Sentenza n. 3608/2026 - Milano, Sezione 2
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'ottemperanza e/o per l'esecuzione - della sentenza di ottemperanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. II, n 645 del 07.03.2024 resa su ricorso R.G. 2298/2023, passata in giudicato, in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, 5.3.2020, n. 440, come confermata con sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, 18.7.2022, n. 6096; - del giudicato nascente dalla Sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, 5.3.2020, n. 440 come confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI n. 6096 del 19.7.2022 e dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6096 del 18.7.2022; nonché per l'accertamento e la declaratoria della nullità e/o dell'annullamento, - della Deliberazione del 5 agosto 2025 400/2025/R/Gas adottata dall'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA avente ad oggetto: “Chiusura del procedimento in materia di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, riavviato con deliberazione dell'autorità 156/2024/r/gas, in ottemperanza alle sentenze del TAR Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878” con la quale la stessa Autorità ha deliberato di concludere il procedimento riavviato con la deliberazione 156/2024/R/GAS, senza l'adozione di alcuna misura di economicità della tariffa di trasporto del gas per i clienti finali altoconsumanti, confermando, per l'effetto, la regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale di cui alle deliberazioni 575/2017/R/GAS per il periodo 2018-2019 e 114/2019/R/GAS per il periodo 2020-2023; - della Deliberazione del 23.04.2025 dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA 156/2024/R/gas di avvio del procedimento ivi compreso il relativo Allegato A della stessa avente ad oggetto: “Riavvio del procedimento per l'introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, avviato con Deliberazione dell'Autorità 448/2022/R/Gas, in ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878”; - della notifica dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 108, c. 3, TFUE; - della nota della Commissione Europea Direzione Generale della Concorrenza Mercati e casi I Energia e Ambiente Aiuti di Stato II del 22.08.2024 COMP.B.3/JP/VA/COMP (2024)6801116 avente ad oggetto: “SA.115439 - Ottemperanza sentenza giudice nazionale”; - della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia - Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica del 07.10.2024 prot. 0181517 avente ad oggetto: “SA.115439 - Ottemperanza sentenza giudice nazionale. Risposta alla richiesta di informazioni. Rif. Vs COMP.B.3/JP/VA/COMP (2024)6801116”; - della nota della Commissione Europea Direzione Generale della Concorrenza Mercati e casi I Energia e Ambiente Aiuti di Stato II del 23.01.2025 avente ad oggetto: “SA.115439 - Ottemperanza sentenza giudice nazionale”; - della nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia - Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica del 04.03.2025 avente ad oggetto: “SA.115439 - Ottemperanza sentenza giudice nazionale. Risposta alla richiesta di informazioni. Rif. Vs COMP.B.3/JP/VA/COMP (2024)6801116”; - della nota della Commissione Europea Direzione Generale della Concorrenza Mercati e casi I Energia e Ambiente Aiuti di Stato II del 24.06.2025 COMP/B3/AZ/igr/comp(2025) 7218599 avente ad oggetto: “SA.115439 - Ottemperanza sentenza giudice nazionale” con cui la Commissione ha ritenuto che la misura inoltrata da ARERA possa costituire un Aiuto di Stato; - nonché, ove occorrer possa: - della Deliberazione del 19 settembre 2023 dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE “410/2023/R/Gas” rubricata: “Misure di economicità della tariffa di trasporto per il clienti a maggior consumo di gas naturale” adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente “ARERA”; - del documento per la consultazione dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA del 7 febbraio 2023 “41/2023/R/Gas” per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione di ARERA 27 settembre 2022, 448/2022/R/gas avente ad oggetto: “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 6096 e 6098 del 18 Luglio 2022 in materia di criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale. Orientamenti dell'Autorità in relazione a misure di economicità del sistema delle tariffe di trasporto per i soggetti a maggior consumo di gas naturale”; - della deliberazione dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA 27 settembre 2022 - 448/2022/R/gas avente ad oggetto: “Avvio di procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato n. 6096 e 6098 del 18 luglio 2022 in materia di criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale”; delle deliberazioni dell'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio 2018-2019 e 114/2019/R/GAS per il periodo 2020-2023 (5PRT) confermate dalla delibera impugnata; - di ogni atto o provvedimento emanato da Arera in violazione o elusione del giudicato; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito; nonché per l'accertamento della inottemperanza di Arera a quanto disposto dal Tar Lombardia con la sentenza n. 645/2024 e, quatenus opus, dal TAR Lombardia con sentenza n. 440/2020 e dal Consiglio di Stato Sez. VI, con sentenza n. 6096/2022 e quindi per la condanna all'emanazione immediata del provvedimento di determinazione delle misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale e per la nomina del Commissario ad acta qualora, decorso il termine stabilito per legge, Arera non dovesse provvedere all'ottemperanza della pronuncia nel termine che questo Ecc.mo Tar Lombardia riterrà opportuno assegnare ex art. 114, comma 4 lett. d) c.p.a., nonché, in via subordinata, per la condanna dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a.; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A2A s.p.a. per l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente - della Deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas del 5 agosto 2025 (doc. 1), avente ad oggetto “Chiusura del procedimento per l’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, riavviato con deliberazione dell’Autorità 156/2024/R/Gas, in ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878”; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, inclusa, ove occorrer possa, la Deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas del 5 agosto 2025, con cui è stato chiuso senza l’adozione di misure di economicità il procedimento avviato per dare esecuzione al giudicato sulle tariffe di trasporto del gas naturale
Esito
