato di passaggio in giudicato e la documentazione attestante l'inesecuzione della pronuncia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza formulare deduzioni o contestazioni idonee a dimostrare l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati i presupposti dell'actio iudicati ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. e accertando che le statuizioni della sentenza del Tribunale di Roma non avevano ricevuto esecuzione. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, attivando in favore dei ricorrenti la Carta elettronica per gli importi stabiliti, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato, previa richiesta dei ricorrenti, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi sessanta giorni e senza compenso. Non è stata applicata alcuna penalità di mora. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 750,00 per spese e competenze del giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza presuppone l'esistenza di un giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione; accertati tali presupposti, il giudice ordina l'esecuzione del comando giudiziale.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • D.M. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, con riferimento ai parametri previsti per l'esecuzione mobiliare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che invoca l'esecuzione deve dimostrare l'esistenza del giudicato e l'inadempimento dell'amministrazione; la produzione del certificato di passaggio in giudicato e di documentazione coerente con l'inesecuzione è sufficiente quando l'amministrazione non formuli contestazioni contrarie.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto del giudicato e non può rimettere in discussione i presupposti della pretesa già accertata dalla pronuncia da eseguire.
  • Persistendo l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Le spese accessorie documentate e funzionali all'instaurazione del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione soccombente e liquidate unitamente alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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