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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15115/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello del 14/02/2023 per plurimi vizi procedurali e di merito. Principalmente si deduceva la violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p. per mancato rispetto del termine di comparizione (quaranta giorni) nella notifica dell'avviso di udienza recapitato all'imputato presso il difensore; venivano inoltre prospettate nullità e irregolarità delle notifiche (art. 161, 157, 171 c.p.p.), mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza all'imputato, assenza di elementi a comprovare la volontarietà dell'assenza, vizi connessi all'assunzione e omissione di prove/testimoni, mancata riunione di procedimenti connessi e mancata concessione delle attenuanti generiche/minima partecipazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 601 comma 3 c.p.p. (termine di comparizione), considerandolo assorbente rispetto alle altre censure. La Corte ha condiviso l'applicabilità della nuova disciplina che fissa il termine a quaranta giorni a far data dal 30 dicembre 2022 e ha accertato il mancato rispetto di tale termine nel caso concreto. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi a un'altra sezione della Corte di Appello di Bologna per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 601 comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile la nuova formulazione che fissa il termine a comparire in 40 giorni a far data dal 30/12/2022; il mancato rispetto di tale termine determina una nullità generale relativa all'intervento dell'imputato e legittima l'annullamento dell'atto impugnato

  • D.lgs. 10 ottobre 2020 n. 150; modifiche successive (D.L. 30/10/2022 n.162 convertito L.30/12/2022 n.199)

    novella ex art. 34 comma 1 lett. g) n. 3 del D.lgs. n. 150/2020; art. 6 D.L. 30/10/2022 n.162, convertito L. 30/12/2022 n.199

    Fonti legislative che hanno introdotto/precisato il nuovo termine a 40 giorni; la Corte ha ritenuto tali modifiche applicabili dalla data indicata (30/12/2022)

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Norma sulle notifiche al difensore; il ricorrente eccepiva l'irregolarità della notifica al difensore anziché all'imputato, ma la Corte ha risolto il ricorso sulla base della violazione del termine di cui all'art. 601 c.p.p., assorbendo le altre questioni

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulla procedura di notificazione mediante affissione/avviso alla casa comunale e modalità alternative; dedotta la mancata applicazione di tali procedure per l'avviso di fissazione udienza

  • art. 171 cod. proc. pen.

    art. 171 comma 1 lett. c) e lett. e) c.p.p.

    Norma sulle nullità derivanti da vizi di notificazione; il ricorrente ha invocato la nullità della notifica per mancanza di sottoscrizione dell'addetto e per la mancata notifica in mani dell'imputato

  • art. 598, 598-bis, 598-ter cod. proc. pen.

    art. 598, 598-bis, 598-ter c.p.p.

    Norme relative allo svolgimento del rito d'appello (cartolare/udienza) e alle notifiche connesse; contestate difformità circa la presenza del difensore e mancata notifica del provvedimento che consentiva la difesa senza l'imputato

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Rinvio alle norme procedurali invocate nel ricorso in relazione alla notificazione e alla fissazione dell'udienza d'appello

  • art. 125, 178, 603, 17 cod. proc. pen.

    art. 125, 178, 603, 17 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione ai vizi di motivazione, alla mancata acquisizione di prove e alla richiesta di riunione di procedimenti; comunque non esaminate nel merito perché assorbite dal primo motivo accolto

  • art. 73 DPR 309/90; art. 10, 12, 14 L. 497/74; art. 648 cod. pen.

    art. 73 DPR 309/90; art. 10, 12, 14 L. 497/74; art. 648 c.p.

    Norme sostanziali in relazione alle imputazioni originate nel giudizio di merito (tra cui reati in materia di stupefacenti e altro); la Corte d'appello aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati attribuiti al ricorrente, ma la sentenza disciplinare è stata annullata per vizi processuali

  • art. 5-duodecies D.L. n. 162/2022; art. 11 comma 7 D.L. 30/12/2023 n.215

    art. 5-duodecies D.L. n.162/2022; art. 11 comma 7 D.L. 30/12/2023 n.215

    Richiamate nella discussione giurisprudenziale sull'ambito di applicazione temporale delle modifiche procedurali: la Corte ha ritenuto che la proroga richiamata non incida sulla disciplina dei termini a comparire e non osti all'applicazione del termine di 40 giorni

Massime di principio

  • Il termine di comparizione previsto dall'art. 601 comma 3 c.p.p. (oggi fissato a 40 giorni per le ipotesi applicabili) va rispettato: la sua violazione determina una nullità generale sull'intervento dell'imputato e può comportare l'annullamento della sentenza d'appello.
  • In caso di modifiche legislative che incidono sui termini processuali, verificare attentamente la data di decorrenza e gli eventuali provvedimenti di proroga; la pronuncia ha ritenuto applicabile la nuova disciplina a partire dal 30/12/2022.
  • Le censure relative a irregolarità nelle notifiche (mancata notifica in mani, mancanza di sottoscrizione, omissione di procedure ex art. 157 c.p.p.) restano rilevanti, ma possono essere assorbite se emerge una violazione formale dominante (es. termine di comparizione).
  • Il difensore può proporre la nullità derivante da violazione dei termini di notifica con il primo atto utile; tale eccezione è idonea a far dichiarare la nullità dell'atto quando fondata.
  • Se una nullità di ordine generale viene accertata, il giudice di legittimità può annullare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti ad altra sezione per il proseguimento, senza sempre rinviare al giudice di primo grado.

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