Favorevole al ricorrente (cliente alto consumante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione delle sentenze del TAR Lombardia n. 440/2020 e n. 645/2024, confermate dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6096/2022, deducendo che ARERA, con la deliberazione n. 400/2025/R/Gas, avesse violato o eluso il giudicato. Le precedenti pronunce avevano imposto all’Autorità di introdurre misure di maggiore flessibilità ed economicità della tariffa di trasporto del gas in favore dei clienti a maggior consumo, in attuazione dell’art. 38, comma 2-bis, del d.l. n. 83/2012. La ricorrente ha sostenuto che ARERA non potesse limitarsi a chiudere il procedimento dopo il parere negativo della Commissione europea sulla misura ipotizzata, ma dovesse valutare soluzioni alternative compatibili con il diritto dell’Unione, ovvero motivare puntualmente l’impossibilità di adottarle. In via subordinata è stata proposta domanda risarcitoria. È stata inoltre contestata, con ordinaria azione di annullamento, la legittimità della deliberazione n. 400/2025/R/Gas e degli atti connessi, sostenendo, tra l’altro, che la comunicazione della Commissione europea non fosse vincolante e che la misura ipotizzata non costituisse aiuto di Stato. A2A s.p.a. ha proposto ricorso incidentale contro le deliberazioni ARERA n. 156/2024/R/Gas e n. 400/2025/R/Gas, contestando che il beneficio fosse stato ipotizzato a favore dei soli operatori che avevano impugnato il metodo tariffario, con pregiudizio delle dinamiche concorrenziali.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, ritenendo che la deliberazione n. 400/2025/R/Gas violasse il giudicato formatosi sulle sentenze n. 440/2020 e n. 645/2024. Secondo il Collegio, la sentenza da eseguire non imponeva ad ARERA di adottare necessariamente la specifica misura prospettata nel documento di consultazione n. 41/2023/R/Gas, ma richiedeva ogni sforzo esigibile, secondo buona fede, per individuare misure compatibili con il diritto dell’Unione. Il giudizio negativo della Commissione europea sulla misura notificata non autorizzava quindi l’arresto automatico del procedimento: ARERA avrebbe dovuto verificare la praticabilità di misure alternative o spiegare le ragioni della loro impossibilità. La deliberazione n. 400/2025/R/Gas è stata pertanto dichiarata nulla ai sensi dell’art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990, in quanto adottata in violazione delle statuizioni del giudicato. ARERA è stata condannata a riavviare il procedimento, valutando misure alternative a quelle già ipotizzate e assegnando alla ricorrente un termine per formulare proposte concrete, da esaminare motivatamente. Il TAR non ha fissato un termine giudiziale per la conclusione del procedimento, poiché potrebbe rendersi necessario un nuovo procedimento davanti alla Commissione europea, e non ha nominato un commissario ad acta. L’azione ordinaria di annullamento è stata dichiarata improcedibile, poiché l’accoglimento dell’ottemperanza rendeva non necessario l’esame delle censure riguardanti il contrasto diretto con la normativa sugli aiuti di Stato. È stata dichiarata improcedibile anche la domanda risarcitoria subordinata. Il ricorso incidentale di A2A è stato dichiarato inammissibile: la deliberazione n. 156/2024/R/Gas aveva natura endoprocedimentale e non era immediatamente lesiva, mentre la deliberazione n. 400/2025/R/Gas non disciplinava l’ambito soggettivo del beneficio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 38, comma 2-bis, d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012
sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale ispirato a criteri che rendessero più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti che consumano ingenti quantità di gas
La disposizione imponeva l’introduzione di misure tariffarie di maggiore flessibilità ed economicità in favore dei clienti a maggior consumo di gas naturale.
art. 22-ter d.l. n. 69/2023
L’abrogazione della disposizione attributiva del potere, intervenuta successivamente al periodo regolatorio e alla notificazione delle sentenze, non è stata ritenuta ostativa all’ottemperanza.
art. 108, par. 3, TFUE
La notificazione alla Commissione europea della misura prospettata non esauriva gli obblighi derivanti dal giudicato; in caso di giudizio negativo, ARERA doveva valutare misure alternative o motivare l’impossibilità di procedere.
art. 29, par. 2, regolamento UE 2015/1589
Ha consentito alla Commissione europea di chiedere la presentazione di osservazioni scritte e la partecipazione all’udienza.
art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990
La deliberazione adottata in violazione delle statuizioni contenute nel giudicato è stata qualificata come nulla.
art. 32, comma 1, c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la conversione del rito, in ragione della pluralità di domande soggette a riti diversi.
art. 112, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria proposta in via subordinata per la mancata o impossibile esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
È stato invocato per la richiesta di fissazione del termine di esecuzione e di eventuale nomina del commissario ad acta, richieste non accolte quanto alla nomina e non definite con un termine giudiziale.
Massime di principio
- Quando il giudicato impone a un’autorità amministrativa di individuare una misura compatibile con determinati criteri normativi, l’amministrazione non può arrestare automaticamente il procedimento perché una prima soluzione prospettata è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione; deve valutare misure alternative ragionevolmente praticabili o motivare puntualmente la loro impossibilità.
- L’attività amministrativa successiva al giudicato viola il giudicato quando si limita a riproporre una soluzione già risultata impraticabile senza svolgere una concreta ricerca di alternative imposta dalla sentenza da eseguire.
- L’obbligo di ottemperanza può richiedere all’amministrazione di proseguire il procedimento secondo buona fede e di consentire al soggetto interessato di formulare proposte concrete, fermo restando il potere dell’amministrazione di adottare una decisione finale diversa, purché adeguatamente motivata.
- La sopravvenienza di una modifica normativa non impedisce l’esecuzione del giudicato quando la modifica è successiva al periodo regolatorio cui si riferisce la controversia e alla notificazione della sentenza da eseguire.
- Un atto meramente endoprocedimentale, che si limita a ipotizzare una misura senza produrre una lesione immediata e definitiva, non è autonomamente impugnabile per difetto di interesse attuale.
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