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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15917/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare. La creditrice chiedeva l’ammissione di maggiori importi derivanti da più rapporti di mutuo, anche in privilegio ipotecario, sostenendo di aver prodotto documentazione e prospetti analitici sufficienti a provare sia la risoluzione dei rapporti sia l’entità del credito, inclusi interessi e distinzioni tra somme maturate ante e post biennio fallimentare. Il Tribunale rigettava l’opposizione ritenendo i prospetti di calcolo non immediatamente comprensibili e comunque non supportati da documentazione idonea a ricostruire i singoli rapporti e a giustificare i maggiori importi richiesti. In Cassazione la ricorrente deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso e/o erroneo esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale avesse trascurato la documentazione prodotta e avesse valutato i conteggi senza che la curatela, rimasta contumace, li avesse contestati, con asserita violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, formalmente incardinata sul vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., mirasse in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e dei conteggi prodotti, non già a censurare l’omesso esame di un fatto storico decisivo. La Corte ha osservato che il fatto rilevante, cioè l’esistenza del credito, era stato comunque esaminato dal giudice di merito; l’eventuale mancata considerazione di singoli elementi istruttori non integra il vizio denunciato. Ha inoltre affermato che il giudice non è vincolato all’interpretazione dei fatti prospettata dalle parti, non ricorre ultrapetizione quando il giudice valuta autonomamente le prove, e la mancata contestazione della curatela contumace non comporta applicazione della regola di non contestazione ex art. 115 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non consente di censurare la diversa valutazione delle prove o dei documenti

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impone al giudice di aderire all’interpretazione dei fatti proposta dalle parti; l’ultrapetizione ricorre solo se viene attribuito un bene non richiesto o maggiore di quello domandato

  • art. 115 c.p.c.

    la regola della non contestazione non opera nei confronti della parte rimasta contumace

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per qualificare il fatto principale rilevante ai fini del riparto dell’onere probatorio

  • art. 98 l. fall.

    indica il giudizio di opposizione allo stato passivo nell’ambito del quale è stata proposta la censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone il versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione logica del materiale documentale da parte del giudice di merito.
  • La censura che mira a sostituire la propria lettura dei documenti e dei conteggi a quella del giudice di merito è inammissibile se formalmente veicolata come omesso esame di fatto decisivo.
  • Il giudice di merito conserva il potere di valutare autonomamente fatti, atti e documenti secondo il prudente apprezzamento, senza essere vincolato all’interpretazione proposta dalle parti.
  • La mancata contestazione di una parte contumace non determina, di per sé, l’operatività della regola di non contestazione; il giudice può comunque valutare criticamente la prova documentale prodotta.
  • L’ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limita a qualificare e apprezzare diversamente i fatti e le prove poste a fondamento della domanda, senza attribuire alla parte un bene diverso o maggiore rispetto a quello richiesto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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