Ordinanza n. 9349/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo: “n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”. Graduatoria approvata e validata dalla commissione Ripam nella seduta del 18.02.2026 relativa al profilo di “assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria” (Codice 02), e pubblicata sul sito internet ufficiale Giustizia.it e su inPA in data 18.02.2026, nella parte in cui il ricorrente viene inserito come “Idoneo non vincitore”, nella posizione 19221 anziché vincitore riservatario; 2) del mancato scorrimento della riserva ex L. 68/99 con conseguente violazione della quota d’obbligo indicata in bando; 3) dell’esclusione del ricorrente dal contingente dei posti riservati ex l. n. 68/99 e dai vincitori; 4) dei verbali della Commissione esaminatrice RIPAM del 16-18/02/2026, nella parte in cui omettono l’attribuzione al ricorrente del titolo di riserva legittimamente dichiarato nella domanda di partecipazione; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi errori materiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria del concorso per il reclutamento di assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato come idoneo non vincitore anziché tra i vincitori riservatari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria, il mancato scorrimento della riserva prevista dalla legge n. 68/1999, la propria esclusione dai posti riservati e i verbali della Commissione esaminatrice, deducendo l’omessa attribuzione del titolo di riserva dichiarato nella domanda di partecipazione. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti. Il TAR ha rilevato due questioni preliminari da approfondire: la giurisdizione, poiché la persona con disabilità potrebbe vantare un diritto soggettivo all’assunzione nei limiti di legge, mentre la controversia riguarda anche la corretta applicazione della clausola del bando che prevedeva una riserva del 10% per le persone con disabilità; e la corretta instaurazione del contraddittorio, poiché il ricorso è stato notificato al solo Ministero della Giustizia e a un candidato indicato come controinteressato, il quale aveva però ottenuto un punteggio inferiore a quello del ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sulla giurisdizione né sulla domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione, ordinando il deposito, entro venti giorni dalla comunicazione via PEC dell’ordinanza, del verbale della Commissione n. 35 del 16 febbraio 2026 e dell’elenco, eventualmente oscurato nei nominativi e recante i soli codici identificativi, dei beneficiari della riserva prevista dalla legge n. 68/1999. L’acquisizione serve a individuare il punteggio più basso tra i candidati vincitori beneficiari della riserva e a verificare la corretta applicazione della quota. La decisione sull’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, del bando di concorso
riserva pari al 10% per le “persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68”
La clausola del bando costituisce il parametro da verificare per accertare la corretta applicazione della riserva e l’eventuale spettanza della posizione di vincitore riservatario.
legge 12 marzo 1999, n. 68
È richiamata quale fonte della riserva per le persone con disabilità, la cui concreta applicazione deve essere verificata mediante l’acquisizione della graduatoria dei beneficiari e dei relativi punteggi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme alla disciplina europea e all’art. 2-septies del medesimo decreto, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende dalla verifica della corretta applicazione di una riserva concorsuale, il giudice può disporre l’acquisizione del verbale della commissione e dell’elenco dei beneficiari con i relativi punteggi, anche mediante oscuramento dei nominativi, per individuare la soglia utile e verificare la posizione del ricorrente.
- Se nel giudizio emergono dubbi sulla giurisdizione, il giudice può rinviarne la decisione acquisendo previamente gli elementi necessari a distinguere la controversia relativa a un eventuale diritto soggettivo all’assunzione da quella concernente l’applicazione di una clausola del bando e l’esercizio del potere amministrativo.
- La corretta instaurazione del contraddittorio deve essere verificata in relazione all’effettiva posizione del soggetto indicato come controinteressato: la notifica a un candidato con punteggio inferiore a quello del ricorrente può non essere sufficiente quando l’eventuale accoglimento della domanda incida sulla posizione di altri vincitori utilmente collocati.
- Nel disporre l’acquisizione di atti contenenti dati relativi alla disabilità, il giudice deve limitare la conoscibilità dei dati personali a quanto necessario per la decisione, disponendo l’oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
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