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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03225/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento del GIP non impugnabile in sede di cassazione (richiamata giurisprudenza consolidata). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/10/2025 con cui il GIP ha rigettato la richiesta di incidente probatorio; il ricorrente denunciava vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., con violazione e falsa applicazione dell'art. 392 comma 1 cod. proc. pen. e mancata motivazione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte non ha esaminato il merito perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per ragioni di impugnabilità formale.

  • art. 392 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'incidente probatorio e che il ricorrente riteneva violata nella decisione del GIP; la Corte non è entrata nel merito dell'applicazione della norma a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776–01

    È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio

    Giurisprudenza consolidata che la Corte applica per escludere la rilevabilità in Cassazione delle decisioni del GIP sull'incidente probatorio, determinando l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per impugnazioni manifestamente infondate o colpose; la Corte quantifica equamente la sanzione in euro 3.000.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è lo strumento adatto per impugnare l'ordinanza del GIP che decide sulla richiesta di incidente probatorio: la giurisprudenza considera tali ordinanze non soggette a cassazione.
  • Prima di proporre ricorsi in Cassazione, verificare sempre l'impugnabilità del provvedimento: mancare in tal senso comporta il rigetto per inammissibilità e possibile condanna alle spese.
  • Se si ritiene che l'incidente probatorio sia stato negato illegittimamente o senza motivazione, occorre valutare rimedi ordinari e tempestivi previsti dal codice (elevare la questione nel grado o con il rimedio procedurale corretto) anziché rivolgersi direttamente alla Cassazione.
  • La contestazione di carenze motivazionali o di falsa applicazione di norme sostanziali può essere rilevante, ma va proposta nel grado e con lo strumento procedurale appropriato; se proposta impropriamente può non essere esaminata.
  • Proporre ricorsi manifestamente inammissibili può comportare non solo la condanna alle spese ma anche sanzioni verso la Cassa delle ammende: agire con cautela e previa consulenza legale per scegliere il rimedio idoneo.

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